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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-748/21

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 giugno 2023 (Estratti). — Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd e a. contro Commissione europea. — Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni fogli di alluminio originari della Cina cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia – Inchiesta antielusione – Elusione – Articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. – 42654 / Elementi di prova sufficienti – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione. — Causa T-748/21

Giurisprudenza europea62021TJ0748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso delle società cinesi e thailandesi contro l'estensione di un dazio antidumping sui fogli di alluminio. Ha ritenuto che la Commissione potesse avviare l'inchiesta antielusione sulla base degli indizi contenuti nella denuncia, senza dover dimostrare in modo definitivo l'elusione già in quella fase. Sono stati considerati sufficienti l'aumento delle esportazioni dalla Thailandia verso l'Unione, le importazioni di materia prima dalla Cina verso la Thailandia e il nesso temporale con le precedenti misure antidumping.

Estensione del dazio antidumping sui fogli di alluminio cinesi alle importazioni spedite dalla Thailandia: sufficienza degli indizi per aprire un'inchiesta antielusione ex articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036

La questione giuridica

Se la Commissione abbia violato il regolamento antidumping di base avviando un'inchiesta antielusione in assenza di elementi di prova sufficienti su: modificazione della configurazione degli scambi, neutralizzazione degli effetti riparatori dei dazi, esistenza del dumping e motivazione, nonché se abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la denuncia consentisse l'apertura dell'inchiesta.

Principio di diritto

Nell'ambito dell'apertura di un'inchiesta antielusione, la Commissione non deve disporre di prove definitive né verificare esaustivamente tutte le informazioni: è sufficiente che la denuncia contenga, valutati nel loro insieme, elementi di prova sufficienti a rendere plausibile un rischio non meramente ipotetico di elusione. In tale fase la Commissione può fondarsi su indizi concordanti, inclusi incrementi rilevanti delle importazioni, flussi di materia prima e circostanze temporali coerenti con la precedente imposizione di dazi, senza incorrere in errore manifesto di valutazione. Il Tribunale respinge quindi il ricorso e conferma la legittimità dell'avvio dell'inchiesta e, per implicazione, dell'estensione del dazio impugnata.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Estensione del dazio antidumping sui fogli di alluminio spediti dalla Thailandia

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto contro il regolamento della Commissione che ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito sui fogli di alluminio originari della Cina alle importazioni di prodotti spediti dalla Thailandia. Il Tribunale esamina soprattutto la legittimità dell'avvio dell'inchiesta antielusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036.

Parti e contesto processuale

Le ricorrenti sono Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd, Dingheng New Materials Co., Ltd e Thai Ding Li New Materials Co., Ltd. La convenuta è la Commissione europea. Le ricorrenti chiedevano l'annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui le riguardava e la condanna della Commissione alle spese; la Commissione chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, relativo all'elusione delle misure antidumping e all'estensione dei dazi;
  • l'articolo 13, paragrafo 3, terzo comma, che rinvia alle disposizioni del regolamento sulle procedure di apertura e svolgimento delle inchieste;
  • l'articolo 5 del medesimo regolamento, in particolare il paragrafo 3 sull'esame della sufficienza degli elementi di prova contenuti nella denuncia e il paragrafo 9 sul termine di 45 giorni per decidere sull'apertura;
  • l'articolo 6, evocato per distinguere l'istruttoria piena dall'esame preliminare;
  • gli articoli 84, paragrafo 1, e 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, in tema di motivi nuovi e contenuto del ricorso.

Primo motivo: sufficienza degli elementi di prova per aprire l'inchiesta

Il Tribunale ribadisce che, ai fini dell'apertura di un'inchiesta antielusione, la Commissione non è tenuta a svolgere un'analisi completa e definitiva di tutte le informazioni disponibili, né a raccogliere prove inconfutabili. Il controllo richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, applicabile per effetto dell'articolo 13, paragrafo 3, consiste nel verificare se la denuncia contenga elementi sufficienti, valutati nel loro insieme, per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

Il Tribunale sottolinea che la soglia probatoria per aprire l'inchiesta è inferiore a quella necessaria per accertare definitivamente l'elusione. Possono dunque bastare indizi che, in una fase successiva, potrebbero risultare insufficienti per una decisione finale.

Modificazione della configurazione degli scambi

Quanto alla modificazione della configurazione degli scambi, il Tribunale considera rilevanti i dati contenuti nella denuncia: aumento delle esportazioni dalla Thailandia verso l'Unione da 25 tonnellate nel 2016 a 375 tonnellate nel 2017, poi a 3417 tonnellate nel 2018 e a 7240 tonnellate nel 2019. Pur osservando che i codici doganali richiamati coprivano una gamma di prodotti più ampia rispetto ai soli prodotti interessati, il Tribunale ritiene che il forte incremento dei volumi fosse sufficiente a far ritenere plausibile la presenza di un rischio di elusione.

Il Tribunale aggiunge che le ricorrenti non hanno dimostrato che l'aumento riguardasse quasi esclusivamente prodotti diversi da quelli interessati. In una fase di apertura, la Commissione poteva quindi fare affidamento su tali dati come indizio concordante.

Importazioni di materia prima dalla Cina in Thailandia

Un secondo indizio riguardava le importazioni in Thailandia di bobine di fogli di alluminio e di altri materiali provenienti dalla Cina, presentate come materia prima utilizzata per produrre i prodotti esportati nell'Unione. La denuncia mostrava un incremento annuo significativo delle importazioni di tali materiali tra il 2016 e il 2019.

Il Tribunale ritiene che la Commissione potesse inferire da questi dati la possibile sussistenza di operazioni di produzione o assemblaggio in Thailandia finalizzate all'esportazione verso l'Unione. Gli argomenti delle ricorrenti sul punto, sviluppati solo in replica, sono dichiarati irricevibili ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, poiché costituivano motivi nuovi non dedotti nel ricorso.

Assenza di prova della sostituzione delle importazioni originarie

Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui non sarebbe stata dimostrata la sostituzione delle esportazioni cinesi con esportazioni thailandesi. Ricorda infatti che il requisito della sostituzione non figura come condizione autonoma nell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Ai fini dell'elusione è sufficiente la presenza di una delle forme di elusione previste dalla norma, in particolare la modificazione della configurazione degli scambi e la neutralizzazione degli effetti delle misure.

Neutralizzazione degli effetti riparatori dei dazi

Le ricorrenti sostenevano che mancassero elementi di prova sulla neutralizzazione degli effetti riparatori dei dazi antidumping. Il Tribunale osserva però che la denuncia e il regolamento di apertura facevano riferimento anche alla neutralizzazione in termini quantitativi, non solo di prezzo. Poiché tale profilo non era stato adeguatamente dedotto nel ricorso, gli argomenti sviluppati per la prima volta in replica sono dichiarati irricevibili.

In ogni caso, il Tribunale precisa che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, è sufficiente che la neutralizzazione risulti in termini di prezzi oppure di quantitativi di prodotti simili, alternativamente. La censura viene pertanto respinta anche perché formulata solo sul terreno dei prezzi, mentre la Commissione poteva fondarsi sui quantitativi.

Esistenza di elementi di prova del dumping

Quanto al dumping, il Tribunale afferma che la denuncia poteva richiamare il valore normale già accertato in una precedente inchiesta, e che non era necessario fornire informazioni su ogni singola tipologia di prodotto. Il prodotto oggetto del precedente regolamento di esecuzione 2015/2384 è considerato simile ai prodotti interessati, sicché il riferimento a quel valore normale è conforme al regolamento di base.

Per il prezzo all'esportazione, la denuncia si fondava sui dati relativi al codice NC 76071119 della nomenclatura combinata. Anche se tale codice include prodotti più ampi rispetto ai soli prodotti interessati, il Tribunale reputa sufficiente l'indicazione dei tipi di prodotti più rappresentativi, in una fase in cui è richiesto solo un insieme di indizi concordanti.

Valutazione complessiva e standard di controllo

Il Tribunale richiama più volte che, nella fase di apertura dell'inchiesta, la Commissione può basarsi su un "rischio di elusione" non meramente ipotetico. Il controllo giurisdizionale è limitato all'eventuale errore manifesto di valutazione, che nel caso di specie non è ravvisato.

La coincidenza temporale tra l'aumento delle esportazioni thailandesi, l'apertura della precedente inchiesta antielusione e l'estensione del dazio ai prodotti cinesi costituisce, secondo il Tribunale, un indizio importante e logicamente coerente. La Commissione poteva dunque limitarsi agli elementi contenuti nella denuncia senza dover acquisire subito dati più dettagliati per il periodo successivo.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantielusionecommercio internazionalecontrollo giurisdizionale sugli atti della commissioneprocedimento davanti al tribunale ue

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