Regolamento (UE) 2020/228
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/228 della Commissione del 19 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione dell’eritrosina come additivo per mangimi destinati a cani e gatti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’eritrosina come additivo per mangimi destinati a cani e gatti, classificandola nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA, che ha escluso rischi per la salute animale alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando rischi per gli utilizzatori e richiedendo quindi misure di protezione. Sono inoltre stabilite condizioni tecniche, criteri di purezza, metodi di analisi e un regime transitorio per le scorte già immesse o etichettate prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.
Autorizzazione dell’eritrosina come additivo per mangimi destinati a cani e gatti, con relative condizioni d’uso e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti eritrosina destinati a cani e gatti. Riguarda il mercato dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante anche ai fini del SEE. Sono previste esclusivamente misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima dell’11 marzo 2020, con termini distinti per additivo/premiscele e per materie prime per mangimi/mangimi composti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/228 della Commissione: autorizzazione dell’eritrosina come additivo per mangimi destinati a cani e gatti
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e concede l’autorizzazione dell’eritrosina per l’uso nei mangimi di cani e gatti. La decisione si fonda sulla rivalutazione scientifica effettuata dall’EFSA e tiene conto sia dell’efficacia dell’additivo come colorante sia delle cautele necessarie per la protezione degli utilizzatori.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama la disciplina generale dell’autorizzazione degli additivi per mangimi prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e la procedura di rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’eritrosina era già autorizzata per diversi impieghi e risultava iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente. La nuova decisione nasce dalla domanda di rivalutazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, successivamente ridimensionata dal ritiro delle parti relative ai pesci ornamentali e ai rettili.
Valutazione scientifica
Nei pareri del 16 novembre 2011, 8 settembre 2015 e 3 aprile 2019, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’eritrosina non incide negativamente sulla salute degli animali. L’Autorità ha tuttavia segnalato reazioni dermatologiche e sensibilizzazioni, comprese fotosensibilità, eritrodermia e desquamazione, oltre a un rischio per le vie respiratorie inferiori in caso di esposizione degli utilizzatori. La Commissione trae da tali conclusioni l’esigenza di misure di protezione adeguate. L’EFSA ha altresì verificato l’efficacia dell’additivo nel conferire colore ai mangimi ed ha ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.
Autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti". L’allegato identifica l’additivo con il numero 2a127 e ne descrive la forma chimica e fisica: eritrosina come sale sodico, forma solida, con formula C20H6I4Na2O5·H2O e numero CAS 16423-68-0. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Condizioni di impiego per cani e gatti
L’allegato fissa i valori massimi di impiego su mangime completo con umidità al 12%:
- 16 mg/kg per i cani;
- 13 mg/kg per i gatti. Non sono indicati limiti di età massima. Sono inoltre previste indicazioni specifiche nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, in particolare sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Poiché l’EFSA ha individuato un rischio per gli utilizzatori, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione. Se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Criteri di purezza e caratteristiche tecniche
L’allegato definisce i requisiti di purezza dell’eritrosina, tra cui:
- sostanze coloranti totali calcolate come sali sodici anidri ≥ 87%;
- ioduri inorganici ≤ 0,1% (calcolati come ioduro sodico);
- sostanze insolubili in acqua ≤ 0,2%;
- coloranti accessori, esclusa la fluoresceina, ≤ 4,0%;
- fluoresceina ≤ 20 mg/kg;
- limiti specifici per composti organici diversi dai coloranti, tra cui tri-iodoresorcinolo e acido 2-(2,4-diidrossi-3,5-diiodobenzoil) benzoico entro 0,2%, e sostanze estraibili in etere da soluzione a pH 7-8 entro 0,2%.
Metodi di analisi
Per il controllo ufficiale e la quantificazione dell’additivo sono previsti metodi distinti:
- nell’additivo per mangimi, spettrofotometria a 526 nm;
- nei mangimi, cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS). Il testo richiama anche il regolamento (UE) n. 231/2012 e le monografie FAO JECFA come riferimento tecnico.
Aspetti ambientali
Il regolamento precisa che, per l’eritrosina impiegata in mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, non è richiesta un’ulteriore valutazione ambientale nella fase I, in assenza di elementi di preoccupazione basati su prove scientifiche. Non vengono inoltre stabilite prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Misure transitorie
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio per l’esaurimento delle scorte:
- la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 settembre 2020, conformemente alle norme previgenti, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima dell’11 marzo 2022, conformemente alle norme previgenti, possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento segnala espressamente che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle nuove condizioni, giustificando così il periodo transitorio.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con efficacia anche ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "coloranti", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato stesso.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’allegato riguarda l’eritrosina (n. identificazione 2a127) per cani e gatti. Non sono previsti limiti di età massima; il tenore massimo autorizzato è fissato a 16 mg/kg per i cani e 13 mg/kg per i gatti, calcolati su mangime completo con umidità al 12%.
Misure di tutela per gli utilizzatori
L’allegato impone che, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Criteri di composizione e purezza
L’allegato definisce la composizione dell’eritrosina come sale sodico, in forma solida, con formula chimica C20H6I4Na2O5·H2O e numero CAS 16423-68-0. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Sono fissati specifici criteri di purezza, tra cui: sostanze coloranti totali ≥ 87%, ioduri inorganici ≤ 0,1%, sostanze insolubili in acqua ≤ 0,2%, coloranti accessori (eccetto fluoresceina) ≤ 4,0%, fluoresceina ≤ 20 mg/kg, e limiti per alcuni composti organici diversi dai coloranti.
Metodi di analisi
Per la quantificazione dell’eritrosina nell’additivo per mangimi è indicata la spettrofotometria a 526 nm; per la quantificazione nei mangimi è indicata la LC-MS/MS. Il regolamento richiama anche il regolamento (UE) n. 231/2012 e le monografie FAO JECFA n. 1.
Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione
Nei considerando si richiama la rivalutazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’eritrosina non ha effetti negativi sulla salute degli animali e che è efficace nel conferire colore ai mangimi. È stata invece rilevata una possibile pericolosità per gli utilizzatori, con reazioni dermatologiche e rischio per le vie respiratorie inferiori, motivo per cui sono imposte misure protettive.
Esito della valutazione ambientale e monitoraggio
Nella fase I della valutazione del rischio ambientale è stato stabilito che, trattandosi di additivo per animali non utilizzati per la produzione di alimenti, l’eritrosina è dispensata da un’ulteriore valutazione per l’improbabilità di un effetto significativo sull’ambiente. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: (i) sostanza e premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 settembre 2020 conformemente alle regole precedenti; (ii) materie prime per mangimi e mangimi composti prodotti ed etichettati prima dell’11 marzo 2022 conformemente alle regole precedenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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