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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/210

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso, per le galline ovaiole, di un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da due ceppi di Talaromyces versatilis. L’autorizzazione è concessa in base alla valutazione favorevole dell’EFSA e alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. L’atto disciplina anche composizione, tenori minimi, modalità di analisi, avvertenze per l’uso e misure di protezione per gli operatori, con validità fino al 28 febbraio 2027.

Autorizzazione come additivo per mangimi, per galline ovaiole, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da specifici ceppi di Talaromyces versatilis.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’uso, per galline ovaiole, del preparato enzimatico indicato nell’allegato. L’autorizzazione riguarda un additivo destinato all’alimentazione animale classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Le condizioni d’uso, i tenori minimi e le altre prescrizioni operative sono stabiliti nell’allegato; è inoltre previsto che il regolamento sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione scade il 28 febbraio 2027.

Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi per galline ovaiole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione autorizza un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da due ceppi di Talaromyces versatilis come additivo per mangimi destinato alle galline ovaiole. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà seguito al parere favorevole dell’EFSA, che ha rilevato l’assenza di effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente, nonché un miglioramento dei risultati produttivi.

Base giuridica e motivazione dell’intervento

La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, richiamando anche i requisiti sostanziali dell’articolo 5 dello stesso regolamento. La domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro ed era corredata della documentazione richiesta. Il regolamento precisa inoltre che l’uso del medesimo preparato era già stato autorizzato per altre specie avicole con precedenti regolamenti di esecuzione del 2015, mentre nel caso di specie l’autorizzazione è estesa alle galline ovaiole.

Ambito di applicazione e destinatari

L’autorizzazione riguarda il preparato identificato nell’allegato, classificato come "additivo zootecnico" e appartenente al gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il destinatario economico dell’autorizzazione è Adisseo France S.A.S., titolare del prodotto. L’impiego è limitato alle galline ovaiole e si applica ai mangimi completi, con riferimento alla concentrazione del principio attivo per kg di alimento con umidità del 12%.

Composizione del prodotto e caratteristiche tecniche

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a22 e descrive il preparato come una combinazione di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e DSM 26702. Sono fissate attività minime diverse per la forma solida e per la forma liquida:

  • forma solida: 22 000 UV/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 15 200 UV/g per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
  • forma liquida: 5 500 UV/ml per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 3 800 UV/ml per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi.

Metodi di analisi

L’allegato descrive i metodi di quantificazione delle attività enzimatiche mediante procedimenti viscosimetrici basati sulla riduzione della viscosità di substrati specifici:

  • per l’endo-1,4-beta-xilanasi, substrato contenente xilano, in particolare arabinoxilano di frumento;
  • per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi, substrato contenente beta-glucano d’orzo, a pH 5,5 e 30 °C. È inoltre richiamata la definizione di UV come unità viscosimetrica.

Condizioni di impiego e obblighi degli operatori

Per le galline ovaiole il tenore minimo in alimento completo al 12% di umidità è fissato in 1 100 UV/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 760 UV/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità del prodotto quando incorporato in pellet.

Il regolamento impone inoltre agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e della cute.

Durata dell’autorizzazione, efficacia e applicabilità

Il periodo di autorizzazione termina il 28 febbraio 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Base giuridica e condizioni di autorizzazione

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, e richiama l’articolo 5 per verificare la sussistenza delle condizioni di autorizzazione. La Commissione richiama il parere favorevole dell’EFSA del 25 maggio 2016, che esclude effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente.

Ambito soggettivo e destinazione d’uso

L’autorizzazione riguarda le galline ovaiole. Il preparato è composto da endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e DSM 26702.

Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi

L’allegato indica il numero di identificazione 4a22, il titolare dell’autorizzazione Adisseo France S.A.S., la composizione del preparato, le attività minime per forma solida e liquida, nonché i metodi viscosimetrici per la quantificazione delle due attività enzimatiche.

Condizioni di impiego e prescrizioni per gli utilizzatori

Per le galline ovaiole, il tenore minimo è fissato in 1 100 UV per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 760 UV per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi per kg di alimento completo con umidità al 12%. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando l’additivo è incorporato in pellet. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione dell’apparato respiratorio e della cute.

Durata dell’autorizzazione e entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 28 febbraio 2027. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalezootecniasicurezza alimentareautorizzazioni e additivimangimi

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