Cassazione Civile, Ordinanza n. 27738/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una società cooperativa. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo non sufficiente, per provare un maggior corrispettivo effettivamente pagato nella compravendita di un immobile, la sola discordanza tra il prezzo indicato nel preliminare e quello riportato nel definitivo, né le perizie bancarie predisposte ai fini della concessione del mutuo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello si sarebbe limitato ad aderire apoditticamente alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., deducendo che gli elementi raccolti dall'Ufficio costituivano presunzioni semplici gravi, precise e concordanti dell'inesistenza di operazioni o comunque di un corrispettivo superiore a quello dichiarato, e che la CTR aveva errato nel valutarli isolatamente senza porre a carico del contribuente la prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR era sufficientemente chiara e non apparente, poiché esponeva le ragioni per cui gli elementi indiziari non erano stati reputati idonei, superando il minimo costituzionale di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in materia di accertamento tributario IVA e imposte dirette l'Ufficio può fondare la rettifica anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle singolarmente e complessivamente e, se le ritiene tali, deve ammettere la prova contraria del contribuente. Poiché la CTR non aveva correttamente applicato tali principi, in particolare non aveva valorizzato in modo complessivo la forte difformità tra prezzo preliminare/perizia e prezzo definitivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria di merito
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la violazione rileva solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre la nullità per motivazione mancante o apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull'onere probatorio
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti
art. 2729 c.c.
gli indizi vanno valutati nel loro complesso per integrare presunzioni semplici
art. 2697 c.c.
una volta integrata la presunzione semplice, grava sul contribuente la prova contraria
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
anche in materia IVA la prova delle operazioni non dichiarate può derivare da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
la riformulazione ha eliminato la stima fondata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, restando utilizzabili gli ordinari criteri presuntivi
art. 273 direttiva 2006/112/CE
gli Stati membri devono assicurare l'integrale riscossione dell'IVA e il contrasto all'evasione
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è rilevante solo se la sentenza è priva di motivazione, la motivazione è apparente, incoerente in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta più denunciare un semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- Nel processo tributario, l'accertamento dell'inesistenza di componenti negativi o dell'esistenza di maggiori corrispettivi può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice di merito deve valutare gli elementi presuntivi dell'Ufficio sia singolarmente sia complessivamente; se li ritiene idonei a integrare la presunzione, deve poi esaminare l'eventuale prova contraria del contribuente.
- In tema di cessioni immobiliari, la difformità significativa tra prezzo dichiarato nel definitivo e valori emergenti da preliminare e perizia può costituire un indizio grave e preciso di sottofatturazione, se apprezzata nel suo insieme con gli altri elementi di causa.
- La rettifica IVA e delle imposte dirette non richiede prove certe e incontestabili dell'operazione non dichiarata, essendo sufficiente un quadro presuntivo adeguato secondo i criteri ordinari dell'accertamento induttivo.
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