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Circolare

Circolare numero 2 del 11-01-2016

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFLAVORO PMI per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, tempi e modalità di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia, protezione dei dati personali, durata e recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni operative e contabili con l’attribuzione del codice causale W436 e l’istituzione di specifici conti di contabilità.

Convenzione INPS-CONFLAVORO PMI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-CONFLAVORO PMI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare illustra l’assetto applicativo della convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento disciplina sia i profili giuridici e organizzativi del rapporto sia le istruzioni operative e contabili per la gestione dei versamenti nel flusso UNIEMENS.

Finalità e quadro normativo

La convenzione è stata stipulata in data 13 novembre 2015 ed è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311, che regola la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione viene effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto. Il prelievo avviene con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare precisa espressamente che l’esazione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva del contributo di assistenza contrattuale.

Misura del contributo e criteri di imputazione

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente, entro i termini previsti dalla normativa vigente, i contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori.

Viene inoltre precisato che l’Istituto non svolge interventi diretti o attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro con riferimento ai contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un importo pari a 0,17 euro per ogni UNIEMENS.

Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; a seguito della comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme e trasmissione dei dati

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, senza applicazione di interessi o di altri titoli. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.

Se l’importo dell’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro. È inoltre previsto che eventuali ritardi nelle rimesse, dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali dell’Istituto, non comportino responsabilità per l’INPS.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene un’ampia clausola di esonero di responsabilità a favore dell’INPS, che viene sollevato da qualsiasi responsabilità verso le imprese aderenti, terzi o chiunque altro per effetto dell’applicazione della convenzione. L’esonero riguarda anche i casi di pignoramento presso terzi eseguiti dai creditori dell’associazione o di strutture a essa associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se tali pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto viene dichiarato estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si obbliga inoltre a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva altresì la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o in caso di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuna o necessaria una nuova disciplina. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti connessi e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. Il rinnovo deve essere richiesto all’Istituto con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.

Istruzioni operative e contabili

Alle imprese aderenti alla CONFLAVORO PMI è attribuito il codice di nuova istituzione W436. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W436, con significato di "Ass. Contr. Confederazione Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI)" e relativo elemento previsto dalle istruzioni operative.

I contributi di assistenza contrattuale evidenziati con tale codice vengono imputati al conto GPA25526. Contestualmente la procedura rileva il debito verso l’associazione mediante la scrittura in partita doppia GPA35526 a GPA11526, per un importo pari a quello indicato in avere sul conto GPA25526. I saldi dei conti GPA25526 e GPA35526 devono sempre concordare.

Per garantire tale concordanza e l’allineamento tra evidenze contabili e ripartizioni delle denunce UNIEMENS, i conti GPA25526 e GPA35526 devono essere movimentati con il codice documento 95 esclusivamente tramite procedura automatizzata di ripartizione.

Reportistica, pagamenti e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia. Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una seconda copia deve essere inviata all’ufficio competente per la contabilità della sede; la terza copia deve essere conservata agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11526; allo stesso conto devono essere addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, registrate in avere sul conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, registrata in avere sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11526 risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONFLAVORO PMI un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Infine, la circolare richiama nell’allegato n. 2 i conti di nuova istituzione GPA11526, GPA25526 e GPA35526.

Punti principali

Convenzione e finalità

INPS e CONFLAVORO PMI hanno stipulato il 13 novembre 2015 una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311. La convenzione disciplina il servizio di incasso da parte dell’Istituto dei contributi dovuti dalle imprese iscritte all’associazione e la successiva riversamento delle somme all’associazione nazionale.

Modalità di riscossione e natura volontaria

La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La circolare precisa che tale modalità non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata per assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge controlli o interventi diretti nei confronti dei datori di lavoro per questo versamento.

Costi del servizio

Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. È previsto un costo pari a 0,17 euro per ogni UNIEMENS. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione e soglia minima

INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente vengono messi a disposizione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’Istituto è esonerato da responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, incluse eventuali restituzioni di somme. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto in caso di controversie giudiziarie connesse a tali rapporti, secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti dell’associazione o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2016. Il rinnovo deve essere richiesto con raccomandata A/R o PEC almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Entrambe le parti possono recedere con preavviso di almeno 60 giorni tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni operative: codice W436 e conti

Alle imprese aderenti è attribuito il codice causale di nuova istituzione W436, da indicare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Confederazione Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI)". I contributi sono imputati al conto GPA25526; contestualmente si rileva il debito verso l’associazione con la scrittura GPA35526 a GPA11526. I conti GPA25526 e GPA35526 devono sempre concordare e vanno movimentati con codice documento 95 esclusivamente tramite procedura automatizzata di ripartizione.

Ripartizione contabile, reportistica e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in tre copie: una per le imprese, una per l’ufficio contabile della sede e una da conservare agli atti. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi addebiti vanno registrati sui conti GPA11526, GPA24042 e GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11526 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONFLAVORO PMI un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. I conti di nuova istituzione GPA11526, GPA25526 e GPA35526 sono richiamati nell’allegato n. 2.

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