Cassazione Penale, Sentenza n. 3436/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna di Bonvini, amministratore unico della SOGECOM s.r.l., per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per bancarotta preferenziale. Quattro motivi di ricorso: 1) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla bancarotta distrattiva (si deduceva che esistevano restituzioni che avrebbero annullato il pregiudizio per i creditori; si sosteneva inoltre che prelievi effettuati in epoca remota non potevano costituire operazioni fraudolente); 2) vizi motivazionali e violazione di legge sulla bancarotta preferenziale (contestazione per mancata identificazione del reale destinatario del pagamento preferenziale e assenza di indicazione di azioni revocatorie da parte della curatela); 3) vizi motivazionali e violazione di legge sulla bancarotta documentale (si sosteneva che la curatela aveva a disposizione il materiale utile, quindi mancava la finalità dolosa di ostacolare la ricostruzione della vita societaria); 4) vizi motivazionali e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito della motivazione la Corte ha ritenuto: 1) il primo motivo inammissibile per asserita mancanza di specificità e manifesta infondatezza, rilevando che la distrazione è stata accertata con riferimento al saldo finale negativo (319.000,00 euro) che tiene conto anche dei parziali rientri; il carattere risalente dei prelievi non ha rilievo decisivo di fronte alla manifesta estraneità delle operazioni e alla mancata giustificazione; 2) il secondo motivo inammissibile per manifesta infondatezza perché, ai fini della bancarotta preferenziale, rileva l'identificazione del destinatario del pagamento (banca e fornitore), non l'identità del terzo garante; 3) il terzo motivo inammissibile per assertività e genericità delle censure, non correlate alle risultanze istruttorie; 4) il quarto motivo inammissibile perché il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con riferimento alla molteplicità delle condotte dirette a proseguire l'attività con altra società riferibile allo stesso imputato e alla volontà del pregiudizio verso i creditori. Conseguenze: inammissibilità del ricorso impedisce di far valere e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione); il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della cassazione in relazione alla specificità dei motivi ammessi; il ricorso era predisposto nei limiti richiesti dalla norma
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione alle Sezioni della Corte delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla impossibilità, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, di far emergere e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione)
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella)
Richiama i criteri per accertare la bancarotta fraudolenta per distrazione: ricerca di indici di fraudolenza, valutazione della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria, cointeressenze dell'amministratore e ragionevolezza imprenditoriale
Giurisprudenza su motivazione diniego attenuanti (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010)
Principio che il giudice di merito non è tenuto a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi; sufficiente motivazione non manifestamente illogica per respingere le attenuanti generiche
Massime di principio
- In reati di bancarotta distrattiva la valutazione non si limita ai singoli versamenti o rientri: è decisivo il saldo finale e la presenza di operazioni prive di giustificazione che mostrano la pericolosità per il patrimonio sociale e la volontà dell'agente.
- La remota temporalità dei prelievi non esclude automaticamente l'elemento fraudolento: anche prelievi antecedenti possono essere censurabili se, considerati nell'insieme, contribuiscono a uno squilibrio patrimoniale ingiustificato.
- Nella bancarotta preferenziale rileva l'identificazione del destinatario del pagamento (chi ha ricevuto il vantaggio), non l'identità del terzo garante; l'esistenza di destinatari preferiti può configurare lesione della par condicio anche se il beneficiario finale è un garante.
- La disponibilità di documentazione da parte della curatela non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta documentale: conta se la documentazione era completa e idonea a consentire la ricostruzione della massa attiva e l'esercizio di azioni revocatorie.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su una valutazione complessiva e non necessita che il giudice elenchi e discuta ogni elemento favorevole; la motivazione è adeguata se indica i punti decisivi che hanno determinato il rifiuto.
- Ricorsi per cassazione conformi a deduzioni generiche o assertive, privi di specificità e connessione alle risultanze processuali, rischiano di essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende; inoltre l'inammissibilità impedisce di far valere cause di estinzione sopravvenute come la prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3371/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3375/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3381/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →