Sentenza n. 2409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 339/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere realizzate in una struttura ricettiva, connesso alla precedente comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono, richiesto ai sensi della legge n. 326/2003 per opere interne, mutamenti di destinazione d’uso, ampliamento di una camera e realizzazione di un ripostiglio. Con il primo motivo d’appello ha sostenuto che l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 riguarderebbe soltanto i vincoli gravanti direttamente sugli edifici e non quelli riferiti all’area, deducendo inoltre l’assenza di un vincolo sull’immobile. Con il secondo motivo ha sostenuto che le opere, essendo prevalentemente interne e non alterando l’aspetto esteriore, non avrebbero inciso sul vincolo paesaggistico e sarebbero state esenti da autorizzazione paesaggistica; ha inoltre richiamato una circolare ministeriale interpretativa favorevole alla sanabilità di opere interne. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, carenza e perplessità della motivazione e difetto di istruttoria, lamentando l’omessa adeguata considerazione delle osservazioni procedimentali e della circolare ministeriale. Con il quarto motivo ha contestato la genericità del diniego quanto alla normativa urbanistica applicata e alla data cui riferire la valutazione di conformità, sostenendo che dovesse considerarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del condono.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è infondato perché il riferimento agli “immobili” contenuto nell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 comprende anche aree e zone assoggettate a vincolo paesaggistico, non soltanto costruzioni o fabbricati. Il vincolo paesaggistico istituito dal D.M. 1° agosto 1985 sulla laguna interessava quindi anche l’immobile oggetto della domanda. Il secondo motivo è infondato perché le opere dovevano essere valutate unitariamente, essendo realizzate in un unico contesto e funzionali all’attività alberghiera. Esse comportavano un rilevante mutamento di destinazione d’uso e un ampliamento, risultavano non conformi alle prescrizioni urbanistiche e vincolistiche ed erano state realizzate dopo l’imposizione del vincolo. Non si trattava quindi di abusi minori, ma di interventi non condonabili secondo la disciplina del terzo condono. La natura interna delle opere e l’eventuale esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non rendevano irrilevante il vincolo, poiché gli abusi maggiori realizzati in area vincolata restano non condonabili indipendentemente dalla loro visibilità esterna. La circolare ministeriale invocata riguardava soltanto gli abusi minori e non poteva derogare alla legge. Il terzo motivo è stato respinto perché il diniego era sufficientemente motivato mediante il richiamo ai motivi ostativi, sostanzialmente confermati dopo l’esame delle osservazioni; il Comune aveva inoltre chiarito che la valutazione doveva essere compiuta sulla base della legge sul condono e non della circolare interpretativa. Il quarto motivo è stato respinto per genericità: la società non aveva dimostrato che la valutazione di conformità fosse stata effettuata applicando norme sopravvenute o comunque in violazione della disciplina rilevante. La circostanza dedotta dal Comune, secondo cui nel periodo considerato non erano intervenute modifiche normative, non era stata contestata. La società appellante è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – siano opere minori senza aumento di volume e superficie
Il termine “immobili” comprende anche aree e zone sottoposte a vincolo; in area paesaggisticamente vincolata il terzo condono è limitato agli abusi minori, privi di aumento di volume e superficie, e subordinato alle ulteriori condizioni previste dalla norma.
art. 3, comma 3, l.r. Veneto 21/2004
la sanatoria, ampliando la previsione contenuta nell'art. 32 comma 27 lett. d), l. n. 326 del 2003, anche di opere realizzate successivamente all’imposizione del vincolo paesaggistico, ma a condizione che nel caso di mutamento di destinazione d’uso la nuova destinazione sia residenziale, o che le opere non siano valutabili in termini di volume, e fermo restando la loro conformità alla strumentazione urbanistica
La disciplina regionale non consentiva la sanatoria delle opere esaminate, perché il mutamento di destinazione d’uso era alberghiero, l’intervento comprendeva opere valutabili in termini di volume e mancava comunque la conformità urbanistica.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo ai motivi ostativi e alle ragioni per cui le osservazioni non superavano i rilievi ostativi.
art. 10-bis l. 241/1990
La motivazione finale può confermare i motivi ostativi comunicati quando l’amministrazione abbia esaminato le osservazioni senza che queste superino i rilievi già formulati.
art. 112 c.p.a.
Il giudice ha dato atto di avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti della controversia, ritenendo irrilevanti quelli non espressamente menzionati.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, il riferimento agli immobili sottoposti a vincolo comprende le aree e le zone vincolate, anche quando il vincolo non sia riferito specificamente al singolo fabbricato.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il terzo condono edilizio è consentito soltanto per abusi minori privi di aumento di volume e superficie, oltre che in presenza delle ulteriori condizioni relative alla preesistenza del vincolo, alla conformità urbanistica e al previo parere dell’autorità competente, secondo la disciplina applicabile.
- La natura interna delle opere e la loro eventuale esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non rendono condonabili gli abusi maggiori realizzati in area vincolata: la rilevanza del vincolo non dipende dalla visibilità esterna delle opere.
- Le opere oggetto di una domanda di condono devono essere valutate unitariamente quando siano realizzate nel medesimo contesto e risultino funzionalmente collegate, sicché la qualificazione di singoli interventi come opere interne non consente di eludere i limiti complessivi posti dalla disciplina del condono.
- Il diniego di condono è sufficientemente motivato quando richiama i motivi ostativi già comunicati e dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui le osservazioni dell’interessato non li superano; una circolare interpretativa non può derogare ai presupposti stabiliti dalla legge.
- La censura relativa alla mancata indicazione della disciplina temporale applicata è generica e priva di interesse se il ricorrente non dimostra che l’amministrazione abbia concretamente applicato norme sopravvenute o comunque erronee e non contesta l’assenza di modifiche normative rilevanti nel periodo considerato.
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