Circolare numero 6 del 15-01-2016
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2014; indicazioni su pagamenti con modalità MAV, pagamenti cumulativi, bonifico sulla contabilità speciale della Sede di Terni e sul conto bancario della Sede. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rideterminazione, con decreto interministeriale 30 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il contributo annuo è fissato in euro 1.718,64, con effetto dal 1° gennaio 2014, e resta provvisoriamente confermato anche per il 2015-2017. Sono indicati gli importi del conguaglio, le scadenze per il versamento senza interessi, le modalità di pagamento tramite MAV o bonifico, le regole per i pagamenti cumulativi e per i casi di iscritti all’estero, nonché chiarimenti su rimborsi, obblighi contributivi, ruolo delle Curie e dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.
Aggiornamento del contributo dovuto al Fondo Clero per l’anno 2014
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2014 al Fondo Clero
La circolare illustra l’adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, disposto con decreto interministeriale 30 ottobre 2015. Vengono inoltre riepilogate le modalità operative di versamento, le regole per i conguagli arretrati, i casi particolari di pagamento cumulativo o dall’estero, nonché gli obblighi informativi delle Curie e dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.
Rideterminazione del contributo e importi aggiornati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015, il contributo dovuto per l’anno 2014 viene rideterminato ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903. L’importo annuo passa da euro 1.699,92 a euro 1.718,64, con corrispondenti importi di euro 286,44 per bimestre ed euro 143,22 per mese.
La differenza dovuta per ciascun anno è pari a euro 18,72, corrispondenti a:
- euro 3,12 per bimestre;
- euro 1,56 per mese.
La circolare precisa che tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2015, 2016 e 2017, fino all’emanazione di un nuovo decreto che ne modifichi l’ammontare.
Conguaglio e termini di pagamento
Il conguaglio riguarda gli anni precedenti e deve essere versato senza aggravio di interessi entro il 31 marzo 2016. Il termine è giustificato dai tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti.
Per il 2016, invece, la contribuzione deve essere adeguata ai nuovi importi sin dalla prima scadenza utile.
Modalità di pagamento per gli iscritti che versano autonomamente
Per i soggetti che provvedono autonomamente al versamento, la modalità ordinaria è il MAV, introdotto in sostituzione del bollettino di conto corrente postale dalla circolare n. 30 del 21 febbraio 2013.
Il MAV può essere pagato:
- presso gli sportelli bancari, senza commissione;
- via internet, se si dispone di servizi di banca telematica;
- presso gli uffici postali, con addebito della commissione.
La fornitura MAV riguarda esclusivamente:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222/1985;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale secondo il relativo decreto interministeriale di estensione della legge n. 903/1973;
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.
È inoltre possibile stampare un altro MAV conforme a quello ricevuto, tramite il sito INPS nella sezione Servizi Online > Portale dei Pagamenti > Fondo Clero > Entra nel servizio.
La circolare evidenzia che il pagamento con bollettino postale è stato definitivamente disattivato e che il conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso il 31 marzo 2013.
Pagamenti cumulativi e bonifico
Resta confermata la modalità del versamento unico mediante bonifico per i pagamenti effettuati:
- dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge 222/1985;
- dalle Confessioni acattoliche, con riferimento ai rispettivi ministri di culto, nei casi in cui il decreto di estensione della legge n. 903/1973 preveda l’adempimento unico.
Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i versamenti cumulativi devono essere eseguiti esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Sede di Terni.
La circolare indica i riferimenti bancari per l’area euro e per l’area extra euro.
Bonifico da parte di singoli iscritti residenti all’estero
In via eccezionale, il bonifico può essere utilizzato anche dai singoli iscritti che si trovino all’estero, sia se contribuenti volontari sia se contribuenti obbligatori al servizio di una diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici.
Tale facoltà è concessa per agevolare l’adempimento fuori dal territorio nazionale, ma resta subordinata a preventiva autorizzazione della Sede INPS di Terni, polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti del Fondo Clero.
La dotazione MAV continua comunque a essere inviata all’indirizzo registrato negli archivi. L’autorizzazione può essere richiesta:
- per posta ordinaria;
- via mail all’indirizzo istituzionale Fondo.Clero@inps.it;
- via fax al numero 0744469309.
L’assenso vale anche per le scadenze successive alla prima richiesta, salvo revoca.
Requisiti della causale nei bonifici
Per i bonifici, sia individuali sia cumulativi, l’accredito è possibile solo se nella causale sono indicati:
- la parola "CLERO";
- il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto, per i bonifici di singoli iscritti, oppure l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica, per i bonifici cumulativi;
- il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).
In mancanza di questi elementi, e per i bonifici dei singoli iscritti anche in assenza di autorizzazione preventiva, il pagamento non può essere attribuito in estratto conto per impossibilità di individuare con certezza la posizione previdenziale.
Regole su rimborsi e adempimenti cumulativi
Le nuove procedure di contabilizzazione non consentono più compensazioni tra importi dovuti e presunti crediti autonomamente rilevati dal versante. I soggetti tenuti all’adempimento cumulativo devono quindi versare importi che corrispondano esattamente alla somma dei contributi individuali dovuti nel singolo bimestre, senza detrazioni negative.
Le domande di rimborso devono essere gestite come operazioni autonome, con istanza presentata dall’Istituto Centrale per il Sostentamento o dalla Confessione acattolica, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta deve essere motivata e, in via generale, supportata da idonea documentazione. Sono richiamati, a titolo esemplificativo per il clero cattolico, provvedimenti di riduzione allo stato laicale, sospensione o esclusione dal sostentamento con efficacia retroattiva.
Per i versamenti errati successivi alla decorrenza della pensione è sufficiente la motivazione, senza documentazione, poiché l’indebito può essere rilevato direttamente dagli archivi.
La Sede di Terni istruisce le richieste e dispone la restituzione della contribuzione non dovuta con distinto atto contabile.
Decorrenza dell’obbligo contributivo e rapporti tra status e sostentamento
L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 903/1973.
In particolare, dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo si estende anche:
- ai sacerdoti e ministri di culto non italiani presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e di Chiese o enti non cattolici riconosciuti;
- ai sacerdoti e ministri di culto italiani operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e di Chiese o enti non cattolici riconosciuti.
Per il clero cattolico la circolare chiarisce che non vi è identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema del sostentamento. Il sostentamento interviene successivamente all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per alcuni soggetti, può anche non intervenire affatto.
Ne deriva che la contribuzione può essere dovuta:
- nel periodo tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento;
- nel periodo tra ingresso nel clero secolare, per un soggetto già ordinato regolare, e inserimento nel sistema di sostentamento;
- nel periodo tra ingresso in Italia e inserimento nel sistema di sostentamento;
- in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Obblighi di notifica delle Curie e dell’Istituto Centrale per il Sostentamento
La contribuzione al Fondo Clero è obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto, attestato dall’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico. Su tale ordinario, e sulle figure equiparate per le confessioni acattoliche, grava l’obbligo di notifica che determina iscrizione, mantenimento e cessazione dell’iscrizione previdenziale.
Diverso è l’obbligo previsto dall’art. 7 della legge n. 903/1973, posto in capo al soggetto che corrisponde la "congrua" o il sostentamento ai sensi dell’art. 25 della legge n. 222/1985. Tale obbligo riguarda il mero pagamento dei contributi e non trasferisce sul delegato gli obblighi di denuncia connessi allo status.
La circolare invita le Curie diocesane a notificare con tempestività:
- le ordinazioni sacerdotali;
- le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri;
- ogni altra variazione o cessazione dell’obbligo contributivo.
La documentazione deve essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvede a informare l’assicurato, ad attivare la spedizione dei MAV in caso di iscrizione o riattivazione e ad aggiornare gli archivi nei casi di cessazione. Anche l’Istituto Centrale per il Sostentamento deve segnalare immediatamente cessazioni, riprese, variazioni rilevanti e modifiche anagrafiche.
Recupero delle differenze per i ministri di culto pensionati
La circolare precisa infine che gli adeguamenti retroattivi del contributo sono dovuti anche dai ministri di culto già pensionati. Ciò perché il contributo del Fondo Clero, essendo collegato all’aumento percentuale che incide sugli importi pensionistici, assume carattere definitivo solo a posteriori.
Punti principali
Rideterminazione del contributo e importi dovuti
Il decreto interministeriale 30 ottobre 2015 adegua, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 903/1973, il contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo Clero per l’anno 2014. L’importo passa da euro 1.699,92 a euro 1.718,64 annui. Restano i corrispondenti importi periodici di euro 286,44 bimestrali ed euro 143,22 mensili. La differenza da recuperare è pari a euro 18,72 per ciascun anno, corrispondente a euro 3,12 per bimestre ed euro 1,56 per mese.
Termini di versamento e decorrenza dell’adeguamento
Per i conguagli relativi agli anni precedenti, il termine di pagamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2016. La contribuzione relativa al 2016 deve invece essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza utile. L’importo aggiornato è indicato come provvisoriamente confermato anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 fino all’emanazione di un nuovo decreto.
Pagamento tramite MAV per gli iscritti che versano autonomamente
Per gli iscritti che provvedono personalmente al versamento, la modalità ordinaria è il MAV, introdotto in sostituzione del bollettino di conto corrente postale. Il MAV può essere pagato senza commissione presso gli sportelli bancari o tramite internet banking, mentre presso gli uffici postali è dovuta la commissione. La dotazione MAV viene spedita anche per l’intero 2016. È inoltre possibile stampare un MAV sostitutivo dal sito INPS, nell’area Servizi Online > Portale dei Pagamenti > Fondo Clero.
Soggetti interessati dal MAV e pagamento postale disattivato
La modalità MAV riguarda i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento ex legge n. 222/1985, i ministri di culto acattolici tenuti al versamento individuale in base al relativo decreto interministeriale e i sacerdoti/ministri di culto in contribuzione volontaria. La circolare ribadisce che il pagamento con bollettino postale è stato disattivato e che il conto corrente postale intestato alla sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.
Pagamenti cumulativi e bonifico
Resta confermata la possibilità di versamento unico tramite bonifico per l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e per le Confessioni acattoliche nei casi di adempimento unico previsto dal relativo decreto. Dopo la chiusura del conto postale, tali versamenti devono essere eseguiti esclusivamente con bonifico in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni. Sono indicati gli IBAN e i codici BIC per i bonifici dall’area euro e dall’area extra euro.
Bonifico per iscritti all’estero e autorizzazione preventiva
In deroga alla regola generale, anche i singoli iscritti che si trovino all’estero possono usare il bonifico diretto in Tesoreria, in sostituzione del MAV, per i pagamenti alle scadenze ordinarie. La facoltà riguarda contribuenti volontari o obbligatori al servizio di una diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici. Tuttavia è necessaria un’autorizzazione preventiva della sede INPS di Terni, che conserva validità anche per le scadenze successive fino a revoca. L’autorizzazione può essere richiesta per posta, via mail a Fondo.Clero@inps.it o via fax al numero indicato.
Causale obbligatoria nei bonifici
Per consentire l’esatta imputazione dei versamenti, nella causale del bonifico devono comparire sempre la parola "CLERO", il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto per i versamenti individuali oppure l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica per i versamenti cumulativi, e il periodo di riferimento espresso in formato anno, mese e giorno. In assenza di tali elementi, e per i bonifici dei singoli iscritti anche senza preventiva autorizzazione, il pagamento non viene attribuito in estratto conto.
Rimborsi e limiti alle compensazioni
Le nuove procedure contabili non consentono di compensare il totale bimestrale con crediti presunti autonomamente individuati dal versante. I soggetti tenuti all’adempimento cumulativo devono versare importi che coincidano con la somma dei singoli contributi dovuti nel bimestre, senza detrazioni di valori negativi. Le domande di rimborso devono essere gestite separatamente, con richiesta motivata e, di regola, supportata da idonea documentazione; per i versamenti errati successivi alla decorrenza della pensione è sufficiente la motivazione, perché l’indebito può essere rilevato dagli archivi. La sede di Terni istruisce le richieste e dispone l’eventuale restituzione con atto contabile distinto.
Decorrenza dell’obbligo contributivo e ruolo delle Curie
L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. Dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo si estende anche ai ministri di culto non italiani presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese/enti non cattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ministri di culto italiani operanti all’estero al servizio dei medesimi soggetti. Per il clero cattolico la circolare chiarisce che non coincide sempre il momento dell’obbligo contributivo con quello dell’accesso al sostentamento; pertanto possono sussistere periodi a carico diretto del ministro prima dell’inserimento nel sistema di sostentamento o dopo la cessazione del titolo.
Obblighi di notifica e gestione degli archivi
La contribuzione al Fondo è obbligatoria e deriva dallo status, attestato dall’ordinario che esercita la giurisdizione canonica o da figure equivalenti per le confessioni acattoliche. Su tali soggetti grava l’obbligo di notifica che determina iscrizione, mantenimento e cessazione della posizione previdenziale. L’art. 7 della legge n. 903/1973 prevede inoltre un adempimento a carico di chi corrisponde la "congrua"/sostentamento, limitato al mero pagamento e privo di effetti sugli obblighi di denuncia dello status. Le Curie diocesane devono notificare tempestivamente ordinazioni, inizio del ministero in Italia e ogni variazione o cessazione dell’obbligo; l’Istituto Centrale per il Sostentamento deve segnalare con immediatezza cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche.
Recupero differenze contributive per ministri di culto pensionati
La circolare precisa che gli adeguamenti retroattivi del contributo sono dovuti anche dai ministri di culto che nel frattempo siano andati in pensione, poiché il contributo del Fondo Clero assume carattere definitivo solo a posteriori, essendo collegato alla variazione percentuale che incide anche sugli importi pensionistici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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