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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-326/21

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 21 giugno 2023 (Estratti). — Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazione di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 – Definizione del prodotto di cui trattasi – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento 2016/1036 – Relazione che constata l’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore – Onere della prova – Ricorso ad un paese rappresentativo – Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio – Fattori e indicatori economici che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione. — Causa T-326/21

Giurisprudenza europea62021TJ0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di due esportatrici cinesi contro il dazio antidumping definitivo sugli estrusi in alluminio. Ha ritenuto corrette la definizione del prodotto, la scelta di applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le distorsioni significative in Cina, la selezione della Turchia quale paese rappresentativo e la valutazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. È stata inoltre esclusa la violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione; le spese sono state poste a carico delle ricorrenti soccombenti.

Dazio antidumping definitivo sugli estrusi in alluminio originari della Cina: legittimità della definizione del prodotto, del ricorso a distorsioni significative e del paese rappresentativo, nonché della valutazione del pregiudizio.

La questione giuridica

Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, le ricorrenti contestavano il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che istituisce un dazio antidumping definitivo, deducendo in particolare: i) violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione; ii) errore nella definizione del prodotto interessato; iii) illegittima constatazione di distorsioni significative nel mercato cinese e conseguente uso di un paese rappresentativo (Turchia) per il calcolo del valore normale; iv) errore nella valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione e del nesso di causalità; v) violazione del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e della CEDU.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato la legittimità del regolamento antidumping impugnato: la Commissione non ha ecceduto il proprio ampio margine di discrezionalità nel definire gli estrusi in alluminio come un unico prodotto, nel constatare l’esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese e nel scegliere la Turchia come paese rappresentativo per determinare il valore normale. Inoltre, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva, obiettiva e sufficientemente motivata del pregiudizio per l’industria dell’Unione, potendo fondarsi su più indicatori economici anche in presenza di alcuni dati favorevoli; le censure relative ai diritti della difesa e alla procedura di elaborazione della relazione sulle distorsioni significative sono state respinte o dichiarate irricevibili. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) 2017/2321
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546
  • Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura

Dazio antidumping definitivo sugli estrusi in alluminio originari della Cina

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ai sensi dell’articolo 263 TFUE proposto da due esportatrici cinesi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, con cui la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese. Il Tribunale esamina, in particolare, la definizione del prodotto, il ricorso al meccanismo delle distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e la valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione.

Fatti e procedimento

Le ricorrenti, Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, producono ed esportano in Unione prodotti semilavorati in alluminio. A seguito di una denuncia presentata da European Aluminium, la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping nel febbraio 2020 e ha poi adottato un dazio provvisorio del 30,4%, successivamente ridotto al 21,2% con il regolamento impugnato. Nel procedimento sono intervenute a sostegno delle ricorrenti Airoldi Metalli SpA e, a sostegno della Commissione, il Parlamento europeo.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, sulla nozione di prodotto simile;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, e soprattutto l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere a), b) e c), sul calcolo del valore normale in presenza di distorsioni significative;
  • l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, sulla nozione e prova del pregiudizio;
  • il regolamento (UE) 2017/2321, che ha introdotto il nuovo articolo 2, paragrafo 6 bis, nel regolamento di base.

Definizione del prodotto di cui trattasi

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse errato nel trattare gli estrusi in alluminio come un unico prodotto, senza distinguere tra le molteplici tipologie e nicchie di mercato. Il Tribunale ribadisce che la definizione del prodotto nell’ambito di un’inchiesta antidumping rientra nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni e può fondarsi su diversi criteri, quali caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, uso, intercambiabilità, percezione del consumatore, canali di distribuzione e processo di fabbricazione.

Nel caso di specie, la Commissione ha considerato che i prodotti inclusi nella definizione presentavano caratteristiche di base identiche e che, pur esistendo segmentazioni commerciali, non vi era una demarcazione netta tale da imporre un’analisi per segmenti. Il Tribunale osserva che la Commissione ha preso in considerazione i fattori pertinenti e che le ricorrenti non hanno dimostrato un errore manifesto di valutazione né indicato elementi più pertinenti trascurati. La censura sulla definizione del prodotto è quindi respinta.

Distorsioni significative nel mercato cinese e valore normale

Il cuore della controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il Tribunale chiarisce che, quando esistono distorsioni significative nel paese esportatore, la Commissione può derogare ai prezzi e ai costi interni e determinare il valore normale sulla base di costi e valori di riferimento non falsati, eventualmente ricorrendo a un paese rappresentativo appropriato.

La Commissione aveva fatto riferimento alla relazione sulle distorsioni significative nell’economia cinese del 20 dicembre 2017 e ad altre fonti, tra cui studi OCSE, un rapporto sulla sovracapacità in Cina e dati provenienti da fonti varie. Il Tribunale rileva che la Commissione non si è limitata a un’analisi astratta o ipotetica, ma ha esaminato diversi fattori indicativi di interferenza statale, tra cui:

  • il controllo o l’influenza pubblica sulle imprese;
  • politiche discriminatorie;
  • distorsioni salariali;
  • accesso preferenziale al finanziamento;
  • problematiche in materia di fallimento, imprese e proprietà.

Il Tribunale sottolinea inoltre che, nel sistema dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, la relazione della Commissione può spostare sul produttore-esportatore l’onere di dimostrare che i propri prezzi e costi non sono falsati, ma tale onere non può essere irragionevole. Nel caso concreto, le ricorrenti hanno potuto presentare osservazioni e confutazioni sia prima del dazio provvisorio sia prima del dazio definitivo; perciò non vi è stata violazione dei diritti della difesa.

Ricevibilità delle censure dell’interveniente Airoldi

Airoldi contestava la legittimità della relazione della Commissione sulle distorsioni significative, sostenendo che si trattasse di un mero documento di lavoro interno, non adeguatamente approvato o pubblicato. Il Tribunale dichiara tali argomenti irricevibili, poiché l’interveniente non può ampliare l’oggetto del giudizio oltre i motivi dedotti dalle parti principali. Le ricorrenti, infatti, non avevano impugnato la legittimità della relazione in sé, ma solo il suo utilizzo nell’inchiesta antidumping.

Scelta della Turchia quale paese rappresentativo

Le ricorrenti censuravano anche la scelta della Turchia come paese rappresentativo per il calcolo del valore normale. Il Tribunale ricorda che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), richiede un paese rappresentativo appropriato con livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, e che la Commissione deve compiere una comparazione diligente dei dati disponibili, dando preferenza, se possibile, a paesi con adeguata protezione sociale e ambientale.

Nel caso concreto, la Commissione aveva individuato vari paesi potenzialmente rappresentativi, aveva consultato le parti interessate e infine aveva scelto la Turchia, in quanto Paese con livello di sviluppo analogo a quello della Cina, produttore del bene oggetto di inchiesta e dotato di dati pubblici pertinenti. Il Tribunale respinge l’argomento fondato sulla differenza di popolazione e di domanda interna: tali elementi non sono richiesti dal regolamento di base e, per di più, la Cina è un caso demograficamente unico. Nessun difetto di motivazione è stato ravvisato, poiché la Commissione ha indicato chiaramente criteri, consultazioni e ragioni della scelta.

Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione

Sul pregiudizio, il Tribunale richiama l’articolo 3 del regolamento di base: la Commissione deve fondarsi su prove positive e su un esame obiettivo del volume delle importazioni, dei loro effetti sui prezzi e dell’incidenza sull’industria dell’Unione. Anche in questo ambito, l’istituzione dispone di un ampio margine di discrezionalità, sindacabile solo per errore manifesto, inesattezza materiale o sviamento di potere.

Le ricorrenti sostenevano che l’industria dell’Unione non potesse essere considerata pregiudicata, dato l’elevato livello di quota di mercato e la crescita del mercato. Il Tribunale rileva invece che non esiste alcuna soglia normativa che escluda il pregiudizio in presenza di una quota di mercato elevata e che la valutazione deve essere globale: non tutti gli indicatori devono necessariamente peggiorare, e alcuni dati positivi non escludono un pregiudizio notevole.

La Commissione aveva evidenziato, tra l’altro:

  • perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione;
  • aumento dei costi più rapido dell’aumento dei prezzi;
  • contrazione della redditività, del rendimento del capitale investito e del cash flow;
  • impossibilità per l’industria dell’Unione di beneficiare pienamente della crescita del mercato.

Il Tribunale ritiene che le ricorrenti non abbiano dimostrato errori manifesti in questa analisi.

Volume e prezzo delle importazioni cinesi

Le ricorrenti contestavano anche la valutazione delle importazioni cinesi, sostenendo che la Commissione avesse enfatizzato il prezzo più che il volume. Il Tribunale replica che il regolamento impugnato considera entrambi gli elementi e che non vi è contraddizione tra i considerando contestati: uno riguarda l’effetto di pressione al ribasso dei prezzi, l’altro risponde alle obiezioni sui raffronti di prezzo.

Quanto alla revisione al ribasso dei volumi di importazione dovuta alla rimozione di un codice NC che includeva anche prodotti non oggetto dell’inchiesta, il Tribunale osserva che la Commissione ne ha tenuto conto e che, pur con cifre corrette, le importazioni cinesi restavano significative e in aumento. L’argomento secondo cui le importazioni cinesi avrebbero sottratto quote di mercato a produttori di paesi terzi e non dell’Unione viene respinto, poiché i dati mostravano comunque una crescita delle importazioni cinesi e una diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione; inoltre il gruppo Hydro fa parte dell’industria dell’Unione.

Diritti della difesa, buona amministrazione e ulteriori censure

Il Tribunale respinge anche le censure relative alla violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione: le ricorrenti hanno avuto più occasioni per presentare osservazioni e non hanno dimostrato che la Commissione abbia omesso di esaminare elementi rilevanti o che l’onere probatorio imposto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, fosse irragionevole.

Sono inoltre dichiarati irricevibili o comunque infondati gli argomenti nuovi formulati in udienza, non collegati in modo sufficientemente stretto ai motivi introdotti nel ricorso.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; il Parlamento europeo e l’interveniente Airoldi Metalli SpA sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza conferma, in sintesi, che:

  • la definizione del prodotto in un’inchiesta antidumping può ricomprendere prodotti non identici ma sufficientemente omogenei sotto il profilo economico e tecnico;
  • l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente di prescindere dai prezzi e costi del paese esportatore quando esistono distorsioni significative, purché la Commissione motivi e istruisca diligentemente;
  • la scelta del paese rappresentativo deve essere appropriata e fondata su un livello di sviluppo economico analogo, senza che la popolazione o altri parametri non previsti dal testo assumano rilievo decisivo;
  • la constatazione del pregiudizio richiede una valutazione globale di tutti gli indicatori economici pertinenti, non la prova che ciascuno di essi sia negativo.

Come è indicizzato

Materiedumpingdazi antidumpingdefinizione del prodottopregiudizio all'industria dell'unionediritti della difesa

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