Regolamento (UE) 2020/283
Regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel sistema di cooperazione amministrativa IVA un meccanismo specifico per raccogliere e analizzare i dati sui pagamenti transfrontalieri, al fine di individuare e contrastare le frodi nel commercio elettronico. Viene istituito il sistema elettronico centrale CESOP, alimentato dalle informazioni raccolte dagli Stati membri presso i prestatori di servizi di pagamento e accessibile ai funzionari di collegamento di Eurofisc. La disciplina è accompagnata da limiti stringenti in materia di protezione dei dati, da regole sulla conservazione delle informazioni e da atti di esecuzione della Commissione per gli aspetti tecnici e procedurali.
Rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA tramite raccolta, conservazione, scambio e analisi di informazioni sui pagamenti per contrastare le frodi nel commercio elettronico transfrontaliero.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 e si applica agli Stati membri, alle loro autorità fiscali e, in particolare, ai prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi relativi a pagamenti connessi a cessioni e prestazioni transfrontaliere rilevanti ai fini IVA. Riguarda i pagamenti effettuati nell’Unione per operazioni in cui l’IVA è dovuta in uno Stato membro, ma il cedente/prestatore è stabilito in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. Sono escluse, per espressa indicazione, le informazioni su consumatori o pagatori e su pagamenti che hanno scarsa probabilità di essere connessi ad attività economiche; il trattamento dei dati deve essere proporzionato e limitato alla lotta contro la frode IVA. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2024, mentre il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 904/2010 per rispondere alle frodi IVA legate al commercio elettronico transfrontaliero. Il legislatore unionale individua nei pagamenti elettronici una fonte informativa essenziale per ricostruire operazioni B2C non facilmente tracciabili tramite la documentazione ordinaria dell’operazione imponibile, e ritiene quindi necessario creare un circuito di raccolta, conservazione, aggregazione e analisi dei dati sui pagamenti.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che, negli acquisti online transfrontalieri, i prestatori di servizi di pagamento detengono informazioni utili a identificare beneficiario, data, importo e Stato membro di origine del pagamento. Tali dati sono ritenuti necessari per individuare operatori fraudolenti, controllare i debiti IVA e proteggere sia le entrate pubbliche sia le imprese corrette. Il regolamento insiste inoltre sulla necessità di un trattamento proporzionato, compatibile con la disciplina sulla protezione dei dati, e limita rigorosamente l’uso delle informazioni alla lotta contro la frode IVA.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica ai prestatori di servizi di pagamento definiti mediante rinvio alla direttiva (UE) 2015/2366, nonché alle autorità competenti degli Stati membri, a Eurofisc e alla Commissione. L’oggetto è costituito dalle informazioni sui beneficiari e sui pagamenti relative a servizi di pagamento connessi a cessioni e prestazioni transfrontaliere rilevanti ai fini IVA. Le informazioni su consumatori o pagatori e su pagamenti poco verosimilmente collegati ad attività economiche non devono essere raccolte, archiviate o trasmesse.
Nuove definizioni nel regolamento 904/2010
L’articolo 1, punto 1, inserisce nel regolamento base le definizioni di:
- prestatore di servizi di pagamento;
- pagamento;
- pagatore;
- beneficiario.
Le definizioni rinviano alla direttiva (UE) 2015/2366 e servono a delimitare con precisione il perimetro informativo della nuova sezione dedicata al CESOP.
Raccolta, archiviazione e trasmissione delle informazioni
Il nuovo articolo 24 ter disciplina gli adempimenti degli Stati membri. Ogni Stato membro deve raccogliere le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti previste dall’articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE:
- entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui i dati si riferiscono;
- mediante formulario elettronico standard.
Gli Stati membri possono archiviare i dati in un sistema elettronico nazionale. Le informazioni raccolte devono poi essere trasmesse al CESOP dall’ufficio centrale di collegamento, dai servizi di collegamento o dai funzionari competenti designati, entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile di riferimento.
CESOP: funzioni, accesso e conservazione
Il nuovo articolo 24 bis istituisce il CESOP come sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, affidandone alla Commissione elaborazione, manutenzione, hosting e gestione tecnica. L’articolo 24 quater assegna al CESOP quattro funzioni principali:
- archiviazione delle informazioni;
- aggregazione dei dati per singolo beneficiario;
- analisi dei dati, unitamente alle pertinenti informazioni mirate raccolte o comunicate ai sensi del regolamento;
- messa a disposizione dei risultati ai funzionari di collegamento di Eurofisc.
Il CESOP conserva i dati per un massimo di cinque anni dalla fine dell’anno in cui sono stati trasmessi. L’accesso è limitato ai funzionari di collegamento di Eurofisc muniti di identificazione personale e condizionato alla presenza di un’indagine o attività di individuazione di frodi IVA.
Protezione dei dati e limiti d’uso
Il regolamento richiama espressamente il quadro in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725. I considerando spiegano che la natura e il volume delle informazioni sui pagamenti rendono necessarie restrizioni ai diritti dell’interessato, per evitare che l’esercizio pieno di tali diritti comprometta analisi e indagini in corso.
Sul piano positivo, l’articolo 55 è integrato da un nuovo paragrafo 1 bis, secondo cui le informazioni della sezione 2 del capo V possono essere utilizzate unicamente per le finalità previste dal paragrafo 1 e solo se verificate mediante altre informazioni fiscali disponibili presso le autorità competenti degli Stati membri. È inoltre chiarito che tali dati non devono essere impiegati per il processo decisionale automatizzato sulle persone fisiche.
Atti di esecuzione e aspetti tecnici
L’articolo 24 sexies attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per disciplinare gli aspetti operativi e tecnici del CESOP, inclusi:
- le misure tecniche di istituzione e mantenimento;
- la gestione tecnica;
- l’interoperabilità con i sistemi nazionali;
- i formulari standard;
- le modalità di accesso dei funzionari Eurofisc;
- le procedure di identificazione degli utenti;
- le misure di sicurezza tecniche e organizzative;
- i ruoli di titolare e responsabile del trattamento.
Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 904/2010.
Costi e responsabilità finanziarie
Il regolamento stabilisce un riparto dei costi: il CESOP è finanziato dal bilancio generale dell’Unione, che sopporta anche i costi della connessione protetta e dei servizi necessari al funzionamento delle sue funzionalità. Gli Stati membri restano invece responsabili degli sviluppi necessari dei propri sistemi elettronici nazionali e dei relativi costi.
Eurofisc e reporting
L’articolo 37 è sostituito per rafforzare il monitoraggio delle attività. Il presidente di Eurofisc deve presentare una relazione annuale al comitato competente contenente almeno:
- il numero totale degli accessi al CESOP;
- i risultati operativi ottenuti grazie ai dati consultati;
- una valutazione della qualità dei dati trattati nel CESOP.
La Commissione adotta inoltre, con atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2024. La scelta del differimento risponde, secondo i considerando, alla necessità di sviluppare le infrastrutture tecnologiche necessarie all’operatività del CESOP.
Disposizioni principali
Nuove definizioni
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 sono inserite le definizioni di "prestatore di servizi di pagamento", "pagamento", "pagatore" e "beneficiario", rinviando alla direttiva (UE) 2015/2366. La nozione di pagamento include, fatte salve le esclusioni della direttiva, l’operazione di pagamento e la rimessa di denaro.
Istituzione del CESOP
La Commissione deve elaborare, mantenere, ospitare e gestire tecnicamente il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per le indagini su sospette frodi IVA e per l’individuazione delle frodi IVA.
Raccolta e trasmissione delle informazioni sui pagamenti
Ogni Stato membro raccoglie dai prestatori di servizi di pagamento le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti previste dall’articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE, entro la fine del mese successivo al trimestre civile di riferimento e mediante formulario elettronico standard. Le informazioni possono essere archiviate in un sistema elettronico nazionale e devono essere trasmesse al CESOP entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile di riferimento.
Funzionalità del CESOP e conservazione dei dati
Il CESOP deve archiviare, aggregare per beneficiario e analizzare le informazioni ricevute, mettendole a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Le informazioni sono conservate per un massimo di cinque anni dalla fine dell’anno in cui sono state trasmesse.
Accesso limitato ai funzionari di Eurofisc
L’accesso al CESOP è riservato ai soli funzionari di collegamento di Eurofisc muniti di identificazione personale, e solo per indagini su sospette frodi IVA o per individuare frodi IVA. L’uso delle informazioni è limitato a tali finalità.
Atti di esecuzione della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione su: misure tecniche per istituire e mantenere il CESOP; gestione tecnica; connessione e interoperabilità tra sistemi nazionali e CESOP; formulari elettronici standard; dettagli tecnici per l’accesso; modalità di identificazione degli utenti Eurofisc; misure di sicurezza tecniche e organizzative; ruoli e responsabilità di Stati membri e Commissione come titolari/responsabili del trattamento. Gli atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
Riparto dei costi
I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del CESOP gravano sul bilancio generale dell’Unione, inclusi i costi della connessione protetta e dei servizi necessari. Ciascuno Stato membro sostiene invece i costi degli sviluppi necessari del proprio sistema elettronico nazionale.
Relazione annuale di Eurofisc
Il presidente di Eurofisc presenta annualmente al comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1, una relazione che include almeno: numero totale degli accessi al CESOP, risultati operativi ottenuti dai funzionari di collegamento di Eurofisc e valutazione della qualità dei dati trattati nel CESOP.
Limitazioni d’uso e verifica dei dati
Le informazioni del capo V, sezione 2, possono essere utilizzate solo per le finalità previste e devono essere verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali disponibili presso le autorità competenti degli Stati membri. È escluso l’uso per decisioni automatizzate relative a persone fisiche, secondo i considerando.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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