Tribunale, Sentenza T-197/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 21 June 2023. — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative marks InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima – Earlier EU and national word marks EVAX – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Joined Cases T-197/22 and T-198/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato due ricorsi contro decisioni EUIPO in materia di opposizione fondate sui marchi anteriori EVAX. Ha distinto nettamente tra i due marchi applicati, ritenendo che per il secondo la combinazione di bassa somiglianza visiva e differenza concettuale escludesse il rischio di confusione, nonostante una certa somiglianza fonetica e l’identità di parte dei prodotti. Per il primo marchio, invece, ha confermato il rischio di confusione per i prodotti identici e ha annullato la decisione solo nella parte in cui il grado di somiglianza dei prodotti era inferiore.
Nullità parziale e totale di decisioni EUIPO in opposizione tra i marchi figurativi EVA INTIMA / InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima e i marchi anteriori EVAX, per esclusione o conferma del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se, in un’opposizione fondata su marchi anteriori EVAX, i marchi figurativi applicati eva intima presentino una somiglianza complessiva sufficiente, alla luce della comparazione visiva, fonetica e concettuale, a integrare un rischio di confusione per il pubblico pertinente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; e, in particolare, se la diversa valutazione dei singoli elementi del segno e la natura dei prodotti possano incidere sull’esito della valutazione globale.
Principio di diritto
In un procedimento di opposizione basato su marchi anteriori, il rischio di confusione va apprezzato globalmente, considerando il segno nel suo insieme e l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato integralmente la decisione relativa al secondo marchio applicato perché, pur essendo i segni concepibilmente foneticamente simili in misura media e i prodotti in parte identici, la differenza concettuale tra EVAX e EVA INTIMA, unita alla sola bassa somiglianza visiva del secondo segno, escludeva il rischio di confusione; ha invece annullato solo in parte la decisione relativa al primo marchio applicato, limitatamente ai prodotti identici o sufficientemente simili per i quali il rischio di confusione permaneva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto parziale/totale di registrazione di marchi figurativi eva intima in opposizione ai marchi EVAX
Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, ha deciso due ricorsi riuniti ex articolo 263 TFUE contro decisioni della prima commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione tra i marchi figurativi richiesti InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima e i marchi anteriori EVAX. La pronuncia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e, in particolare, la valutazione del rischio di confusione tra segni destinati a prodotti in parte identici e in parte simili.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente aveva depositato due domande di marchio UE figurativo il 23 settembre 2019 per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 10 e 35. L’opposizione di Arbora & Ausonia, SL, si fondava, tra l’altro, sul marchio UE denominativo EVAX e sul marchio spagnolo denominativo EVAX, protetti per taluni prodotti della classe 5, segnatamente assorbenti igienici e assorbenti interni. La divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione, ma la commissione di ricorso aveva poi respinto le impugnazioni solo in parte, escludendo il rischio di confusione per alcuni prodotti e confermandolo per altri.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui la registrazione va rifiutata se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), tra i marchi anteriori rientrano i marchi registrati in uno Stato membro. La valutazione del rischio di confusione deve essere globale e fondarsi sulla percezione del pubblico pertinente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.
Pubblico pertinente e confronto dei prodotti
Quanto al pubblico pertinente, il Tribunale non rimette in discussione l’analisi della commissione di ricorso: per i prodotti della classe 3 il pubblico è quello generale con attenzione media; per quelli della classe 5 sono coinvolti il pubblico generale e, in parte, operatori professionali con livello di attenzione da medio ad alto. Sul piano della comparazione dei prodotti, il Tribunale conferma che alcuni prodotti della classe 5 sono identici a quelli coperti dai marchi anteriori, mentre altri presentano una somiglianza inferiore alla media. Per la classe 3, i prodotti controversi risultano simili, ma in misura inferiore alla media.
Comparazione dei segni: elementi dominanti, visivo, fonetico e concettuale
Per il primo marchio applicato, il Tribunale ritiene corretta l’individuazione degli elementi dominanti nei componenti verbali "eva" e "intima". Per il secondo marchio applicato, invece, censura la commissione di ricorso per avere escluso che l’elemento figurativo - la sagoma stilizzata di un ventre femminile - avesse rilevanza dominante: esso è infatti grande, facile da memorizzare e contribuisce in modo decisivo all’impressione complessiva.\n Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza media per il primo marchio e una somiglianza bassa per il secondo, anche alla luce del rilievo del figurativo nel secondo segno. Sul piano fonetico, reputa corretto il giudizio di somiglianza almeno media con EVAX: la consonante finale "x" non altera in modo sostanziale l’impressione sonora determinata dalla forte coincidenza della parte iniziale "eva".\n Sul piano concettuale, il Tribunale afferma che EVA è percepito come nome proprio femminile, mentre EVAX è un nome di fantasia privo di contenuto semantico; ne deriva una differenza concettuale piena tra i segni. Respinge inoltre l’idea che tale differenza possa neutralizzare automaticamente le somiglianze visive e fonetiche, richiamando i criteri rigorosi elaborati dalla giurisprudenza per la c.d. neutralizzazione.
Valutazione globale del rischio di confusione
Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver fondato la valutazione globale sulla presunta forza dei "elementi più distintivi" anziché considerare i segni nel loro insieme, e per aver attribuito un peso eccessivo alla fonetica senza avere previamente accertato le concrete modalità di commercializzazione dei prodotti.\n Per il secondo marchio applicato, la conclusione è netta: la differenza concettuale, la bassa somiglianza visiva e la sola somiglianza fonetica media non bastano, neppure in presenza dell’identità di una parte dei prodotti, a fondare un rischio di confusione. La decisione di ricorso è quindi annullata integralmente in quel fascicolo.\n Per il primo marchio applicato, invece, la somiglianza media dei segni, unita all’identità di parte dei prodotti, è sufficiente a mantenere il rischio di confusione; per i prodotti soltanto simili in misura inferiore alla media, la somiglianza dei prodotti non compensa la differenza concettuale tra i segni, sicché la decisione è annullata limitatamente ai prodotti della classe 3 "toiletries; body cleaning preparations; cleaning preparations" e a "hygienic preparations; sanitary preparations for medical purposes" della classe 5.
Dispositivo e spese
Il Tribunale annulla integralmente la decisione di ricorso nel procedimento T-198/22. Nel procedimento T-197/22 annulla la decisione solo in parte e respinge il ricorso per il resto. Quanto alle spese, nel procedimento T-198/22 EUIPO e l’interveniente sono condannati a rifondere le spese alla ricorrente; nel procedimento T-197/22 ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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