Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/220

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R0220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il dazio antidumping definitivo già istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di un riesame intermedio parziale limitato al dumping. La Commissione ha accertato un mutamento duraturo delle circostanze per Venus e Garg e ha ricalcolato i rispettivi margini di dumping, con conseguente revisione delle aliquote del dazio. Per le altre società non collaboranti, la misura è stata confermata al livello più elevato risultante dal riesame, salvo quanto previsto per i singoli operatori elencati.

Modifica delle aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile a determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di un riesame intermedio parziale del dumping per alcuni produttori esportatori.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, classificati nei codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99, nei limiti della definizione di prodotto in esame riportata nel regolamento. Riguarda in particolare i produttori esportatori indiani Venus Wire Industries Pvt. Ltd e società del gruppo, Garg Inox Ltd e gli altri operatori elencati nella tabella dell'articolo 1 e nell'allegato, nonché tutte le altre società non incluse nel campione iniziale o non collaboranti. Le nuove aliquote si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; restano ferme le esclusioni e i codici TARIC specifici indicati per ciascuna società.

Modifica del dazio antidumping sui fili di acciaio inossidabile originari dell'India

Il regolamento interviene su un dazio antidumping definitivo già in vigore per determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in esito a un riesame intermedio parziale limitato al dumping. La Commissione fonda il riesame sull'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e prende in esame le richieste presentate da Venus e Garg, ritenendo accertato un mutamento duraturo delle circostanze.

Ambito del riesame e prodotto interessato

Il prodotto interessato è definito in modo tecnico in base alla composizione chimica, con riferimento al contenuto di nichel, cromo e alluminio, ed è classificato nei codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99. La Commissione conferma inoltre che i prodotti venduti sul mercato interno dai richiedenti sono prodotti simili rispetto a quelli esportati nell'Unione, con identiche caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e i medesimi impieghi di base.

Mutamento duraturo delle circostanze

Per Venus, il mutamento consiste nell'adozione di nuovi sistemi informatici e di inventario che consentono la tracciabilità dei singoli gradi dell'acciaio lungo l'intero processo produttivo. La Commissione ritiene quindi affidabili i dati sui costi e sui prezzi e conclude che il cambiamento è duraturo. Per Garg, invece, il mutamento deriva dalla chiusura dell'importatore collegato nell'Unione, con la conseguenza che non è più necessario costruire il prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Utilizzo dei dati disponibili e determinazione del dumping

Nel caso Garg la Commissione applica l'articolo 18 del regolamento di base per alcune commissioni sulle esportazioni non dichiarate nel questionario, utilizzando i dati più attendibili disponibili. Il valore normale viene determinato partendo dalle vendite interne rappresentative e, quando necessario, costruito aggiungendo al costo di produzione le SGAV e il profitto. Il prezzo all'esportazione viene determinato, per Venus, in modo diretto o costruito a seconda che le vendite siano effettuate direttamente o tramite importatore collegato; per Garg tutte le vendite sono dirette.

Confronto, adeguamenti e margini ricalcolati

La Commissione effettua il confronto a livello franco fabbrica e applica adeguamenti per trasporto, movimentazione, spese accessorie, oneri all'importazione, costi del credito, spese bancarie e commissioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10. Nel testo sono respinte varie contestazioni dei produttori esportatori circa presunti cambi di metodo o errori nel calcolo. A esito del riesame, il margine di dumping riveduto conduce a un dazio antidumping del 6,9 % per Venus e del 10,3 % per Garg; per le altre società non collaboranti il margine resta al 16,2 %.

Nuova tabella dei dazi e applicazione

L'articolo 1 sostituisce la tabella del regolamento originario, aggiornando le aliquote per i singoli operatori e i relativi codici addizionali TARIC. Tra gli esempi principali figurano Garg Inox al 10,3 %, le società del gruppo Venus al 6,9 %, Viraj Profiles al 6,8 %, alcune società con aliquote diverse come Nevatia Steel & Alloys allo 0,7 % e Raajratna Metal Industries al 12,5 %, nonché l'aliquota residuale del 16,2 % per tutte le altre società non collaboranti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Origine e base giuridica del riesame

La Commissione interviene ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base in materia antidumping, dopo la presentazione di due domande di riesame intermedio parziale da parte di Venus e Garg. Il riesame è limitato all'esame del dumping e si fonda sulla verifica di un mutamento duraturo delle circostanze.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto in esame è costituito da fili di acciaio inossidabile originari dell'India, con caratteristiche chimiche definite in funzione del contenuto di nichel, cromo e alluminio, classificati nei codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99. La Commissione conferma che i prodotti fabbricati dai richiedenti e venduti sul mercato interno sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Mutamento duraturo delle circostanze

Per Venus la Commissione riconosce un cambiamento strutturale nei sistemi di contabilità e gestione dell'inventario, idoneo a rendere affidabili i dati sui gradi dell'acciaio e a consentire il calcolo dei costi e dei prezzi. Per Garg viene confermata la chiusura dell'importatore collegato nell'Unione, con la conseguenza che non è più necessario costruire il prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9. In entrambi i casi il mutamento è considerato duraturo.

Applicazione dei dati disponibili per Garg

Nel caso Garg la Commissione applica l'articolo 18 del regolamento di base perché alcune commissioni sulle esportazioni verso il precedente importatore collegato nell'Unione non erano state dichiarate. Ai fini del calcolo del dumping sono quindi utilizzati i dati più attendibili disponibili per determinare l'importo delle commissioni.

Determinazione del valore normale

La Commissione verifica la rappresentatività delle vendite sul mercato interno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e distingue i tipi di prodotto identici o comparabili. Il valore normale è fondato, quando possibile, sui prezzi delle vendite remunerative sul mercato interno; nei casi in cui tali vendite non siano sufficienti o rappresentative, il valore normale è costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, aggiungendo al costo di produzione le spese generali, amministrative e di vendita e un margine di profitto.

Determinazione del prezzo all'esportazione

Per Venus il prezzo all'esportazione è determinato, a seconda dei casi, sui prezzi realmente pagati o pagabili alle vendite dirette oppure, per le vendite tramite società collegata importatrice, sui prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, con detrazione dei costi tra importazione e rivendita e applicazione di un margine di SGAV e profitto. Per Garg tutte le vendite sono dirette e il prezzo all'esportazione è determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8.

Confronto equo e adeguamenti

Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è effettuato a livello franco fabbrica. Sono riconosciuti adeguamenti per trasporto, movimentazione e carico, spese accessorie, oneri all'importazione, costi del credito, spese bancarie e commissioni, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10. La Commissione respinge alcuni rilievi delle parti circa presunti cambi di metodo, confermando la correttezza degli adeguamenti applicati.

Margini di dumping ricalcolati e conseguenze per i dazi

Il margine di dumping riveduto è fissato al 9,9 % per Venus e al 19,2 % per Garg nella fase istruttoria; a seguito delle ulteriori comunicazioni, il dazio antidumping riveduto applicabile è pari al 6,9 % per Venus e al 10,3 % per Garg, previa sottrazione dei dazi compensativi indicati nel testo. Poiché il margine di Garg non resta superiore a quello delle altre società non collaboranti, la Commissione non rivede ulteriormente il margine per tali imprese, che resta al 16,2 %.

Nuove aliquote e codici TARIC

L'articolo 1 sostituisce la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1483, aggiornando le aliquote per le società interessate e i relativi codici addizionali TARIC. Tra le principali aliquote figurano: Garg Inox 10,3 % (B931), Venus Wire Industries, Precision Metals, Hindustan Inox e Sieves Manufacturer India 6,9 % (rispettivi codici B776-B779), Macro Bars and Wires 0,0 %, Nevatia Steel & Alloys 0,7 %, Raajratna Metal Industries 12,5 %, Viraj Profiles Limited 6,8 %, società elencate nell'allegato 8,4 %, e tutte le altre società 16,2 % (B999).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialeimportazioni da paesi terzicommercio internazionaleriesame intermedio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.