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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/222

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/222 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per singolo codice NC e per origine geografica, sulla base della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. Il provvedimento ha applicazione immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati tramite codici NC specifici e, per ciascuno, in relazione alle origini paesi terzi elencate nell'allegato stesso. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli. Non disciplina esportazioni, trasformati o prodotti diversi da quelli elencati; i codici paese seguono la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012, con il codice "ZZ" per "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/222 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. In tale quadro, i valori forfettari all'importazione servono come parametro tecnico per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli importati dai paesi terzi, secondo i criteri previsti dalla normativa di settore.

Ambito applicativo

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati tramite specifici codici NC, e le relative origini paesi terzi. I codici paese sono quelli della nomenclatura fissata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini". Non sono previste ulteriori esclusioni o deroghe nel testo fornito.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato riporta importi espressi in EUR/100 kg differenziati per prodotto e origine, tra cui, a titolo esemplificativo, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 9 febbraio 2017, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori importatori ciò implica l'immediata rilevanza dei valori fissati ai fini del calcolo del prezzo di entrata nelle operazioni doganali interessate.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, in coerenza con i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per singoli codici di paese terzo, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".

Decorrenza e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico con i valori per prodotto e origine

L'allegato contiene i valori forfettari per diversi ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun gruppo sono indicati i valori per le origini ammissibili, ad esempio MA, TN, TR, EG, IL, CN, US, CL, ZA, e, ove previsto, ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofruttadazi doganali

Testo integrale

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