Corte di giustizia, Ordinanza C-12/23
Order of the Court (Eighth Chamber) of 19 June 2023. — Autoramiksas UAB v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Action for annulment and for failure to act – Refusal of the European Commission to initiate proceedings for failure to fulfil obligations – Discretionary power of the Commission – Appeal manifestly unfounded. — Case C-12/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’appello di Autoramiksas UAB contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso volto a contestare la decisione della Commissione di chiudere una denuncia su una presunta violazione del diritto doganale da parte della Lituania. È ribadito che il denunciante non può imporre alla Commissione l’apertura di una procedura d’infrazione, trattandosi di scelta discrezionale dell’istituzione. Viene inoltre confermato che, una volta dichiarata l’irricevibilità, il giudice non deve pronunciarsi sui profili di merito dedotti.
Impugnazione avverso il rigetto di un ricorso contro il rifiuto della Commissione di avviare una procedura d’infrazione: inammissibilità dell’azione e assenza di legittimazione del denunciante.
La questione giuridica
Se il destinatario di una decisione della Commissione che chiude una denuncia e rifiuta di avviare una procedura d’infrazione contro uno Stato membro possa impugnarla ai sensi dell’articolo 263 TFUE e far valere, in subordine, un ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE; nonché se il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi su alcuni motivi di merito relativi a presunte irregolarità della decisione contestata.
Principio di diritto
La Corte conferma che il rifiuto della Commissione di avviare una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché la Commissione dispone di un potere discrezionale e i denunciante non ha alcun diritto a pretenderne un determinato comportamento; di conseguenza, non è proponibile neppure un ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE per ottenere l’avvio di tale procedura. Se il ricorso è irricevibile, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di merito sulla legittimità della decisione contestata. L’impugnazione è quindi respinta in quanto manifestamente infondata.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 167, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
Rifiuto della Commissione di avviare una procedura d’infrazione e irricevibilità del ricorso
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Autoramiksas UAB contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso diretto contro la decisione della Commissione di chiudere una denuncia relativa a una presunta violazione, da parte della Repubblica di Lituania, del diritto doganale dell’Unione, e contro il preteso mancato intervento dell’istituzione ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
Fatti e procedimento
La società aveva presentato alla Commissione una denuncia nell’ambito della procedura CHAP (2021) 03788. Con decisione Ares (2022) 2097221 del 22 marzo 2022, la Commissione aveva chiuso il fascicolo e non aveva avviato una procedura d’infrazione contro la Lituania. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva chiesto sia l’annullamento di tale decisione, sia una dichiarazione di carenza della Commissione per non aver agito. Il Tribunale aveva respinto il ricorso come manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura.
Motivi dell’appello
In appello, Autoramiksas UAB sosteneva principalmente:
- di essere legittimata a impugnare la decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, essendo destinataria della decisione e risultando direttamente e individualmente interessata;
- che la decisione fosse altresì impugnabile come atto regolamentare di diretta concernenza;
- che il Tribunale avesse errato nel dichiarare irricevibile anche la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE;
- che il Tribunale non avesse esaminato alcuni profili di irregolarità della decisione contestata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il rifiuto della Commissione di avviare una procedura per inadempimento non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché l’articolo 258 TFUE attribuisce alla Commissione un margine di discrezionalità nell’iniziativa contro gli Stati membri. Ne deriva che i privati non possono pretendere da essa l’adozione di una posizione specifica, né far valere una legittimazione ad agire contro il diniego di avvio della procedura.
La Corte richiama inoltre il fatto che, nel contesto dell’articolo 258 TFUE, gli atti eventualmente adottati dalla Commissione sono indirizzati agli Stati membri; né il parere motivato né la proposizione del ricorso per inadempimento costituiscono atti direttamente concernenti le persone fisiche o giuridiche che hanno presentato la denuncia. I denuncianti non possono quindi essere considerati direttamente e individualmente interessati dalle misure connesse alla procedura d’infrazione.
Quanto all’articolo 265 TFUE, la Corte ribadisce che il ricorso per carenza è proponibile dai privati solo per ottenere la constatazione dell’omessa adozione di atti che essi avrebbero anche potuto impugnare con ricorso di annullamento. Poiché la decisione di non avviare una procedura d’infrazione non è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, non può essere censurata neppure come carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che, essendo il ricorso originario correttamente dichiarato irricevibile, il Tribunale non era tenuto a esaminare i motivi di merito relativi a presunte irregolarità della decisione della Commissione.
Infine, con riguardo alla richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado, la Corte rileva che, ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il fascicolo del Tribunale è trasmesso automaticamente alla Corte e quindi la domanda è priva di oggetto.
Decisione e dispositivo
L’appello è respinto integralmente come manifestamente infondato, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte. La Corte ordina inoltre che Autoramiksas UAB sopporti le proprie spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica dell’appello alla Commissione e quest’ultima non aveva quindi sostenuto costi nel procedimento di impugnazione.
Principio affermato
Il rifiuto della Commissione di aprire una procedura d’infrazione non è, di regola, un atto suscettibile di ricorso da parte del denunciante; né l’articolo 263 TFUE né l’articolo 265 TFUE consentono di imporre alla Commissione di esercitare il potere discrezionale che le attribuisce l’articolo 258 TFUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 giu 2023Tribunale, Ordinanza T-327/22
- Sentenza · 20 giu 2023Tribunale, Ordinanza T-771/22
- Sentenza · 21 giu 2023Tribunale, Sentenza T-197/22
- Sentenza · 21 giu 2023Tribunale, Ordinanza T-628/22
- Sentenza · 21 giu 2023Tribunale, Sentenza T-748/21
- Sentenza · 21 giu 2023Tribunale, Sentenza T-326/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →