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Circolare

Circolare numero 8 del 20-01-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime indicazioni applicative della legge di stabilità 2016 in materia di prepensionamento per i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali. La disciplina consente, entro specifici limiti di spesa e secondo l’ordine cronologico degli accordi di procedura, di continuare ad applicare i requisiti e le decorrenze pensionistiche vigenti al 31 dicembre 2013 ai lavoratori collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento in forza di accordi sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013. Sono inoltre indicati i termini per la presentazione delle domande, le modalità di istruttoria da parte delle sedi INPS e l’obbligo di trasmissione degli esiti per il monitoraggio.

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di aziende editoriali

La circolare fornisce le prime indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 1, commi 295-297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016. La disciplina riguarda una platea delimitata di lavoratori poligrafici e introduce un regime derogatorio rispetto al D.P.R. n. 157/2013, mantenendo applicabili, in presenza di specifiche condizioni, i requisiti e le decorrenze pensionistiche vigenti al 31 dicembre 2013.

Quadro normativo di riferimento

Il comma 295 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 prevede che, in deroga all’art. 11, comma 1, lettera g), del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2013 ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, purché in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013 e nei limiti e alle condizioni stabiliti dal comma 297.

Il comma 296 autorizza una spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il comma 297 stabilisce che i trattamenti pensionistici anticipati siano erogati entro il limite di spesa disponibile secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.

Destinatari della misura

La norma si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013. La circolare precisa che i destinatari sono coloro che maturano i requisiti per il pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente a tale data.

Resta ferma la continuità del regime già previsto dall’art. 11, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 157/2013, che aveva già mantenuto applicabili le regole al 31 dicembre 2013 per i lavoratori poligrafici collocati in CIGS in forza di accordi sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Requisiti per il prepensionamento

In base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013, i lavoratori interessati hanno diritto al prepensionamento indipendentemente dal requisito anagrafico, purché ricorrano le altre condizioni di legge. Il requisito contributivo minimo è pari a 32 anni di anzianità contributiva da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di 35 anni.

La circolare richiama, per il corretto inquadramento del diritto, le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 107 del 2002 e n. 127 del 2011.

Limite di spesa e meccanismo di monitoraggio

L’accesso alla prestazione è subordinato al rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 296. L’INPS deve monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio, sulla base dell’ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura.

Se il monitoraggio evidenzia, anche in termini prospettici, il raggiungimento del limite di spesa, l’Istituto non prende in esame ulteriori domande finalizzate all’applicazione della disciplina. Ne consegue che l’ordine di sottoscrizione dell’accordo assume rilievo determinante ai fini dell’accesso al beneficio entro la disponibilità finanziaria.

Termini per la presentazione delle domande

La circolare richiama l’art. 37, comma 1, della legge n. 416/1981 e indica che la domanda di prepensionamento deve essere presentata entro 60 giorni nei seguenti casi:

  • dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento;
  • dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni, se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione alla CIGS, successiva alla decorrenza del trattamento, l’interessato non abbia ancora perfezionato il requisito;
  • dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione alla CIGS, se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento, l’interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni.

La circolare aggiunge una disciplina transitoria per le situazioni in cui, al 1° gennaio 2016, il termine di 60 giorni fosse già scaduto. In tali casi, gli interessati possono presentare domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma e comunque non oltre il 1° marzo 2016.

Istruttoria delle domande e adempimenti delle sedi

Le sedi INPS devono innanzitutto verificare che l’azienda da cui dipende il lavoratore abbia sottoscritto l’accordo nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013. Se tale condizione è soddisfatta, devono procedere alla verifica del diritto secondo le istruzioni della circolare n. 107 del 2002, punto 11.

La circolare precisa espressamente che le sedi non devono procedere alla liquidazione della prestazione. Devono invece comunicare l’esito dell’istruttoria all’indirizzo di posta elettronica certificata dedicato, indicato come certificazione.poligrafici208@inps.it, così da consentire l’attività di monitoraggio e l’invio delle certificazioni.

Profili ancora da definire

Il documento segnala infine che ulteriori chiarimenti saranno forniti con successiva circolare, anche con riferimento al monitoraggio delle domande di pensionamento e alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Punti principali

Ambito della disciplina e base normativa

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 295-297, reintroduce in deroga alla normativa del D.P.R. n. 157/2013 l’applicazione delle regole vigenti al 31 dicembre 2013 sui requisiti di accesso e sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici per una specifica platea di lavoratori poligrafici.

Destinatari della misura

La norma si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, che maturino successivamente al 31 dicembre 2013 i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti a quella data.

Requisiti pensionistici applicabili

Ai destinatari continuano ad applicarsi le regole al 31 dicembre 2013: il diritto al prepensionamento spetta, indipendentemente dall’età anagrafica e in presenza delle altre condizioni di legge, con anzianità contributiva minima di 32 anni nell’AGO dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di 35 anni.

Limite di spesa e monitoraggio INPS

Per la misura è autorizzata una spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’erogazione dei trattamenti avviene entro tale limite, secondo l’ordine di sottoscrizione dell’accordo di procedura. L’INPS monitora le domande secondo l’ordine cronologico e, se il limite è raggiunto anche in prospettiva, non prende in esame ulteriori domande di prepensionamento.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di prepensionamento devono essere presentate entro 60 giorni dai principali eventi individuati dall’art. 37 della legge n. 416/1981: ammissione alla CIGS, maturazione del requisito contributivo di 32 anni durante il trattamento, oppure, in determinate ipotesi, dalla pubblicazione del decreto di ammissione alla CIGS. Per le domande il cui termine di 60 giorni fosse già scaduto al 1° gennaio 2016, la circolare consente la presentazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma e comunque non oltre il 1° marzo 2016.

Istruttoria delle sedi INPS

Le sedi devono verificare anzitutto che l’azienda abbia sottoscritto l’accordo di procedura nel periodo 1° settembre-31 dicembre 2013. Se il requisito sussiste, devono verificare il diritto secondo le istruzioni della circolare n. 107/2002, punto 11, senza procedere alla liquidazione della prestazione. L’esito dell’istruttoria va comunicato all’indirizzo PEC dedicato per consentire monitoraggio e rilascio delle certificazioni.

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