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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 8042 - Comm. Trib. Prov. Milano

SPESE PUBBLICITARIE CORRISPOSTE AD ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA - Art. 90, c. 8, l. 289/2002 - Natura spese - Presunzione assoluta - Limite deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che, entro il limite di 200.000 euro previsto dalla norma, le spese pubblicitarie sostenute in favore di un'associazione sportiva dilettantistica siano integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. La presunzione legale opera senza necessità di dimostrare ulteriormente l'effettiva natura pubblicitaria delle spese, purché ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale delle spese pubblicitarie corrisposte a un'associazione sportiva dilettantistica, alla luce dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La norma stabilisce una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria delle somme versate, entro il limite di 200.000 euro, quando sono destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'impresa attraverso l'attività dell'associazione.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Presunzione assoluta circa la natura delle spese pubblicitarie, entro il limite di euro 200.000,00, per la promozione dell'immagine o dei prodotti.

    La norma introduce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle somme corrisposte a società o associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto, con conseguente integrale deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Quando una spesa pubblicitaria è sostenuta in favore di un'associazione sportiva dilettantistica e rientra nei presupposti dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la sua natura pubblicitaria si presume legalmente, senza necessità di ulteriori prove sull'effettiva resa promozionale.
  • Il limite di 200.000 euro costituisce la soglia entro la quale opera la presunzione e può essere riconosciuta l'integrale deducibilità; per importi superiori occorre verificare autonomamente la deducibilità della parte eccedente.
  • La presunzione non elimina la necessità di documentare l'effettivo pagamento, l'esistenza del rapporto pubblicitario e la riconducibilità della spesa all'attività d'impresa.
  • In situazioni analoghe, la presenza di un contratto, fatture regolari e prova delle prestazioni promozionali riduce il rischio di contestazioni, anche se la prova dell'effettiva utilità economica della pubblicità non dovrebbe essere richiesta entro i limiti e nei casi coperti dalla presunzione legale.

Testo integrale

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