Tribunale, Ordinanza T-771/22
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 20 June 2023. — NO v European Commission. — Action for annulment – State aid – Irish legal sector – Payment of the fees of a client’s former solicitor by that client’s new solicitor – Rejection of a complaint – Decision finding that there is no State aid – State resources – Manifest inadmissibility in part – Action in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-771/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un solicitor irlandese contro la decisione della Commissione che aveva archiviato la sua denuncia in materia di presunto aiuto di Stato. La Corte ha ritenuto decisiva l’assenza di risorse statali: senza tale requisito non vi è aiuto di Stato e, quindi, non sussistono gli ulteriori obblighi istruttori o motivazionali invocati dal ricorrente. Ne è seguita la declaratoria di manifesta inammissibilità di alcune censure e di manifesta infondatezza delle altre, con condanna alle spese.
Ricorso di annullamento contro il diniego della Commissione di esaminare una denuncia in materia di presunto aiuto di Stato nel settore legale irlandese, per mancanza di risorse statali e per inammissibilità/infondatezza manifesta di diversi motivi
La questione giuridica
Se la Commissione abbia legittimamente respinto la denuncia del ricorrente perché il meccanismo contestato non implicava risorse statali e quindi non integrava un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; se la Commissione fosse tenuta a invitare il denunciante a presentare osservazioni ex articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589; se vi fossero serii dubbi tali da imporre un procedimento di indagine formale; e se la decisione fosse viziata da difetto di motivazione o da violazione di principi e libertà fondamentali del mercato interno.
Principio di diritto
La Corte generale ha confermato che, poiché la Commissione ha correttamente ritenuto insussistente il requisito delle risorse statali, la misura denunciata non poteva essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; di conseguenza, la Commissione non era tenuta né ad avviare un procedimento formale né a valutare compatibilità, de minimis, discriminazione o libertà fondamentali, e non era neppure tenuta a invitare il denunciante a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. I motivi del ricorso sono stati dunque respinti in parte per manifesta inammissibilità e in parte per manifesta infondatezza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Direttiva (UE) 2018/958
- Regolamento (CE) n. 1/2003
Ricorso di annullamento contro il rigetto di una denuncia in materia di aiuti di Stato nel settore legale irlandese
Il Tribunale, Quinta Sezione, è stato investito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione del 27 settembre 2022 che respingeva una denuncia presentata da un solicitor irlandese. La controversia riguardava un meccanismo, nell’ambito di procedimenti dinanzi al Solicitors Disciplinary Tribunal irlandese, che secondo il ricorrente avrebbe favorito un suo concorrente mediante un aiuto di Stato illegittimo.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, avvocato/solicitor esercente in Irlanda, sosteneva che la procedura seguita dinanzi al Solicitors Disciplinary Tribunal, e il ruolo della Law Society of Ireland, avessero consentito il trasferimento di somme di denaro a favore di un ex solicitor del cliente, con effetto distorsivo della concorrenza. La Commissione, esaminata la denuncia presentata con il modulo di cui al regolamento di esecuzione n. 794/2004, ha ritenuto in via principale che il ricorso non dimostrasse la presenza di risorse statali e, quindi, l’esistenza stessa di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Posizione della Commissione
Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato, in sintesi, che:
- non era provata alcuna imputabilità a risorse statali;
- in subordine, anche a voler configurare un aiuto, la misura avrebbe potuto rientrare nel regime de minimis del regolamento n. 1407/2013;
- le eventuali decisioni future del Tribunale disciplinare non potevano comunque essere considerate aiuti illegittimi prima della loro attuazione ai sensi del regolamento 2015/1589. La Commissione, conseguentemente, ha dichiarato di non voler proseguire nell’esame o nell’istruttoria.
Questioni sollevate dal ricorrente
Il ricorrente ha articolato sei motivi, lamentando in particolare:
- errore manifesto di valutazione e violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589;
- erronea applicazione del regolamento n. 1407/2013;
- esistenza di seri dubbi che avrebbero imposto l’apertura di un procedimento formale;
- difetto di motivazione;
- mancata considerazione della violazione, da parte dell’Irlanda, dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
- violazione dei principi di non discriminazione, libertà di prestazione dei servizi ed eguaglianza davanti alla legge.
Valutazione del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale ha osservato, anzitutto, che una parte delle censure del primo motivo si limitava a elencare contestazioni senza un’esposizione chiara e sistematica degli argomenti. Richiamando i requisiti di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo, ha dichiarato tale parte del motivo manifestamente inammissibile. Quanto alla censura relativa all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, il Tribunale ha ricordato che la disposizione impone alla Commissione di invitare il denunciante a presentare osservazioni solo quando la denuncia rientri nel suo ambito, cioè quando i fatti dedotti possano, prima facie, integrare un aiuto illegittimo o un abuso di aiuto. Poiché la Commissione aveva già escluso la sussistenza di risorse statali, mancava a monte il presupposto stesso dell’aiuto di Stato; di conseguenza, la denuncia non rientrava nell’articolo 24, paragrafo 2, e la Commissione non era tenuta a sollecitare osservazioni ulteriori. Questa parte del motivo è stata quindi respinta come manifestamente infondata.
Valutazione sul secondo motivo e sulla pretesa necessità di un procedimento formale
Il secondo motivo è stato dichiarato inefficace. Il Tribunale ha rilevato che esso prendeva di mira un argomento solo subordinato della decisione impugnata, relativo al possibile carattere de minimis dell’aiuto ai sensi del regolamento n. 1407/2013. Poiché la ragione principale del rigetto era l’assenza di risorse statali, l’eventuale erroneità del motivo subordinato non poteva condurre all’annullamento della decisione. Anche la tesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto aprire un’indagine formale per la presenza di "serious difficulties" è stata respinta: il ricorrente non aveva specificato quali difficoltà serie sarebbero emerse, sicché la censura è risultata manifestamente inammissibile.
Valutazione sul difetto di motivazione
Quanto al quarto motivo, il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE richiede soltanto l’indicazione chiara delle ragioni decisive della decisione. Nel caso di specie, la Commissione aveva spiegato in modo sufficiente che il requisito decisivo mancava, ossia l’impiego di risorse statali. Una volta escluso tale requisito, essa non era tenuta a pronunciarsi sulle altre condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, né su compatibilità con libertà fondamentali o su quantificazione del vantaggio. Il motivo è stato perciò respinto come manifestamente infondato.
Diritti fondamentali, concorrenza e libertà del mercato interno
Il Tribunale ha ritenuto parimenti infondato il quinto motivo. Le doglianze relative alla violazione dei diritti fondamentali, nonché agli articoli 101 e 102 TFUE e al regolamento n. 1/2003, non incidevano sulla constatazione decisiva della Commissione circa la natura privata dei fondi coinvolti. Il ricorrente stesso aveva riconosciuto che le somme derivavano da costi pagati nell’ambito di una controversia privata, sicché non poteva parlarsi di risorse statali. Analogamente, il sesto motivo è stato dichiarato inefficace: esclusa la condizione delle risorse statali, la Commissione non era tenuta a verificare la compatibilità della misura con i principi di non discriminazione, libera prestazione dei servizi o libertà di stabilimento.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso come in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
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