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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/229

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/229 della Commissione del 19 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’L-triptofano, prodotto da determinati ceppi batterici, come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma è accompagnata da misure di tutela per gli utilizzatori e da condizioni specifiche per i ruminanti. Il testo fissa anche requisiti di composizione, metodi di analisi, modalità di impiego e obblighi di etichettatura. L’autorizzazione ha efficacia fino all’11 marzo 2030.

Autorizzazione dell’L-triptofano, prodotto da specifici ceppi microbici, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso dell’L-triptofano come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda l’L-triptofano prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80176. Sono previste condizioni specifiche per gli utilizzatori, per i ruminanti, per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e per l’etichettatura; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione termina il 11.3.2030.

Autorizzazione dell’L-triptofano come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/229 della Commissione autorizza l’L-triptofano, prodotto mediante fermentazione con specifici ceppi di Escherichia coli e Corynebacterium glutamicum, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce le conclusioni favorevoli dell’EFSA, pur imponendo misure di gestione del rischio per gli utilizzatori e condizioni particolari per i ruminanti.

Base giuridica e motivazione scientifica

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per mangimi. Le domande di autorizzazione riguardavano L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80135, Escherichia coli KCCM 80152, Escherichia coli CGMCC 7.248 e Corynebacterium glutamicum KCCM 80176, corredate della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Nei pareri del 22 gennaio 2019, 2 aprile 2019, 3 aprile 2019 e 16 maggio 2019, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non produce effetti negativi sulla salute degli animali non ruminanti, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per i ruminanti, l’Autorità ha precisato che l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione nel rumine per risultare efficace. È stato inoltre evidenziato un rischio per gli utilizzatori in caso di inalazione, dovuto ai livelli di endotossine di due delle produzioni considerate.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo destinato all’alimentazione animale, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, senza limitazioni settoriali ulteriori, ma con condizioni applicative specifiche riportate nell’allegato.

Condizioni di impiego e tutela della salute degli utilizzatori

Il regolamento prescrive che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

È inoltre stabilito che il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione debbano garantire un’esposizione massima di 1600 UI endotossine/m3 di aria. Questa prescrizione recepisce la valutazione del rischio evidenziata dall’EFSA e mira a contenere i potenziali effetti nocivi per la salute umana, in particolare degli operatori.

Specifiche del prodotto e modalità d’uso

L’allegato descrive l’additivo come una polvere con tenore minimo di L-triptofano pari al 98% sulla sostanza secca e tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’-ethylidene-bis-L-tryptophan (EBT). La sostanza attiva è identificata come L-triptofano prodotto mediante fermentazione con i ceppi indicati, con formula chimica C11H12N2O2 e numero CAS 73-22-3.

È ammessa la somministrazione dell’L-triptofano anche nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti, tuttavia, la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale. Questa condizione è coerente con l’efficacia limitata osservata in assenza di protezione nel rumine.

Etichettatura e avvertenze informative

L’etichettatura dell’additivo deve riportare il tasso di umidità. Inoltre, sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve comparire l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, per evitare squilibri nutrizionali.

Metodi di analisi

Il regolamento individua i metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione del triptofano in diverse matrici: per l’identificazione nell’additivo per mangimi si rinvia alla monografia "L-thryptophan" del Food Chemical Codex; per la determinazione negli additivi e nelle premiscele si utilizza la cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevazione a fluorescenza (HPLC-FLD) secondo EN ISO 13904; per mangimi composti e materie prime per mangimi si applica l’HPLC-FLD secondo il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte G; per l’acqua si utilizza ancora HPLC-FLD.

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicabilità

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione l’11.3.2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa inoltre che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’L-triptofano è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e valutazione scientifica

L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama i pareri EFSA del 22 gennaio 2019, 2 aprile 2019, 3 aprile 2019 e 16 maggio 2019, che concludono per l’assenza di effetti negativi, con specifiche misure di protezione per gli utilizzatori e con l’esigenza di protezione ruminale per i ruminanti.

Condizioni d’uso e tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Limite di endotossine e gestione del rischio

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1600 UI endotossine/m3 di aria.

Uso nei ruminanti e nell’acqua di abbeveraggio

L’L-triptofano può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.

Composizione e specifiche tecniche

L’additivo è una polvere con un tenore minimo di L-triptofano del 98% sulla sostanza secca e un tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’-ethylidene-bis-L-tryptophan (EBT). La sostanza attiva ha formula chimica C11H12N2O2 e numero CAS 73-22-3.

Etichettatura

L’etichettatura dell’additivo deve indicare il tasso di umidità. Inoltre, l’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza che, in caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni per evitare squilibri.

Metodo di analisi

Sono indicati i metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione del triptofano: monografia "L-thryptophan" del Food Chemical Codex per l’identificazione; HPLC-FLD secondo EN ISO 13904 per additivi e premiscele; HPLC-FLD ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte G, per mangimi composti e materie prime; HPLC-FLD per l’acqua.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione è valida fino al 11.3.2030.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroetichettatura dei mangimi

Testo integrale

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