Regolamento (UE) 2020/230
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/230 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2020 che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le misure antidumping sul glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese siano eluse mediante leggere modifiche del prodotto, in particolare attraverso l’aggiunta di piccole quantità di sale. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto d’inchiesta, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi se l’elusione sarà accertata. Il provvedimento disciplina anche termini procedurali, trattamento riservato delle informazioni, possibilità di esenzione, collaborazione delle parti e durata dell’inchiesta.
Apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili al glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e registrazione delle relative importazioni nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50% in peso secco, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 e i corrispondenti codici TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda gli operatori economici coinvolti nell’importazione, i produttori/esportatori cinesi interessati, l’industria dell’Unione, gli importatori e le associazioni pertinenti, nonché le autorità doganali degli Stati membri. Sono previste possibili esenzioni per i produttori cinesi che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione; la registrazione delle importazioni dura nove mesi dall’entrata in vigore e l’inchiesta si conclude entro nove mesi da tale data.
Apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping sul glutammato monosodico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione apre un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping già in vigore sul glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, che vi siano indizi sufficienti di una modifica del prodotto tale da aggirare il dazio, senza una valida giustificazione economica diversa dall’imposizione del dazio stesso.
Contesto fattuale e indizi di elusione
Il prodotto oggetto delle misure in vigore è il glutammato monosodico (MSG), classificato al momento nei codici NC ex 2922 42 00 e TARIC 2922420010. L’inchiesta riguarda il prodotto medesimo quando è importato in miscela o in soluzione, con contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50% in peso secco, classificato nei codici NC e TARIC indicati all’articolo 1.
I considerando indicano che, dopo l’istituzione del dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83, la configurazione degli scambi dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione è mutata in modo significativo. Secondo la Commissione, tale mutamento sarebbe riconducibile all’importazione di MSG leggermente modificato mediante l’aggiunta di piccole quantità di NaCl (sale da tavola), modifica che non altererebbe le caratteristiche fondamentali del prodotto. È inoltre indicato che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avrebbero sostituito quelle del prodotto in esame e che i prezzi sarebbero inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta originaria.
Oggetto dell’inchiesta e misure interessate
L’inchiesta mira a stabilire se le importazioni nell’Unione di MSG in miscela o in soluzione, originarie della Repubblica popolare cinese, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83. Le misure potenzialmente eluse consistono in un dazio antidumping definitivo.
La Commissione precisa che, qualora nel corso dell’inchiesta emergano altre pratiche di elusione contemplate dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, l’istruttoria potrà estendersi anche a tali pratiche.
Registrazione delle importazioni
Per garantire l’eventuale riscossione di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione, il regolamento impone alle autorità doganali degli Stati membri di registrare le importazioni del prodotto oggetto d’inchiesta. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi.
La Commissione può inoltre disporre la cessazione della registrazione per i produttori/esportatori che abbiano chiesto un’esenzione e per i quali risultino soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dell’esenzione.
Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e ogni altra informazione rilevante devono essere presentate entro 37 giorni dall’entrata in vigore, salvo diversa previsione.
Le richieste di audizione devono essere presentate per iscritto e motivate. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta, il termine è di 15 giorni dall’entrata in vigore. La Commissione può sentire anche l’industria dell’Unione, se necessario.
Esenzioni
In base all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, le importazioni possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, possono ottenere un’esenzione i produttori cinesi che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2.
I produttori che intendano beneficiare dell’esenzione devono presentare la domanda entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e il questionario deve essere compilato e trasmesso entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Gestione delle informazioni riservate e comunicazioni elettroniche
Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere esenti da diritti d’autore o accompagnate dalla necessaria autorizzazione del titolare dei diritti, che consenta il loro utilizzo nel procedimento e la loro eventuale comunicazione alle altre parti in forma utile alla difesa.
Le informazioni riservate devono essere contrassegnate con la dicitura "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato. Se la richiesta di riservatezza non è adeguatamente motivata o manca il riassunto non riservato, la Commissione può non prendere in considerazione tali dati, salvo riscontri attendibili indipendenti.
La Commissione invita le parti a utilizzare la piattaforma TRON.tdi per tutte le comunicazioni, incluse deleghe e certificazioni scannerizzate, e indica che le comunicazioni avverranno normalmente via e-mail una volta acquisiti i recapiti.
Omessa collaborazione e dati disponibili
Qualora una parte rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le fornisca nei termini, ostacoli l’inchiesta o presenti dati falsi o fuorvianti, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. In caso di collaborazione insufficiente, l’esito può risultare meno favorevole per la parte interessata.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Consigliere-auditore e tutela dei diritti di difesa
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore nei procedimenti commerciali per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e, più in generale, ai diritti di difesa. Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione; le domande devono essere motivate, presentate tempestivamente e, in linea di principio, seguire le tempistiche previste per le audizioni con i servizi della Commissione.
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione richiama inoltre la disponibilità di un’informativa specifica sulla protezione dei dati sul sito della DG Commercio.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per elusione
È aperta un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per accertare se le importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o soluzione, con contenuto pari o superiore al 50% in peso secco, originarie della Repubblica popolare cinese, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto d’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’obbligo di registrazione scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Termini per la partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Perché osservazioni scritte, risposte ai questionari e altre informazioni siano considerate, devono essere presentate entro 37 giorni dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione nella fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore e devono essere motivate per iscritto.
Esenzioni dalla registrazione o dalle misure
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, possono essere concesse esenzioni ai produttori cinesi del prodotto oggetto d’inchiesta che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione. La Commissione può disporre la cessazione della registrazione per i produttori/esportatori che abbiano presentato domanda di esenzione e per i quali siano soddisfatte le condizioni previste.
Trattamento delle informazioni riservate e presentazione via TRON.tdi
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le parti sono invitate a usare la piattaforma TRON.tdi per l’invio di comunicazioni, questionari, deleghe e certificazioni, con accettazione delle regole sulle comunicazioni elettroniche.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti possono essere escluse.
Durata dell’inchiesta e data di applicazione
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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