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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-628/22

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 giugno 2023. — René Repasi contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Tassonomia – Attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare – Inclusione nelle attività economiche ecosostenibili – Membro del Parlamento – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità. — Causa T-628/22

Giurisprudenza europea62022TO0628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal deputato europeo René Repasi contro il regolamento delegato (UE) 2022/1214 sulla tassonomia. Ha ritenuto che l'atto non incidesse direttamente sulla sua situazione giuridica, poiché le prerogative dei membri del Parlamento sono tutelate solo indirettamente attraverso le procedure interne dell'istituzione. La pronuncia ribadisce i rigorosi requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento delle persone fisiche contro atti non destinatari.

Irricevibilità del ricorso di un deputato del Parlamento europeo contro il regolamento delegato sulla tassonomia per difetto di incidenza diretta ex articolo 263 TFUE.

La questione giuridica

Se un deputato del Parlamento europeo possa impugnare, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, un regolamento delegato della Commissione che modifica la tassonomia per le attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare, sostenendo che l'atto lede le prerogative legislative del Parlamento e i diritti del singolo parlamentare, e quindi se sussista una incidenza diretta e individuale oppure una specifica legittimazione ad agire diversa da quella ordinaria.

Principio di diritto

Un deputato del Parlamento europeo non è direttamente interessato, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, da un regolamento delegato della Commissione che avrebbe eventualmente inciso sulle prerogative legislative del Parlamento, perché i diritti del singolo parlamentare connessi alla funzione legislativa sono esercitati solo nell'ambito delle procedure interne del Parlamento e risultano, al più, colpiti indirettamente. Né i principi di democrazia rappresentativa, di equilibrio istituzionale o di tutela giurisdizionale effettiva consentono al Tribunale di creare un ricorso non previsto dai Trattati; il ricorso è quindi irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 289 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2020/852
  • Regolamento delegato (UE) 2021/2139
  • Regolamento delegato (UE) 2022/1214

Irricevibilità del ricorso contro il regolamento delegato (UE) 2022/1214 sulla tassonomia

Il Tribunale, Sesta Sezione, ha deciso su un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da un deputato del Parlamento europeo contro il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, relativo all'inclusione di talune attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare nell'ambito delle attività economiche ecosostenibili ai fini della tassonomia UE. La decisione verte esclusivamente sulla ricevibilità del ricorso, in particolare sulla sussistenza della legittimazione ad agire del singolo parlamentare.

Fatti e contesto normativo

Il Tribunale richiama il regolamento (UE) 2020/852, che istituisce il quadro per favorire gli investimenti sostenibili e fissa i criteri per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile. Sono ricordati, in particolare:

  • l'articolo 3, che definisce i criteri di ecosostenibilità;
  • l'articolo 4, relativo all'uso di tali criteri nelle misure che riguardano prodotti finanziari o obbligazioni societarie presentati come ecosostenibili;
  • l'articolo 9, che elenca i sei obiettivi ambientali;
  • il considerando 41, che descrive le attività di transizione;
  • l'articolo 10, paragrafo 3, che abilita la Commissione ad adottare atti delegati per fissare i criteri di vaglio tecnico.

Viene inoltre ricordato il regolamento delegato (UE) 2021/2139, che aveva già fissato criteri tecnici per varie attività economiche, e si colloca il regolamento impugnato del 9 marzo 2022, adottato per stabilire criteri di vaglio tecnico relativi a talune attività dei settori del gas e del nucleare, nell'ottica delle attività di transizione.

Posizioni delle parti

Il ricorrente sostiene che, quale deputato europeo, dispone di diritti di voto, di iniziativa e di partecipazione alla procedura legislativa, nonché del diritto di difendere le attribuzioni democratiche del Parlamento; a suo avviso, la Commissione avrebbe ecceduto i poteri conferiti dall'articolo 290 TFUE adottando il regolamento impugnato, con lesione delle prerogative del Parlamento e dei diritti dei suoi membri.

La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso, osservando che il ricorrente non è direttamente interessato dall'atto impugnato e che non può essere riconosciuta una actio popularis né un rimedio ulteriore fondato sui principi di democrazia rappresentativa, tutela giurisdizionale effettiva o equilibrio istituzionale.

Ricevibilità e nozione di incidenza diretta

Il Tribunale ricorda la disciplina dell'articolo 263, quarto comma, TFUE: un soggetto non destinatario dell'atto può impugnarlo solo se esso lo riguarda direttamente e individualmente, oppure, per gli atti regolamentari senza misure di esecuzione, se lo riguarda direttamente.

Richiama quindi la giurisprudenza consolidata secondo cui la diretta incidenza richiede cumulativamente che l'atto produca effetti diretti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, che deve essere automatica e derivare dalla sola normativa dell'Unione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale accoglie l'impostazione della Commissione e distingue la fattispecie dalle ipotesi in cui atti interni del Parlamento incidono direttamente sulla posizione dei suoi membri. La giurisprudenza citata dal ricorrente riguarda infatti misure di organizzazione interne dell'istituzione, non atti esterni della Commissione.

Anche ammesso che il regolamento impugnato ecceda i poteri di delega ex articolo 290 TFUE, l'eventuale lesione delle prerogative del Parlamento inciderebbe solo indirettamente sui diritti del singolo deputato, poiché i diritti connessi alla funzione legislativa sono esercitati nell'ambito delle procedure interne del Parlamento.

Il Tribunale respinge anche gli argomenti fondati su:

  • democrazia rappresentativa;
  • Stato di diritto;
  • equilibrio istituzionale;
  • tutela giuridica della minoranza.

Tali principi non possono superare i limiti dell'articolo 263 TFUE, tanto più che il Parlamento dispone già di legittimazione a ricorrere ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE. Il Tribunale aggiunge che non gli compete introdurre una forma di ricorso non prevista dai Trattati.

Decisione e conseguenze processuali

Il ricorso è dichiarato irricevibile. Di conseguenza, non occorre più statuire sulla domanda di intervento della Repubblica francese. Il ricorrente è condannato alle spese, mentre la Repubblica francese sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che un deputato del Parlamento europeo non può, in quanto tale, impugnare un atto della Commissione per il solo fatto che esso sarebbe lesivo delle prerogative del Parlamento o della correttezza della procedura di adozione: serve una incidenza diretta sulla sua situazione giuridica, che non si verifica quando gli effetti lamentati sono mediati dalle procedure interne dell'istituzione parlamentare.

Come è indicizzato

Materietutela giurisdizionalelegittimazione ad agiretassonomia ambientaleatti delegatidiritto istituzionale dell'unione

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