Regolamento (UE) 2017/255
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/255 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lucques du Languedoc (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/255 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Lucques du Languedoc" come DOP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.
Iscrizione nel registro UE della denominazione "Lucques du Languedoc" come denominazione di origine protetta (DOP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell'Unione, della denominazione "Lucques du Languedoc". Riguarda in particolare un prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Lucques du Languedoc (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/255 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una denominazione nel sistema europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 e conclude positivamente la procedura relativa alla denominazione "Lucques du Languedoc", presentata dalla Francia.
Contesto procedurale
Nel preambolo la Commissione rileva che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, vengono meno i motivi ostativi alla registrazione.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Lucques du Languedoc" è registrata come DOP. La denominazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Per gli operatori del settore ciò comporta l'ingresso della denominazione nel sistema di tutela europeo riservato ai prodotti conformi al disciplinare applicabile.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la disciplina generale dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Lucques du Languedoc"
L'articolo 1 registra la denominazione "Lucques du Languedoc" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il preambolo richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2. La domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la denominazione deve essere registrata.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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