Circolare numero 3 del 13-01-2016
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 dicembre 2015).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione degli importi delle prestazioni antitubercolari, collegata per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni. In base alle variazioni percentuali stabilite per la perequazione 2014 e 2015, vengono confermati gli importi in vigore dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016. Viene inoltre precisato l’adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione e l’estensione dell’aggiornamento alle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2016, con il criterio di salvaguardia che garantisce comunque l’erogazione della misura fissa di 13,14 euro se l’indennità di malattia dovesse risultare inferiore.
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2015 e il 2016
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari
La circolare definisce gli importi delle prestazioni antitubercolari per il 2015 e il 2016, in conseguenza della perequazione delle pensioni e del collegamento normativo al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Vengono anche forniti i riflessi operativi per la liquidazione automatizzata e per le prestazioni in corso di pagamento al 1° gennaio 2016.
Quadro normativo di riferimento
Gli importi delle indennità antitubercolari sono determinati in relazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 419/1975 e dall’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. L’aggiornamento richiamato dalla circolare discende dalle variazioni percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni per gli anni 2014 e 2015, stabilite dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015.
Misure applicabili dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016
La circolare riporta gli importi vigenti per entrambe le decorrenze, evidenziando che risultano invariati tra il 2015 e il 2016:
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: 13,14 euro;
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari: 6,57 euro;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati, su base giornaliera: 21,90 euro;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari, su base giornaliera: 10,95 euro;
- assegno di cura o di sostentamento, su base mensile: 88,37 euro.
Effetti operativi e regole di erogazione
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata ai nuovi importi, così da consentire una corretta gestione delle prestazioni. Inoltre, l’aggiornamento deve essere applicato, dal 1° gennaio 2016, anche alle indennità giornaliere già in godimento a quella data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Clausola di salvaguardia sull’importo minimo
La circolare precisa che, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera fissata in misura stabile a 13,14 euro, deve essere comunque erogata quest’ultima. In tal modo viene garantita la soglia minima di trattamento prevista per gli assicurati interessati.
Punti principali
Base normativa dell’aggiornamento
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati per legge al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in forza dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. L’adeguamento deriva dalle variazioni percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni per gli anni 2014 e 2015, determinate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015.
Importi delle indennità dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016
La circolare indica che gli importi restano invariati tra il 1° gennaio 2015 e il 1° gennaio 2016: indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati pari a 13,14 euro; indennità giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari, pari a 6,57 euro; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati pari a 21,90 euro; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari pari a 10,95 euro; assegno di cura o di sostentamento mensile pari a 88,37 euro.
Adeguamento della procedura di liquidazione
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata per recepire i nuovi importi. L’indicazione ha rilievo operativo per la gestione delle prestazioni e per il corretto calcolo automatico delle somme dovute.
Aggiornamento delle indennità giornaliere in corso di godimento
L’aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2016 anche per le indennità giornaliere già in corso di pagamento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. È inoltre previsto che, qualora l’indennità di malattia da corrispondere sia inferiore alla misura fissa di 13,14 euro, debba comunque essere erogata quest’ultima.
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