Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27738/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una società cooperativa. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo non sufficiente, per provare un maggior corrispettivo effettivamente pagato nella compravendita di un immobile, la sola discordanza tra il prezzo indicato nel preliminare e quello riportato nel definitivo, né le perizie bancarie predisposte ai fini della concessione del mutuo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello si sarebbe limitato ad aderire apoditticamente alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., deducendo che gli elementi raccolti dall'Ufficio costituivano presunzioni semplici gravi, precise e concordanti dell'inesistenza di operazioni o comunque di un corrispettivo superiore a quello dichiarato, e che la CTR aveva errato nel valutarli isolatamente senza porre a carico del contribuente la prova contraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR era sufficientemente chiara e non apparente, poiché esponeva le ragioni per cui gli elementi indiziari non erano stati reputati idonei, superando il minimo costituzionale di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in materia di accertamento tributario IVA e imposte dirette l'Ufficio può fondare la rettifica anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle singolarmente e complessivamente e, se le ritiene tali, deve ammettere la prova contraria del contribuente. Poiché la CTR non aveva correttamente applicato tali principi, in particolare non aveva valorizzato in modo complessivo la forte difformità tra prezzo preliminare/perizia e prezzo definitivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria di merito

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la violazione rileva solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre la nullità per motivazione mancante o apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull'onere probatorio

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi vanno valutati nel loro complesso per integrare presunzioni semplici

  • art. 2697 c.c.

    una volta integrata la presunzione semplice, grava sul contribuente la prova contraria

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    anche in materia IVA la prova delle operazioni non dichiarate può derivare da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    la riformulazione ha eliminato la stima fondata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, restando utilizzabili gli ordinari criteri presuntivi

  • art. 273 direttiva 2006/112/CE

    gli Stati membri devono assicurare l'integrale riscossione dell'IVA e il contrasto all'evasione

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è rilevante solo se la sentenza è priva di motivazione, la motivazione è apparente, incoerente in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta più denunciare un semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • Nel processo tributario, l'accertamento dell'inesistenza di componenti negativi o dell'esistenza di maggiori corrispettivi può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Il giudice di merito deve valutare gli elementi presuntivi dell'Ufficio sia singolarmente sia complessivamente; se li ritiene idonei a integrare la presunzione, deve poi esaminare l'eventuale prova contraria del contribuente.
  • In tema di cessioni immobiliari, la difformità significativa tra prezzo dichiarato nel definitivo e valori emergenti da preliminare e perizia può costituire un indizio grave e preciso di sottofatturazione, se apprezzata nel suo insieme con gli altri elementi di causa.
  • La rettifica IVA e delle imposte dirette non richiede prove certe e incontestabili dell'operazione non dichiarata, essendo sufficiente un quadro presuntivo adeguato secondo i criteri ordinari dell'accertamento induttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.