Circolare numero 7 del 20-01-2016
la circolare fornisce istruzioni amministrative ed operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, dal 1 gennaio 2016, quale Sede Inps è competente a ricevere e definire le domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), anche con riferimento alle domande giacenti e ai casi già trasferiti. Definisce inoltre chi può adottare i provvedimenti di concessione o reiezione, attribuendo la competenza ai direttori di sede, con eventuale delega formale, e conferma che in fase istruttoria restano applicati i criteri e le procedure già in uso fino a nuovi adeguamenti.
Istruzioni su competenza territoriale, soggetti legittimati e istruttoria per la CIGO
Istruzioni operative sulla competenza per la CIGO
La circolare interviene per chiarire, in attuazione del D.Lgs. n. 148/2015, quale sia la struttura Inps competente a ricevere e definire le domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché chi sia legittimato ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi di concessione o di reiezione. Il documento disciplina anche la gestione transitoria delle domande già presentate o giacenti e conferma, fino a successive implementazioni, l'utilizzo dei criteri istruttori e delle procedure già in uso.
Ambito temporale e domande pendenti
Dal 1 gennaio 2016, in base all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente. La nuova competenza si applica anche alle domande rimaste non definite nel 2015, a prescindere dal fatto che esse siano riconducibili alla disciplina previgente o a quella nuova, secondo i criteri già illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Restano invece definite dalla stessa Sede le domande già prese in carico e in stato "trasferita".
Individuazione della Sede Inps territorialmente competente
Per stabilire quale Sede debba ricevere la domanda di CIG ordinaria, la circolare distingue diverse ipotesi in funzione della localizzazione dell'unità produttiva:
- se l'unità produttiva è ubicata nella stessa provincia in cui è iscritta l'azienda, è competente la Sede Inps presso cui l'azienda risulta iscritta;
- se l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa, è competente la Sede Inps nella cui circoscrizione si trova l'unità produttiva;
- se l'unità produttiva è fuori provincia rispetto alla Sede Inps di iscrizione dell'azienda e si trova in un'area metropolitana o in una provincia con almeno un'agenzia complessa, la domanda deve essere presentata alla Direzione metropolitana o alla Direzione provinciale competente, indipendentemente dalla specifica circoscrizione in cui è collocata l'unità produttiva.
Quando il cantiere non sia qualificabile come unità produttiva, la competenza rimane alla Sede Inps presso cui è iscritta l'azienda.
Unità produttiva e cantieri dell'edilizia
La circolare richiama la definizione di "unità produttiva" come ancorata al requisito dell'autonomia organizzativa, come precisato dal paragrafo 1.4 della circolare n. 197/2015. Per il settore dell'edilizia e affini, il messaggio n. 7336/2015 ha stabilito che il cantiere può essere considerato unità produttiva soltanto se la sua costituzione e il suo mantenimento avvengono in esecuzione di un contratto d'appalto e se i lavori hanno una durata minima di almeno sei mesi. I cantieri che non presentano tali caratteristiche non possono essere qualificati come unità produttiva.
Supporto istruttorio e gestione delle domande telematiche
Per le domande relative a eventi meteo nel settore edilizia e affini, in attesa dell'attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps presso cui è ubicato il cantiere devono mettere a disposizione della Sede competente tutte le informazioni e i dati necessari alla trattazione della domanda. Inoltre, fino all'adeguamento delle procedure, la Sede che riceve la domanda deve trasferirla alla Sede competente utilizzando il tasto "Cambia sede" presente nella procedura telematica per le domande in stato "da trasferire".
Soggetti legittimati a decidere sulla CIGO
La circolare conferma che la definizione delle istanze di CIGO è di competenza esclusiva dei direttori di sede, come già stabilito dalla circolare n. 197/2015. Per esigenze operative e funzionali, tale competenza può essere delegata formalmente dal Direttore metropolitano/provinciale o di Filiale di coordinamento alla dirigenza di sede, mediante apposito ordine di servizio. Per le Direzioni metropolitane/provinciali e le Filiali di coordinamento, i direttori mantengono la competenza esclusiva sulla definizione delle istanze territorialmente attribuite e di quelle presentate presso le Agenzie complesse territorialmente afferenti.
Istruttoria delle domande
Fino all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali previsto dall'art. 16, secondo comma, del D.Lgs. n. 148/2015, le Strutture territorialmente competenti continuano a istruire le domande applicando i medesimi criteri di esame già utilizzati dalle Commissioni Provinciali. La fase istruttoria prosegue con lo stesso iter procedimentale e con le procedure già esistenti, in attesa delle future implementazioni che saranno comunicate con successivi messaggi.
Contenuto dei provvedimenti amministrativi
A decorrere dall'emanazione della circolare, i provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della domanda devono indicare non più la Commissione Provinciale come organo collegiale decisore, bensì il nuovo organo monocratico competente: il Direttore di Struttura oppure il Dirigente delegato, secondo quanto previsto dalla circolare stessa.
Punti principali
Decorrenza della nuova competenza
Dal 1 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente, in attuazione dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015. La competenza si applica anche alle domande giacenti non definite nel 2015, sia sotto la vecchia sia sotto la nuova disciplina, mentre le domande già prese in carico da una Sede con stato "trasferita" restano definite dalla stessa Sede.
Individuazione della Sede Inps competente
La competenza varia in base alla collocazione dell'unità produttiva: se è nella stessa provincia della sede aziendale, riceve la domanda la Sede Inps presso cui è iscritta l'azienda; se è in provincia diversa, è competente la Sede Inps della provincia dell'unità produttiva. Se l'unità produttiva è fuori provincia e si trova in un'area metropolitana o in una provincia con almeno un'agenzia complessa, la domanda va alla Direzione metropolitana o provinciale competente. Se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la competenza resta della Sede Inps di iscrizione dell'azienda.
Cantieri edilizi e nozione di unità produttiva
La circolare richiama la ridefinizione di "unità produttiva" fondata sull'autonomia organizzativa e precisa, per l'edilizia e affini, che i cantieri sono unità produttive solo se costituiti e mantenuti in esecuzione di un contratto d'appalto e con lavori di durata minima di almeno sei mesi. I cantieri che non rispettano tali requisiti non sono configurabili come unità produttiva.
Gestione delle domande e supporto istruttorio
Per i casi relativi a eventi meteo nel settore edilizia e affini, in attesa dell'attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere devono rendere disponibili alla Sede competente tutte le informazioni necessarie. Fino agli adeguamenti procedurali, la Sede che riceve la domanda deve attribuirla alla Sede competente tramite il tasto "Cambia sede" nella procedura telematica per le domande in stato "da trasferire".
Soggetti legittimati a decidere
La definizione delle istanze di CIGO è di esclusiva competenza dei direttori di sede, come già previsto dalla circolare n. 197/2015. Per esigenze operative, il Direttore metropolitano/provinciale o di Filiale di coordinamento può delegare formalmente la dirigenza di sede mediante apposito ordine di servizio. Per le Direzioni metropolitane/provinciali e le Filiali di coordinamento, i rispettivi direttori decidono in via esclusiva sulle istanze di competenza territoriale e su quelle presentate presso le Agenzie complesse ad esse afferenti.
Istruttoria e criteri di esame
Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 16, secondo comma, del D.Lgs. n. 148/2015, le Strutture territorialmente competenti continuano a svolgere l'istruttoria applicando i criteri di esame già usati dalle Commissioni Provinciali. La fase istruttoria segue il medesimo iter procedimentale e continua ad avvalersi delle procedure esistenti, in attesa di ulteriori implementazioni informatiche o operative.
Provvedimenti di concessione o reiezione
Sin dall'emanazione della circolare, i provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della domanda non riportano più la Commissione Provinciale come organo decisore, ma indicano il nuovo organo monocratico, ossia il Direttore di Struttura oppure un Dirigente delegato ai sensi delle disposizioni richiamate.
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