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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento 1. della Determinazione n. 2523, prot. 31258, del 6.12.2022, della RAS, Assessorato PP.I., BB.CC. Informazione, Spettacoli e Sport, Direzione Generale dei BB.CC., Informazione, Spettacoli e Sport, Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, a firma del Responsabile del Direttore del Servizio, con cui la ricorrente non è stata ammessa al contributo ex L.R. 22.1.1990, n. 1, art. 56 (doc.1 e 2), pubblicata sul sito dell'Assessorato in data non anteriore al 7 dicembre 2022; 2. della Determinazione Dirigenziale n. 2517, prot. 31233 del 6.12.2022, adottata dal Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e cinema della Direzione Generale dei BB.CC. Informazione Sport e Spettacolo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, BB.CC., Informazione Spettacolo e Sport della RAS, con cui non è stata ammessa la ricorrente poiché non in possesso dei requisiti (doc. 11) pubblicata sul sito dell'Assessorato in data non anteriore al 7 dicembre 2022 3. per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego ex art. 10-bis L 241/90 prot. uscita 28852 del 10.11.2022 (doc. 5) 4. per quanto occorrer possa, della nota del 7/12/2022 della RAS, Assessorato della P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Sport, Spettacolo e cinema, con cui è stata comunicata la pubblicazione del provvedimento di non ammissione (doc. 14) 5. e di qualsiasi ulteriore atto, anche non conosciuto, propedeutico, consequenziale e connesso laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202300038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ritenendo che, in applicazione del principio dispositivo, non residuasse interesse alla pronuncia sul merito. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito del contenzioso.

TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali di non ammissione a un contributo previsto dalla normativa regionale in materia di sport, spettacolo e cultura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente aveva impugnato le determinazioni regionali del 6 dicembre 2022 con cui era stata esclusa dall'ammissione al contributo previsto dall'art. 56 della legge regionale sarda n. 1 del 1990, nonché, ove occorrente, il preavviso di diniego adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la comunicazione della pubblicazione del provvedimento e gli ulteriori atti connessi. Dal testo della sentenza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 30 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha chiesto la pronuncia di improcedibilità, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato, senza che il giudice ne esamini la legittimità.

  • art. 56 l.r. Sardegna 22 gennaio 1990, n. 1

    Indicato quale base normativa del contributo per il quale l'associazione aveva presentato domanda; la sentenza non ne esamina i requisiti sostanziali.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non determina di per sé la soccombenza piena di una parte: la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando l'esito del contenzioso lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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