Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, della totalità delle quote di una società proprietaria di un complesso immobiliare storico. Nel controllo della contabilità della società acquisita veniva rinvenuta documentazione relativa al pagamento di 720.000 euro in favore di un'altra società, asseritamente quale corrispettivo di lavori di ristrutturazione eseguiti in virtù di un contratto d'appalto. Poiché non emergeva una chiara prova dell'effettiva stipula del contratto e i lavori apparivano dubbi, la società acquirente agiva per far dichiarare l'inesistenza, in subordine la nullità, la simulazione o la risoluzione per inadempimento del preteso appalto, chiedendo la restituzione di quanto pagato. La convenuta sosteneva invece l'esistenza di un contratto scritto di appalto concluso in data 10 maggio 2004. I motivi di ricorso per cassazione censuravano la decisione d'appello che aveva confermato la simulazione assoluta: con il primo motivo si denunciava la falsa applicazione delle norme sulla prova documentale, sul disconoscimento della copia fotostatica e sulla simulazione, sostenendo che il disconoscimento della controparte fosse generico e quindi inefficace; con il secondo motivo si contestava l'affermazione della Corte d'appello circa la configurabilità delle eccezioni al divieto di prova testimoniale e presuntiva di cui all'art. 2724 c.c., negando sia l'impossibilità morale o materiale di procurarsi una controdichiarazione, sia la sussistenza di un principio di prova scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che il disconoscimento della copia fotostatica prodotto dalla controparte era troppo generico per essere efficace; che la mancanza di data della scrittura non ne impediva l'utilizzabilità tra le parti; che, una volta ritenuta provata l'esistenza del contratto in forma scritta, la simulazione assoluta non poteva essere dimostrata liberamente dalle parti se non nei limiti delle eccezioni di legge; e che nel caso concreto non ricorrevano né l'impossibilità morale o materiale ex art. 2724 n. 2 c.c. né un principio di prova scritta ex art. 2724 n. 1 c.c. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria
art. 214 c.p.c.
richiamato per il tema del disconoscimento della scrittura/copia
art. 215 c.p.c.
richiamato per il tema del disconoscimento della scrittura/copia
art. 1417 c.c.
la simulazione può essere provata senza limiti quando l'azione è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato; altrimenti operano i limiti probatori previsti dal codice
art. 2697 c.c.
richiamato quale norma sull'onere della prova, in combinazione con le regole sulla prova della simulazione
art. 2704 c.c.
la certezza della data rileva nei confronti dei terzi e non delle parti; la mancanza di data non rende di per sé inutilizzabile la scrittura tra i contraenti
art. 2719 c.c.
richiamato in tema di efficacia probatoria della copia fotostatica e disconoscimento
art. 2722 c.c.
vieta la prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un documento formato per iscritto, salvo eccezioni di legge
art. 2724 c.c.
il principio di prova scritta deve provenire dalla parte contro cui è proposta la domanda e rendere verosimile il fatto allegato; l'impossibilità morale o materiale non coincide con una mera difficoltà o con una generica posizione di preminenza dell'altra parte
art. 2729, comma 2, c.c.
il divieto di prova presuntiva segue quello della prova testimoniale quando si controverte di patti contrari al documento scritto
art. 383, comma 1, c.p.c.
norma posta a base della cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, c.p.c.
norma posta a base del rinvio al giudice di merito per nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto
art. 385, comma 2, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio
Massime di principio
- Il disconoscimento della copia fotostatica di un documento deve essere specifico e univoco: non bastano formule generiche o clausole di stile, ma occorre indicare chiaramente il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all'originale.
- La mancanza di data di una scrittura privata non ne determina l'inutilizzabilità tra le parti, poiché l'art. 2704 c.c. disciplina la certezza della data solo nei confronti dei terzi, salvo ipotesi speciali previste dalla legge.
- Quando sia provata l'esistenza di un contratto stipulato per iscritto, la simulazione assoluta non può essere dimostrata liberamente dalle parti con testi o presunzioni, salvo ricorra una delle eccezioni tipizzate dalla legge.
- L'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta non coincide con una generica difficoltà o con la sola posizione di forza dell'altra parte, ma richiede circostanze specifiche, concrete e particolari.
- Il principio di prova scritta deve provenire dalla parte contro la quale la domanda è proposta e deve rendere il fatto controverso ragionevolmente verosimile, non essendo sufficiente un documento ambiguo o compatibile con una diversa lettura del rapporto.
- Un documento che manifesti la volontà di risolvere consensualmente un contratto è, di regola, incompatibile con l'assunto della sua mera fittizietà, poiché presuppone che il rapporto sia considerato realmente esistente ed efficace.
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