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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-327/22

Order of the General Court (Ninth Chamber) of 19 June 2023. — PS v European External Action Service. — Civil service – Members of the contract staff – Change of place of employment – Addendum to the contract of employment – Purely confirmatory measure – Inadmissibility. — Case T-327/22

Giurisprudenza europea62022TO0327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un agente contrattuale dell’EEAS contro l’addendum al suo contratto che formalizzava il trasferimento da Washington a Bruxelles. Ha ritenuto che l’addendum fosse un mero atto confermativo delle decisioni precedenti, già idonee a incidere sulla posizione giuridica del ricorrente, e non un nuovo atto lesivo. Di conseguenza, la mancata contestazione tempestiva delle decisioni anteriori ha comportato l’irricevibilità dell’azione.

Impugnazione di un addendum contrattuale di trasferimento di un agente contrattuale EEAS: il Tribunale valuta se l’atto sia una misura autonoma impugnabile o un mero atto confermativo e dichiara il ricorso irricevibile.

La questione giuridica

Se l’addendum al contratto di lavoro firmato il 23 luglio 2021, che formalizza il trasferimento del ricorrente da Washington a Bruxelles, costituisca un atto lesivo autonomo e quindi impugnabile, oppure una mera misura confermativa delle decisioni precedenti del 23 marzo, 4 maggio e 7 luglio 2021; di conseguenza, se il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il ricorso ex articolo 270 TFUE siano tempestivi e ammissibili.

Principio di diritto

Un addendum contrattuale che si limita a formalizzare e riprodurre una precedente decisione di trasferimento già idonea a produrre effetti giuridici vincolanti, senza contenere elementi nuovi né essere preceduto da un riesame della posizione dell’interessato, costituisce una mera misura confermativa e non un atto lesivo autonomamente impugnabile; pertanto, se le decisioni precedenti non sono state contestate nei termini, il ricorso contro il successivo addendum è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 117 delle Condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 3a delle Condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 2 del contratto di lavoro del ricorrente
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale

Trasferimento di un agente contrattuale EEAS e irricevibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da un membro del personale contrattuale dell’EEAS contro un addendum al contratto di lavoro che formalizzava il trasferimento del suo luogo di impiego da Washington a Bruxelles. Il Tribunale, decidendo sulla sola eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto, ha esaminato se l’addendum fosse un atto autonomamente lesivo oppure una mera conferma di decisioni precedenti.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato dall’EEAS come membro del personale contrattuale ai sensi dell’articolo 3a delle Condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea. Il contratto indicava Washington come luogo di assegnazione, ma prevedeva la possibilità per l’EEAS di riassegnarlo a un altro posto esclusivamente nell’interesse del servizio.

Nel 2021 l’EEAS ha adottato una sequenza di atti:

  • decisione del 23 marzo 2021, con cui il ricorrente veniva assegnato a un posto di architetto presso la sede di Bruxelles, con effetto dal 27 aprile 2021;
  • decisione del 4 maggio 2021, che fissava l’entrata in servizio a Bruxelles al 1º luglio 2021;
  • decisione del 7 luglio 2021, che differiva ulteriormente la presa di servizio al 1º settembre 2021.

Il 23 luglio 2021 il ricorrente ha poi firmato un addendum contrattuale che riportava Bruxelles come luogo di lavoro, con effetto dal 1º settembre 2021. Contro tale addendum è stato presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto dall’AACC come irricevibile perché diretto contro un atto meramente confermativo.

Questioni giuridiche esaminate

Il punto centrale era stabilire se l’addendum del 23 luglio 2021:

  • costituisse un atto lesivo autonomo, idoneo a far decorrere un nuovo termine per reclamo e ricorso;
  • oppure si limitasse a confermare la decisione del 23 marzo 2021, come modificata dalle decisioni del 4 maggio e del 7 luglio 2021.

Il ricorrente sosteneva che l’addendum fosse un atto definitivo e autonomo, adottato dall’autorità competente, e che il mutamento del luogo di lavoro potesse produrre effetti solo mediante una formale modifica del contratto. L’EEAS replicava che le decisioni precedenti avevano già prodotto effetti giuridici e che l’addendum non conteneva alcun elemento nuovo.

Normativa e criteri richiamati dal Tribunale

Il Tribunale ricorda innanzitutto che l’ammissibilità di un ricorso ex articolo 270 TFUE e articolo 91 dello Statuto dipende dal corretto svolgimento della fase precontenziosa e dal rispetto dei relativi termini. Tali termini, applicabili al personale contrattuale tramite l’articolo 117 delle Condizioni di impiego, sono di ordine pubblico.

Il giudice richiama inoltre il principio consolidato secondo cui solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti, idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, possono essere impugnati. Una misura puramente confermativa, priva di elementi nuovi e non preceduta da riesame della situazione dell’interessato, non costituisce un atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che il ricorrente non aveva presentato reclamo tempestivo contro le decisioni del 23 marzo, 4 maggio e 7 luglio 2021, mentre il reclamo contro l’addendum del 23 luglio 2021 era stato presentato nei termini. Occorreva quindi verificare se l’addendum fosse un atto nuovo oppure un mero confermativo.

La Corte rileva che la vera decisione lesiva era quella del 23 marzo 2021, poi modificata solo quanto alla data di presa di servizio dalla decisione del 7 luglio 2021. È quest’ultima combinazione di atti che ha determinato in modo definitivo il trasferimento a Bruxelles e ha inciso sulla posizione giuridica del ricorrente.

L’addendum del 23 luglio 2021, invece:

  • si limitava a ribadire il nuovo luogo di lavoro, Bruxelles;
  • confermava la decorrenza del 1º settembre 2021;
  • non conteneva alcun elemento nuovo rispetto alla situazione già definita dalle decisioni precedenti;
  • non era stato preceduto da alcun riesame della posizione del ricorrente.

Ne consegue che l’addendum era solo un atto di esecuzione e conferma, non un nuovo atto lesivo. Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’articolo 2 del contratto avrebbe richiesto il consenso del ricorrente: da tale clausola emerge, al contrario, che l’AACC poteva unilateralmente modificare il luogo di impiego nell’interesse del servizio, senza necessità di consenso. Il giudice richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la riassegnazione nell’interesse del servizio non richiede l’assenso dell’interessato.

Decisione e conseguenze processuali

Poiché l’addendum era soltanto confermativo, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Il Tribunale ha quindi ritenuto superfluo pronunciarsi separatamente sulla domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, il ricorrente, risultato soccombente, è stato condannato alle spese.

Principio desumibile dalla pronuncia

La pronuncia conferma che, nel contenzioso del pubblico impiego unionale, il termine per agire decorre dall’atto che modifica in modo definitivo la posizione giuridica dell’agente. Un successivo addendum contrattuale che si limita a recepire tale decisione non riapre i termini di impugnazione e non può essere utilizzato per aggirare la tardività dell’impugnazione dell’atto originario.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego unionalericevibilità del ricorsopersonale contrattualetrasferimento del personaleatti confermativi

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