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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/293

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/293 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Salmon (IGP)]

Normativa europea32017R0293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "West Wales Coracle Caught Salmon" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La Commissione vi provvede in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il testo è essenziale e si limita a formalizzare la registrazione e l'entrata in vigore dell'atto.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "West Wales Coracle Caught Salmon" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione "West Wales Coracle Caught Salmon" per un prodotto ittico della classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina esclusioni settoriali ulteriori oltre al rinvio alla classificazione del prodotto registrato.

Iscrizione di "West Wales Coracle Caught Salmon" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/293 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni alla domanda presentata dal Regno Unito, la Commissione procede alla registrazione della denominazione nel registro UE delle DOP e IGP.

Base giuridica e iter di registrazione

La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come fondamento dell'atto. Il considerando n. 1 precisa che la domanda di registrazione della denominazione "West Wales Coracle Caught Salmon" era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

Il considerando n. 2 evidenzia che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione deve essere registrata.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "West Wales Coracle Caught Salmon" come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione riguarda un prodotto appartenente alla classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati".

Efficacia del regolamento

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore e per i consulenti, l'effetto principale dell'atto è la protezione, a livello unionale, della denominazione registrata come IGP. Da tale momento, l'uso della denominazione è riservato ai prodotti conformi al disciplinare e alle condizioni previste dalla normativa UE sulle indicazioni geografiche, secondo il quadro generale del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

La denominazione "West Wales Coracle Caught Salmon" è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base giuridica e assenza di opposizioni

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando rileva che la domanda del Regno Unito era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geografichequalità dei prodotti

Testo integrale

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