Sentenza n. 208/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. 76 del 29.01.2020 notificata in data 06.02.2020, con la quale il Dirigente dell’Area Funzionale 4 del Comune di Nardò ha comminato alla ricorrente il pagamento, entro il termine di novanta giorni, della somma di € 1.717,93, ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, quale indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio per l'abusiva costruzione di un fabbricato per civile abitazione in località Santa Maria al Bagno del Comune di Nardò (in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) alla via Edrisi n. 13, piano primo, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che ha imposto il pagamento di € 1.717,93 ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 quale indennità risarcitoria per opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione sostenendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 689/1981, sul presupposto che l’indennità prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 fosse una sanzione amministrativa soggetta ai principi di personalità e intrasmissibilità dell’obbligazione sanzionatoria. Avendo acquistato l’immobile nel 2015, dopo la realizzazione degli abusi, la ricorrente ha dedotto di non essere l’autrice delle violazioni e, quindi, di non poter essere destinataria della sanzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 28 l. 689/1981, sostenendo che la pretesa fosse prescritta per decorso del termine quinquennale, da computarsi dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria dell’8 dicembre 2014.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha rilevato che l’indennità prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 non costituisce una mera sanzione pecuniaria punitiva, ma una misura riparatoria alternativa alla rimessione in pristino. Per tale ragione, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dal Collegio, essa non è soggetta al principio di responsabilità personale e di intrasmissibilità previsto dall’art. 7 l. 689/1981; può quindi gravare anche sull’attuale proprietario, indipendentemente dalla sua partecipazione alla realizzazione dell’abuso. Il TAR ha inoltre escluso l’applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 l. 689/1981, poiché l’illecito paesaggistico ha carattere permanente e il relativo potere permane fino alla rimessione in pristino o al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 167 d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la misura indennitaria paesaggistica, qualificata dal giudice come sanzione riparatoria alternativa alla rimessione in pristino; la relativa pretesa non è soggetta al principio di intrasmissibilità né alla prescrizione quinquennale della l. 689/1981.
art. 7 l. 689/1981
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il principio di personalità e intrasmissibilità dell’obbligazione sanzionatoria non si applica all’indennità paesaggistica di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004, avente funzione riparatoria e non meramente punitiva.
art. 28 l. 689/1981
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni amministrative non si applica alla pretesa indennitaria paesaggistica, in quanto l’illecito paesaggistico è permanente e il potere permane sino alla rimessione in pristino o al pagamento dell’indennità.
Massime di principio
- L’indennità prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 ha natura riparatoria, quale misura alternativa alla rimessione in pristino, e non costituisce una mera sanzione pecuniaria punitiva.
- Poiché l’indennità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 non ha carattere esclusivamente punitivo, non le si applica il principio di responsabilità personale e di intrasmissibilità dell’obbligazione sanzionatoria previsto dall’art. 7 l. 689/1981; la pretesa può essere rivolta anche all’attuale proprietario dell’immobile, pur estraneo alla realizzazione dell’abuso.
- L’illecito paesaggistico ha natura permanente e il potere amministrativo di adottare le misure previste dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 permane fino alla rimessione in pristino o al pagamento della specifica indennità; pertanto, alla relativa pretesa non si applica la prescrizione quinquennale dell’art. 28 l. 689/1981.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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