Sentenza n. 216/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 3 marzo 2025, volta alla definizione della compartecipazione economica al costo del servizio residenziale per l’annualità 2025 ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 e del d.P.C.M. n.159/2013; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla medesima istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di determinazione della compartecipazione comunale e della quota a carico dell'assistita per il servizio residenziale relativo all'annualità 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (assistita RSA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, persona con disabilità grave non autosufficiente inserita stabilmente presso una RSA, ha chiesto al Comune, con istanza del 3 marzo 2025, di determinare la compartecipazione comunale al costo della componente socio-alberghiera della retta e la quota a suo carico, applicando i criteri ISEE previsti dalla normativa vigente. La retta annuale risultava superiore alle entrate della ricorrente e l'ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali era pari a euro 4.884,67. A fronte dell'inerzia comunale, nonostante due diffide, la ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo: la violazione dell'art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 e della normativa regionale e statale di settore, che porrebbero a carico del Comune di residenza l'obbligo di verificare i presupposti dell'integrazione economica delle rette residenziali; l'obbligo di applicare i criteri ISEE del d.P.C.M. n. 159/2013; la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 per omessa conclusione del procedimento entro un termine ragionevole, anche in considerazione dell'urgenza connessa alla tutela dell'assistenza della persona disabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. L'azione avverso il silenzio presuppone la violazione di un obbligo di provvedere tipizzato dalla legge o desumibile dall'ordinamento e la titolarità, in capo al ricorrente, di una posizione di interesse legittimo rispetto all'esercizio del potere. Nel caso concreto, l'obbligo di provvedere deriva dall'art. 2 l. n. 241/1990, dall'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 e dalla normativa di settore, individuata nel d.P.C.M. 14 febbraio 2001, nel d.P.C.M. n. 159/2013 e nel d.lgs. n. 502/1992. Tali disposizioni impongono al Comune di residenza di avviare il procedimento, verificare i presupposti dell'eventuale integrazione economica, determinare la compartecipazione nel rispetto dei LEA e dei criteri ISEE e concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con pagamento a favore dello Stato; è stata inoltre confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidato il compenso al difensore nei termini indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 6, comma 4, l. n. 328/2000
Impone al Comune di residenza di assumere gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica per le persone che necessitano di ricovero stabile presso strutture residenziali, previa verifica dei relativi presupposti.
d.P.C.M. 14 febbraio 2001
È richiamato tra le norme di settore che fondano il dovere dell'amministrazione di accertare i requisiti e determinare la compartecipazione economica alle prestazioni sociosanitarie residenziali.
d.P.C.M. n. 159/2013
Impone il riferimento ai criteri ISEE per la determinazione della compartecipazione economica alle prestazioni sociosanitarie residenziali.
d.lgs. n. 502/1992
È richiamato tra le norme di settore rilevanti per la disciplina delle prestazioni sociosanitarie e della relativa compartecipazione, nel rispetto dei LEA.
artt. 32 e 38 Cost.
Sono richiamati quali fondamenti costituzionali dei diritti alla salute e all'assistenza cui sono collegate le prestazioni residenziali considerate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l'ordine di oscuramento.
Massime di principio
- Quando un assistito chiede al Comune di residenza la determinazione della compartecipazione economica al costo di una prestazione sociosanitaria residenziale, l'amministrazione ha l'obbligo di avviare il procedimento, verificare i presupposti dell'eventuale integrazione e concluderlo con un provvedimento espresso.
- L'obbligo del Comune di provvedere sulla compartecipazione alle rette residenziali deriva dall'art. 2 l. n. 241/1990, dall'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 e dalla normativa sociosanitaria di settore, anche quando la determinazione finale richieda accertamenti sulla situazione economica dell'assistito.
- La determinazione della compartecipazione economica alle prestazioni sociosanitarie residenziali deve essere effettuata nel rispetto dei criteri ISEE previsti dal d.P.C.M. n. 159/2013 e dei livelli essenziali di assistenza, senza che l'amministrazione possa sottrarsi all'obbligo di decidere mediante il mantenimento di un'inerzia prolungata.
- In presenza di un obbligo normativo di provvedere e di un'istanza idonea ad attivare il procedimento, il silenzio dell'amministrazione può essere dichiarato illegittimo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con ordine giudiziale di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato dal giudice.
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