Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/621

Regolamento delegato (UE) 2020/621 della Commissione del 18 febbraio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Normativa europea32020R0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2019/125 in due aspetti principali: da un lato sostituisce le voci degli allegati I e II relative alle autorità competenti e all’indirizzo per le notifiche alla Commissione; dall’altro modifica l’allegato V, parte 2, per aggiornare l’elenco dei paesi destinatari dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione. L’intervento recepisce le variazioni comunicate dagli Stati membri e tiene conto dell’abolizione della pena di morte e delle condizioni internazionali richieste per l’inserimento di Gambia e Madagascar, nonché della nuova denominazione della Macedonia del Nord. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 aggiornando le autorità competenti degli Stati membri, l’indirizzo per le notifiche alla Commissione e l’elenco delle destinazioni dell’autorizzazione generale dell’Unione per talune esportazioni.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regolamento (UE) 2019/125 sul commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Incide sugli operatori soggetti agli obblighi di autorizzazione previsti da tale regolamento, in particolare per le esportazioni di determinate merci e per i servizi di intermediazione o di assistenza tecnica connessi, nonché sulle autorità competenti degli Stati membri e sui canali di notifica alla Commissione. La modifica riguarda gli allegati I e V del regolamento base e, quindi, l’elenco delle autorità e delle destinazioni ammesse per l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione.

Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125

Il regolamento delegato (UE) 2020/621 interviene sul regolamento (UE) 2019/125, che disciplina il commercio di determinate merci suscettibili di essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L’atto ha una funzione essenzialmente aggiornativa: adegua gli allegati alle comunicazioni degli Stati membri e all’evoluzione dello status di alcuni paesi rispetto ai requisiti per l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione.

Aggiornamento delle autorità competenti e dei contatti

L’allegato I viene modificato per sostituire le voci relative alle autorità competenti di diversi Stati membri: Belgio, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Regno Unito. Le nuove voci riportano i riferimenti amministrativi aggiornati, inclusi indirizzi, telefoni, fax e indirizzi e-mail. Per il Regno Unito il testo distingue tra:

  • importazione delle merci elencate nell’allegato II;
  • esportazione di merci e fornitura di assistenza relative alle merci elencate negli allegati II, III o IV.

Anche l’allegato II è aggiornato con il nuovo indirizzo per le notifiche alla Commissione europea, ora individuato presso la Commissione europea, Servizio degli strumenti di politica estera, SEAE 02/290, B-1049 Bruxelles/Brussel, con e-mail FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu.

Aggiornamento dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione

La modifica più rilevante sul piano sostanziale riguarda l’allegato V, parte 2, che contiene l’elenco dei paesi di destinazione dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione. Il regolamento:

  • sopprime la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
  • inserisce «Gambia» dopo «Gabon»;
  • inserisce «Macedonia del Nord» dopo «Liechtenstein»;
  • inserisce «Madagascar» prima di «Messico».

La ratio dell’aggiornamento è duplice. Da un lato, la denominazione del paese precedentemente indicato come «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» viene adattata alla nuova denominazione ufficiale «Repubblica di Macedonia del Nord» e alla denominazione corrente «Macedonia del Nord», conseguente all’entrata in vigore dell’accordo di Prespa. Dall’altro lato, Gambia e Madagascar sono inclusi perché, a seguito della ratifica del secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici senza riserve, soddisfano le condizioni previste dal regolamento di base per figurare tra le destinazioni ammesse.

Presupposti normativi richiamati

Il regolamento richiama il quadro del regolamento (UE) 2019/125, in particolare gli articoli 16, 19 e 20 e il considerando 33. Viene ribadito che l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale; per i paesi non membri del Consiglio d’Europa è richiesto anche il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, senza riserve.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle autorità competenti (allegato I)

Sono sostituite le voci relative alle autorità competenti di Belgio, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Regno Unito. Per il Regno Unito sono distinti i recapiti per l’importazione delle merci elencate nell’allegato II e per l’esportazione/assistenza relativa alle merci degli allegati II, III o IV.

Nuovo indirizzo per le notifiche alla Commissione (allegato II)

È aggiornato l’indirizzo del punto di contatto per le notifiche alla Commissione europea, ora presso il Servizio degli strumenti di politica estera del SEAE a Bruxelles, con il relativo indirizzo e-mail FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu.

Modifica dell’elenco delle destinazioni dell’autorizzazione generale (allegato V, parte 2)

L’elenco delle destinazioni è modificato sopprimendo la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» e inserendo «Gambia», «Macedonia del Nord» e «Madagascar» nelle posizioni indicate. Le modifiche riflettono la nuova denominazione del paese e l’aggiornamento dei paesi che soddisfano le condizioni per l’inclusione nell’autorizzazione generale.

Presupposti per l’inclusione di Gambia e Madagascar

Il regolamento richiama che l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale; per i paesi non membri del Consiglio d’Europa è richiesto anche il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, senza riserve. In base a tali condizioni, Gambia e Madagascar sono inseriti nell’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalecontrollo delle esportazionidiritti umaniautorizzazioni amministrative

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.