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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/221

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante duecentocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32017R0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Dà'esh) e ad Al-Qaeda. La modifica consiste nella cancellazione di una persona fisica dall’allegato I, in seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 febbraio 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’elenco di persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con cancellazione di una voce dall’allegato I.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro persone, gruppi ed entità associate all’ISIL (Dà'esh) e ad Al-Qaeda, disciplinate dal regolamento (CE) n. 881/2002. Incide specificamente sull’allegato I di tale regolamento, cioè sull’elenco delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche. L’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Cancellazione di una voce dall’elenco sanzionatorio ISIL/Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che attua nell’ordinamento dell’Unione misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Dà'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è puramente modificativa e consiste nell’adeguare l’allegato I alle decisioni adottate in ambito ONU.

Contesto normativo e presupposto della modifica

I considerando ricordano che nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è contenuto l’elenco dei soggetti cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Poiché il 3 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica da tale elenco, la Commissione procede a coordinare il diritto dell’Unione con l’aggiornamento internazionale.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato del regolamento UE cancella la voce relativa a Gulbuddin Hekmatyar dall’elenco delle "Persone fisiche". Sono riportati i relativi alias, la data di nascita, il luogo di nascita, la nazionalità, altre informazioni identificative e la data di designazione originaria ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base (20 febbraio 2003).

Effetti pratici per gli operatori

La cancellazione dall’elenco comporta la cessazione, per il soggetto interessato, dell’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, nei limiti della modifica introdotta. Per gli operatori bancari, finanziari e per i professionisti che effettuano verifiche sanzionatorie, ciò implica l’aggiornamento delle screening list e delle procedure di compliance in conformità alla nuova versione dell’allegato.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione dall’elenco delle persone fisiche del soggetto Gulbuddin Hekmatyar, con i relativi alias e dati identificativi indicati nell’allegato.

Presupposto internazionale della cancellazione

I considerando precisano che il 3 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco soggetto a congelamento di capitali e risorse economiche; la Commissione adegua quindi l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di capitalilotta al terrorismo

Testo integrale

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