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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/247

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/247 della Commissione del 18 febbraio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queso Castellano» (IGP)]

Normativa europea32020R0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/247 iscrive la denominazione "Queso Castellano" nel registro delle DOP e IGP dell’Unione come IGP. La registrazione consegue alla domanda presentata dalla Spagna e alla mancata presentazione di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il prodotto registrato rientra nella categoria dei formaggi e il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine/indicazione geografica protetta "Queso Castellano" come IGP per formaggi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Queso Castellano" quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto della classe 1.3 "Formaggi". Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori oltre alla specifica classificazione del prodotto registrato.

Queso Castellano (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/247 della Commissione iscrive la denominazione "Queso Castellano" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta. Si tratta di un atto di registrazione conseguente alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dalla Spagna, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Queso Castellano" come IGP. La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere obbligatorio e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione "Queso Castellano"

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Queso Castellano" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione, presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protettequalità dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

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