Circolare numero 5 del 15-01-2016
Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2015 per i datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le istruzioni per effettuare il conguaglio previdenziale annuo 2015 per le amministrazioni e gli enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, con attenzione ai redditi rilevanti ai fini pensionistici, all’aliquota aggiuntiva dell’1%, ai massimali contributivi e alle modalità di compilazione dei quadri V1, causale 7. Vengono inoltre indicati termini di invio, scadenze di versamento, criteri sanzionatori e regole per la certificazione unica ai fini previdenziali, soprattutto nei casi di più rapporti di lavoro o di compensi erogati da soggetti diversi dal sostituto d’imposta principale.
Conguaglio previdenziale annuo 2015 per la Gestione Dipendenti Pubblici e modalità di compilazione dei quadri V1
Conguaglio previdenziale annuo 2015 per la Gestione Dipendenti Pubblici
La circolare riepiloga le regole applicative per il conguaglio previdenziale relativo ai redditi 2015 dei dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, nell’ambito delle denunce ListaPosPA del flusso Uniemens. L’obiettivo è fornire ai sostituti d’imposta le indicazioni operative per determinare correttamente imponibili, contributi, massimali e adempimenti di invio, con particolare attenzione ai casi di pluralità di rapporti di lavoro e di compensi erogati da soggetti diversi dal sostituto principale.
Ambito temporale e redditi da considerare
Ai fini del conguaglio 2015 devono essere presi in considerazione tutti i redditi riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Rilevano i redditi denunciati nei quadri E0 riferiti al 2015 e quelli esposti nei quadri V1 con causale 1, 2, 5 e 7, purché riferiti a periodi di competenza compresi nel 2015 e relativi a somme effettivamente erogate nel medesimo anno.
Non devono invece essere considerati i quadri V1 causale 5 che abbiano annullato quadri E0 e V1 del 2015, né i quadri riferiti al 2015 annullati da V1 causale 6. La circolare precisa che il conguaglio è un adempimento a carico del sostituto d’imposta principale e non sostituisce l’obbligo di trasmissione mensile telematica delle informazioni contributive.
Aliquota aggiuntiva dell’1%: presupposti e soglia 2015
Per i dipendenti pubblici e privati è prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto quando l’aliquota ordinaria a suo carico è inferiore al 10%. L’aliquota si applica sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, aggiornata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per il 2015 la soglia annua è pari a 46.123,00 euro, corrispondente a 3.844,00 euro mensili. Il contributo è normalmente versato con cadenza mensile, ma l’eventuale differenza a credito o a debito va sistemata in sede di conguaglio annuo, tenendo conto anche dei redditi da lavoro dipendente o a esso riconducibili comunicati da altri soggetti. La circolare richiama inoltre la necessità del conguaglio nei casi di più rapporti di lavoro o di emolumenti erogati da diversi datori di lavoro, al fine di verificare il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per i soggetti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, o per coloro che optano per il sistema contributivo, trova applicazione il massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2015 il massimale è pari a 100.324,00 euro. Il limite opera per la contribuzione pensionistica, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, e per la contribuzione alla gestione credito e prestazioni sociali.
Il massimale non è frazionabile mensilmente e va applicato anche se l’anno è retribuito solo in parte. In presenza di rapporti successivi o contemporanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del raggiungimento del tetto. Il dipendente deve quindi fornire ai datori di lavoro successivi il CUD del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva. Nel mese di superamento del massimale l’imponibile va contenuto nel limite del tetto e la parte eccedente va gestita secondo le istruzioni del quadro E0 e della relativa denuncia; nei mesi successivi l’imponibile diviene pari a zero, pur restando valorizzato l’elemento gestionale.
Se nel corso dell’anno il massimale è stato determinato in modo errato, con conseguente versamento sulla parte eccedente o mancato versamento dei contributi dovuti, occorre intervenire con quadri V1, causale 5, per annullare e sostituire i dati errati. La circolare sottolinea che le variazioni riferite al massimale non possono essere effettuate mediante V1 causale 7.
Massimale speciale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si applica il massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997, richiamato dall’art. 3 bis, comma 11, del d.lgs. n. 229/1999. Per il 2015 il massimale è pari a 182.874,00 euro.
Questo limite vale per la contribuzione pensionistica, inclusa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la contribuzione previdenziale. Nel mese in cui il massimale viene superato, l’imponibile delle gestioni interessate va valorizzato solo fino al tetto, mentre l’eccedenza va indicata negli appositi elementi della denuncia secondo le regole richiamate.
Conguaglio con più rapporti di lavoro o redditi di altri soggetti
Quando il dipendente ha avuto più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, il conguaglio dell’1% deve tenere conto anche dei redditi dei precedenti rapporti e, in tali ipotesi, l’operazione deve essere effettuata dall’ultimo datore di lavoro. Se al 31 dicembre 2015 sono in corso più rapporti di lavoro subordinato, il conguaglio contributivo compete al datore di lavoro il cui rapporto ha data di inizio più remota.
Per i lavoratori iscritti alla CTPS, il conguaglio del 18% si effettua per ciascun rapporto di lavoro; se i redditi sono liquidati da diverse amministrazioni riferite allo stesso rapporto, devono essere sommati ai fini del conguaglio. Quando invece i redditi sono erogati da altri soggetti ma riconducibili al rapporto del sostituto principale, ad esempio in caso di comando o distacco, deve essere presentato un V1 causale 7 con codice motivo utilizzo 2, riportando i dati dell’altro soggetto, il codice fiscale e il mese/anno di erogazione. Se la stessa situazione è già stata gestita dal sostituto principale nelle denunce mensili, il quadro non è necessario.
In altri casi di conguaglio, compresi quelli relativi all’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti non collegati all’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, si utilizza il V1 causale 7 con codice motivo utilizzo 1. In entrambi i casi nei campi della denuncia devono comparire solo le differenze risultanti dal conguaglio, non i redditi complessivi annui. Se la comunicazione dell’altro soggetto non indica il mese di liquidazione, deve essere inserito il primo mese utile dell’anno.
Modello V1, causale 7: contenuto del periodo di riferimento
Il periodo di riferimento del V1 causale 7 corrisponde, di regola, all’anno di conguaglio, ossia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, oppure al periodo del rapporto di lavoro se inferiore all’anno. La circolare precisa inoltre che non è necessario elaborare il V1 causale 7, codice motivo utilizzo 1, quando le operazioni di conguaglio previdenziale sono state effettuate nel corso dell’anno entro il mese di cessazione del rapporto o comunque entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei contributi.
Termini per conguaglio, invio della denuncia e versamento
Per le amministrazioni e le aziende iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici, il conguaglio deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi. Per i redditi 2015, quindi, il termine è febbraio 2016.
Le denunce relative al conguaglio annuo, V1 causale 7 con codice 1 o 2, devono essere trasmesse entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio e comunque non oltre marzo dell’anno successivo. Il versamento dei contributi risultanti dal conguaglio deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello del conguaglio, restando in ogni caso fermo il termine ultimo del 16 marzo dell’anno successivo.
Regime sanzionatorio
In caso di conguaglio effettuato oltre i termini, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive previste dall’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000. La circolare distingue due ipotesi:
- omissione, quando la denuncia V1 causale 7 è stata inviata nei termini ma il versamento non è stato effettuato, oppure è stata presentata domanda di rateazione nei termini;
- evasione, quando né la denuncia né il pagamento sono stati effettuati nei termini.
È comunque prevista la possibilità di rimodulare le somme aggiuntive nei casi riconducibili ad inadempimenti di minore gravità, previa istanza del datore di lavoro da inoltrare all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede territorialmente competente.
Certificazione unica e coordinamento tra amministrazioni
L’amministrazione che utilizza personale di altra amministrazione e corrisponde direttamente la retribuzione deve comunicare tempestivamente le somme al sostituto principale, così da consentirgli di compilare e trasmettere la denuncia mensile tenendo conto delle somme complessivamente percepite dal lavoratore; in alternativa, può provvedere direttamente alle denunce contributive.
Ai fini della certificazione unica 2015, tutti i sostituti d’imposta che erogano somme per le quali operano trattenute previdenziali per la Gestione Pubblica devono compilare la sezione della certificazione unica dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Tale sezione non va compilata se i dati sono già stati comunicati mensilmente all’amministrazione datrice di lavoro, che può così elaborare le proprie denunce mensili considerando tutte le somme percepite dal dipendente.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
Dal 1° novembre 2012 le denunce ListaPosPA nell’ambito del flusso Uniemens costituiscono la modalità di comunicazione dei dati per la posizione assicurativa, il calcolo del dovuto contributivo e la previdenza complementare del personale iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici. La circolare richiama le precedenti istruzioni e fornisce il riepilogo operativo per le operazioni di conguaglio 2015.
Conguaglio previdenziale annuo 2015
I sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riferiti al rapporto di lavoro nell’anno 2015, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0 riferiti al 2015 e quelli indicati nei quadri V1 con causale 1, 2, 5 e 7, purché relativi a periodi compresi nel 2015 e a somme erogate nel 2015. I quadri V1 che hanno annullato E0 o V1 del 2015 non vanno considerati ai fini del conguaglio; lo stesso vale per i quadri riferiti al 2015 annullati da V1 causale 6.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
Per i dipendenti pubblici e privati con aliquota a carico inferiore al 10% è prevista, dal 1° gennaio 1993, un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2015 la soglia annua è pari a 46.123,00 euro, corrispondenti a 3.844,00 euro mensili. Il contributo va versato mensilmente, salvo conguaglio a credito o a debito in sede di conguaglio annuale, considerando anche redditi da altri rapporti di lavoro o comunicati da altri soggetti. Se vi sono più rapporti di lavoro nel corso dell’anno o emolumenti erogati da diversi datori di lavoro, il conguaglio è necessario per verificare il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva ovvero per chi opta per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo di base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2015 il massimale è pari a 100.324,00 euro e si applica anche all’aliquota aggiuntiva dell’1% e alla contribuzione per la gestione credito e prestazioni sociali. Il massimale non è frazionabile mensilmente; in caso di rapporti successivi o contemporanei, le retribuzioni si cumulano e il dipendente deve esibire al nuovo datore di lavoro il CUD del precedente datore oppure una dichiarazione sostitutiva. Nel mese di superamento del massimale l’imponibile va limitato al tetto, mentre i mesi successivi presentano imponibile pari a zero, pur continuando la valorizzazione dell’elemento gestionale. In caso di errore nell’individuazione del massimale o di versamenti indebiti/omessi, occorre usare V1 causale 5 per annullare e sostituire i dati errati; non è invece utilizzabile V1 causale 7 per correggere tali errori.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL e delle aziende ospedaliere
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari nominati ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del d.lgs. n. 229/1999, si applica il massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997. Per il 2015 il massimale è pari a 182.874,00 euro. Il limite si applica alla contribuzione pensionistica, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla contribuzione previdenziale. Nel mese di superamento, l’imponibile delle gestioni interessate va contenuto entro il massimale, con indicazione della quota eccedente secondo le regole richiamate dalla circolare.
Quadro V1, causale 7: codici motivo utilizzo 1 e 2
Per le operazioni di conguaglio annuo devono essere elaborati i quadri V1, causale 7, con codici motivo utilizzo 1 o 2 a seconda della fattispecie. Il codice motivo utilizzo 2 va usato quando il conguaglio riguarda redditi erogati da altri soggetti e riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto principale, ad esempio in caso di comando o distacco, o quando il datore di lavoro effettua il conguaglio dell’1% per redditi di altri rapporti di lavoro che comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici. Il codice motivo utilizzo 1 va usato per altre situazioni di conguaglio, anche quando il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio dell’1% per redditi di altri rapporti non connessi all’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici. Nei quadri devono essere riportate solo le differenze positive o negative derivanti dal conguaglio, non i redditi complessivi annuali. Quando vengono indicati redditi erogati da altri soggetti, occorre riportare il codice fiscale dell’altro soggetto e il mese/anno dell’erogazione; se le erogazioni sono avvenute in mesi diversi, servono record distinti. Se la comunicazione esterna non indica il mese di liquidazione, va inserito il primo mese utile dell’anno. Se il sostituto principale ha già incluso tali redditi nelle proprie denunce mensili, il quadro V1, causale 7, codice 2 non è necessario.
Termini di effettuazione, invio e versamento
Per aziende e amministrazioni iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici, il conguaglio deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi: per i redditi 2015, quindi, entro febbraio 2016. Le denunce V1 causale 7, codici 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui si sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque non oltre marzo dell’anno successivo. Il versamento della contribuzione derivante dal conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello del conguaglio, fermo restando il limite massimo del 16 marzo dell’anno successivo.
Sanzioni per tardivo o omesso adempimento
Se il conguaglio è effettuato oltre i termini, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive secondo l’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Si ha omissione quando la denuncia V1 causale 7 è stata inviata nei termini ma il versamento non è stato eseguito, oppure è stata presentata domanda di rateazione nei termini; in tal caso si applicano le sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Si ha evasione quando né la denuncia né il pagamento risultano effettuati nei termini. È prevista la possibilità di rimodulazione delle somme aggiuntive, su istanza del datore di lavoro indirizzata all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede competente, nei casi di minore gravità.
Certificazione unica ai fini previdenziali
L’amministrazione che utilizza personale di altra amministrazione, corrispondendo direttamente la retribuzione, deve comunicare tempestivamente le somme al sostituto principale, oppure provvedere direttamente alle denunce mensili contributive. Ai fini della certificazione unica 2015, tutti i sostituti d’imposta che erogano somme soggette a trattenute previdenziali per la Gestione Pubblica devono compilare la sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Tale sezione non va compilata se i dati sono stati già comunicati mensilmente all’amministrazione datrice di lavoro per consentire l’elaborazione delle denunce mensili considerando le somme complessivamente percepite dal dipendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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