Corte di giustizia, Sentenza C-31/25
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 30 April 2026. — Yavor Markov v European Commission. — Appeal – Civil service – Recruitment – Competition EPSO/AD/383/21 – Decision not to include the appellant on the reserve list – Legal framework applicable to a competition – Arrangements for and duration of the oral presentation test – Legitimate expectations – Article 1(1) of Annex III to the Staff Regulations – Principle of good administration – General rules governing Open Competitions – Code of good administrative behaviour for staff of the European Commission in their relations with the public – European Parliament resolution for an open, efficient and independent European Union administration – Action for annulment and for compensation. — Case C-31/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto integralmente l’appello di un candidato escluso dalla lista di riserva di un concorso EPSO per giuristi-linguisti bulgari. Ha confermato che il solo quadro vincolante era dato dal bando e dai suoi allegati, e che il rinvio alle regole generali EPSO del 2015 non era sufficiente a renderle applicabili. Ha inoltre ritenuto che il bando rispettasse l’articolo 1(1)(e) dell’allegato III dello Statuto e che il candidato fosse stato informato in modo sufficiente della durata e della struttura della prova orale.
Ricorso avverso l’esclusione da una lista di riserva EPSO: la Corte chiarisce che il bando di concorso costituisce il quadro giuridico vincolante e che, in assenza di richiamo, le regole generali EPSO del 2015 non si applicano al concorso.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che il bando del concorso e i suoi allegati costituissero l’unico quadro giuridico applicabile, escludendo l’applicazione delle General rules governing open competitions del 2015; se vi fosse violazione dell’articolo 1(1)(e) dell’allegato III dello Statuto dei funzionari, del principio di buona amministrazione, delle legittime aspettative, della certezza del diritto, della buona fede e del Code of Good Administrative Behaviour; e se il Tribunale avesse omesso di rispondere adeguatamente ad alcuni argomenti e di ordinare misure istruttorie.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che, per un concorso EPSO, il quadro giuridico vincolante è costituito dal bando di concorso e dai suoi allegati; le regole generali EPSO del 2015 non si applicano se il bando non vi rinvia espressamente. L’articolo 1(1)(e) dell’allegato III allo Statuto dei funzionari impone di indicare nel bando il tipo di prove e il loro punteggio, ma non richiede una descrizione dettagliata di ogni modalità di svolgimento; tali precisazioni possono risultare da documenti complementari comunicati in tempo utile ai candidati. In mancanza di errore di diritto, di distorsione evidente dei fatti o di insufficiente motivazione, la Corte respinge anche le censure fondate su legittime aspettative, buona amministrazione, Code of Good Administrative Behaviour e mancata istruttoria.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1(1) e articolo 1(1)(e) dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 256(1) TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 92(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68
- Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013
- Decisione della Commissione 2000/633/EC, ECSC, Euratom
- General rules governing Open Competitions (2015)
- Code of good administrative behaviour for staff of the European Commission in their relations with the public
- European Parliament resolution del 9 giugno 2016 per un’amministrazione dell’Unione aperta, efficiente e indipendente
- Open Competition EPSO/AD/383/21
Esclusione dalla lista di riserva nel concorso EPSO/AD/383/21
La pronuncia riguarda un appello contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento, proposto ex articolo 270 TFUE, avverso la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/383/21 aveva confermato la mancata inclusione del ricorrente nella lista di riserva. Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno asseritamente subito.
Fatti e procedimento principale
Il concorso, pubblicato da EPSO il 21 gennaio 2021, era finalizzato alla costituzione di una lista di riserva per giuristi-linguisti di lingua bulgara. Il bando indicava che la sezione sull’"Assessment centre" prevedeva, tra l’altro, un oral presentation in lingua 1 seguito da question and answer session e una sintesi scritta in lingua 1 di un testo in lingua 3. Secondo il fascicolo riepilogato dal Tribunale, il candidato aveva superato le prove precedenti, era stato convocato per le prove orali e, dopo aver sostenuto la prova di oral presentation, aveva ricevuto una valutazione di 19/40, inferiore alla soglia di idoneità di 20/40.
Il ricorrente aveva chiesto il riesame della decisione iniziale di non ammissione alla lista di riserva, sostenendo che la prova orale fosse viziata da irregolarità materiali. La commissione giudicatrice aveva confermato la decisione. Successivamente, il ricorso dinanzi al Tribunale era stato respinto integralmente.
Questioni sottoposte alla Corte
In appello il ricorrente ha articolato, in sostanza, due motivi principali. Il primo investiva la pretesa illegittimità della diversa strutturazione della prova orale, la sua presunta incoerenza con le informazioni disponibili su EPSO e l’asserita violazione delle legittime aspettative, del principio di buona amministrazione e del Code of Good Administrative Behaviour. Il secondo motivo riprendeva, con taglio analogo, le critiche sulla mancata applicazione delle General rules governing Open Competitions del 2015, sulla rilevanza della risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016, nonché sulle asserite violazioni della certezza del diritto, della buona fede e delle legittime aspettative.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 1(1)(e) dell’allegato III dello Statuto dei funzionari, secondo cui il bando deve indicare, se il concorso si basa su prove, la natura delle prove e il criterio di valutazione;
- gli articoli 56 e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, oltre agli articoli 36 e 53 dello stesso Statuto, in tema di motivazione;
- l’articolo 256(1) TFUE, che limita l’appello alle questioni di diritto;
- l’articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari, relativo al reclamo amministrativo;
- l’articolo 92(1) del regolamento di procedura del Tribunale, quanto ai poteri istruttori.
Richiama inoltre il bando del concorso, le General rules governing Open Competitions del 2015, il Code of good administrative behaviour della Commissione e la risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016.
Ragionamento della Corte sul quadro giuridico applicabile
La Corte conferma che il bando di concorso costituisce il quadro normativo della procedura selettiva e vincola la commissione giudicatrice dalla pubblicazione del bando fino alla pubblicazione della lista di riserva. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la funzione del bando è fornire ai candidati informazioni il più possibile precise per consentire loro di decidere se presentare domanda.
Sulla base del testo del bando in causa, la Corte rileva che esso rinviava espressamente all’allegato II contenente le general rules del concorso, senza menzionare le General rules del 2015. Per questo motivo, la semplice affermazione contenuta nell’introduzione delle regole del 2015, secondo cui esse sono parte integrante del bando, non basta a renderle applicabili in assenza di un richiamo nel bando specifico. Ne segue che il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel ritenere inapplicabili al concorso EPSO/AD/383/21 le General rules del 2015.
Ragionamento sulla prova orale e sull’articolo 1(1)(e) dell’allegato III
La Corte osserva che l’articolo 1(1)(e) dell’allegato III impone di indicare nel bando il tipo di prove e il loro punteggio, ma non esige che il bando contenga una descrizione dettagliata di ogni singolo aspetto della prova. Nel caso di specie, il bando precisava che la prova consisteva in un oral presentation seguito da una question and answer session, e indicava la finalità valutativa della prova.
La Corte aggiunge che precisazioni ulteriori possono essere fornite mediante documenti complementari, come la lettera di invito, che nel caso di specie indicava una durata approssimativa di 40-50 minuti. Tale informazione era sufficiente a consentire al candidato di conoscere per tempo le modalità temporali della prova. Di conseguenza, il Tribunale non ha violato l’articolo 1(1)(e) dell’allegato III ritenendo conforme il bando alla norma statutaria.
Legitimate expectations, buona amministrazione e motivazione
Quanto alla censura di violazione delle legittime aspettative, la Corte respinge in primo luogo il richiamo del ricorrente alle General rules del 2015, perché esse non erano applicabili. Respinge inoltre l’asserita contraddizione tra i paragrafi della sentenza del Tribunale che, da un lato, qualificavano come incoerenti alcuni testi e, dall’altro, concludevano per la coerenza delle informazioni comunicate al candidato: tali passaggi riguardavano documenti diversi e non sono incompatibili.
La Corte considera inammissibile la doglianza che tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti, in particolare sulla pretesa aspettativa che la prova durasse 20 minuti, in mancanza di specifica allegazione di distorsione delle prove.
Sulla motivazione, la Corte ritiene sufficiente la risposta del Tribunale ai motivi basati sull’articolo 41 della Carta. Il Tribunale poteva richiamare il proprio accertamento secondo cui il quadro giuridico vincolante era dato dal solo bando e dai suoi allegati; pertanto, non era tenuto a rispondere separatamente a censure che presupponevano il contrario.
Quanto al Code of good administrative behaviour, la Corte conferma che esso è un documento di orientamento rivolto ai rapporti tra amministrazione e pubblico e, in ogni caso, non disciplina la situazione di un candidato a un concorso EPSO, la cui posizione è regolata dal bando di concorso. Il Tribunale ha quindi fornito una motivazione sufficiente nel ritenere che quel codice non fosse applicabile al caso.
Misure istruttorie e controllo in appello
La Corte ribadisce che il Tribunale è il solo giudice della necessità di integrare il fascicolo con misure istruttorie e di valutare la sufficienza degli elementi di prova, salvo errore di diritto o distorsione manifesta dei fatti. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che il Tribunale fosse tenuto ad acquisire d’ufficio informazioni sulle pratiche precedenti di EPSO. La mancata adozione di simili misure non integra quindi un vizio censurabile in appello.
Decisione e dispositivo
Poiché tutte le censure sono state respinte, la Corte ha rigettato integralmente l’appello. Il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nei concorsi dell’Unione, il bando specifico e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridico vincolante, mentre atti generali non richiamati espressamente non diventano applicabili per il solo fatto di essere stati pubblicati. Conferma inoltre che l’obbligo di indicare nel bando il tipo di prove non impone una descrizione minuziosa delle modalità di svolgimento, se i candidati sono informati in modo sufficiente e tempestivo mediante documenti complementari.
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