Cassazione Penale, Ordinanza n. 37066/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per omessa esibizione/occultamento della documentazione contabile in ambito di verifica fiscale. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità, sostenendo che la mancata produzione della contabilità dipendesse dall'atteggiamento poco collaborativo dei funzionari dell'amministrazione e, soprattutto, dall'indagine e dall'arresto del commercialista, che avrebbero impedito il recupero delle scritture. Il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, contestando la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e il dolo di evasione, ritenendo non dimostrato che la documentazione fosse stata occultata durante la verifica fiscale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati come censure di fatto, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il processo verbale di constatazione, le dichiarazioni testimoniali e il fatto che la documentazione fosse stata prodotta solo prima dell'udienza preliminare, desumendo da ciò l'occultamento e il dolo evasivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non investissero realmente profili di legittimità ma proponessero una rilettura del fatto e delle prove già compiuta in modo non illogico dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice contestata; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, risultavano integrati gli estremi oggettivi e soggettivi del reato sulla base dell'occultamento della contabilità durante la verifica fiscale e della desumibile finalità evasiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate con motivazione non manifestamente illogica dal giudice di merito.
- Nel reato di omessa esibizione o occultamento della documentazione contabile in ambito tributario, la successiva produzione della documentazione solo in una fase avanzata del procedimento può costituire indice della precedente indisponibilità/occultamento della stessa durante la verifica fiscale.
- Il dolo di evasione può essere desunto in via indiziaria dal complessivo comportamento dell'imputato, ivi compresa la pretestuosità delle giustificazioni addotte per la mancata consegna della contabilità e la rilevanza dell'attività economica svolta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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