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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 5543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Contraddittorio ed esercizio del diritto di difesa - Assenza di osservazione al pvc della Guardia di Finanza e mancanza di eccezioni nella fase endoprocedimentale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento basato su attività istruttoria (p.v.c. della Guardia di Finanza) senza che il contribuente avesse presentato osservazioni al p.v.c. né sollevato eccezioni nella fase endoprocedimentale. Si discute se fosse necessario un contraddittorio specifico e se il mancato apporto probatorio del contribuente giustifichi l'accertamento.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'esigenza di un contraddittorio specifico venga meno quando il contribuente è rimasto inerme durante le fasi di formazione dell'atto; l'onere difensivo impone un ruolo attivo di contestazione. Di conseguenza l'accertamento è stato confermato perché il contribuente non ha eccepito né documentato con elementi certi e precisi il recupero di componenti negative invocate. Pertanto la pretesa erariale è stata ritenuta legittima.

Norme richiamate

  • TUIR d.P.R. 917/86

    L'art. 109, nella normativa richiamata, è stato considerato nel senso che la determinazione della base imponibile richiede prove e che il contribuente deve attivarsi per far valere elementi in suo favore: la mancanza di osservazioni o eccezioni equivale a non aver fornito elementi idonei a contrastare l'accertamento.

  • Cass. 9898/2017

    La giurisprudenza di legittimità è richiamata per sostenere il principio secondo cui il diritto al contraddittorio specifico può venir meno quando il contribuente abbia omesso di partecipare attivamente alla fase istruttoria e non abbia proposto elementi certi e precisi a sostegno delle sue deduzioni.

Massime di principio

  • Il diritto di difesa e il contraddittorio richiedono un comportamento attivo del contribuente: l'inerzia nella fase endoprocedimentale può precludere successivi rilievi sul mancato contraddittorio.
  • Le eccezioni e le deduzioni relative a componenti negative (es. costi, perdite, rettifiche) devono essere sollevate e documentate con elementi certi e precisi nella fase amministrativa; altrimenti l'amministrazione può legittimamente confermare l'accertamento.
  • La mancata presentazione di osservazioni al p.v.c. della Guardia di Finanza o di memorie difensive viene interpretata come rinuncia di fatto alla possibilità di contestare gli elementi raccolti nell'istruttoria.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe tempestivamente partecipare al contraddittorio, presentare documentazione probatoria puntuale e sollevare eccezioni specifiche nella fase endoprocedimentale per preservare la propria posizione difensiva.
  • Il richiamo a sentenze di legittimità (es. Cass. 9898/2017) rafforza il principio che la tutela processuale è condizionata dall'attività difensiva effettivamente svolta nelle fasi antecedenti l'atto finale.

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