Cassazione Penale, Sentenza n. 37523/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) censura per presunta errata applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 relativo alla concedibilità dell'affidamento in prova terapeutico: il ricorrente sostiene che, nel cumulo delle pene, la parte di pena relativa ai reati ostativi (art. 4-bis l. 354/1975) è già stata interamente espunta e pertanto non dovrebbe operare l'ostatività o il limite di quattro anni; richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2022 e chiede lo scioglimento virtuale del cumulo. (2) violazione degli artt. 147 c.p. e 47-ter Ord. pen. per avere il Tribunale ritenuto compatibile con il carcere lo stato di salute del condannato nonostante condizioni che avevano giustificato precedenti provvedimenti di detenzione domiciliare e la proroga della stessa; il ricorrente lamenta mancata acquisizione di una perizia specifica e afferma che le cure e le esigenze di mobilità (spazi ampi per evitare traumi) rendono incompatibile la detenzione carceraria e pregiudicano il percorso rieducativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che, in materia di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, non è ammessa la scissione virtuale del cumulo quando il residuo di pena da espiare è superiore a quattro anni e il titolo esecutivo comprende reati ostativi di cui all'art. 4-bis l. 354/1975: in tali casi il limite di ammissibilità è rigido (quattro anni) e non può essere aggirato imputando virtualmente alla parte già espunta la pena relativa agli ostativi. Quanto alla seconda censura, la Corte ha ritenuto che la difesa non ha specificato quali cure o prestazioni sarebbero state effettivamente carenti in carcere e che la documentazione sanitaria (relazione ASL) aveva indicato la condizione compatibile con il regime detentivo; la richiesta di perizia difensiva è risultata generica e priva di adeguata motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali; disposta altresì annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
regola la concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti/alcoldipendenti e pone limiti di pena (sei anni ovvero quattro anni se il titolo comprende reati 4-bis)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il limite dei quattro anni, quando nel titolo esecutivo sono ricompresi reati ostativi ex art. 4-bis l. 354/1975, è un requisito oggettivo che non può essere aggirato tramite scissione virtuale del cumulo
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
norme che individuano reati ostativi alla concessione di alcuni benefici
La presenza di reati indicati dall'art. 4-bis nel titolo esecutivo comporta l'applicazione del limite più rigoroso (quattro anni) per l'ammissione all'affidamento terapeutico
artt. 147 c.p. e 47-ter comma 1-ter Ord. pen.
disciplinano il rinvio dell'esecuzione della pena e la detenzione domiciliare per motivi di salute
Per il rinvio o la detenzione domiciliare per motivi di salute è necessario dimostrare che le cure richieste non possano essere adeguatamente prestate in carcere; valutazioni mediche concrete e specifiche sono richieste per disporre tali misure
art. 11 Ord. pen.
consente l'effettuazione di visite e consulenze specialistiche in luoghi di cura esterni
La Corte ha ritenuto che molte cure possano essere fornite anche con visite esterne, riducendo la necessità di rinvio dell'esecuzione
sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2022
intervento della Corte costituzionale sul tema dello scorporo delle pene in casi di cumulo e accesso a benefici
La Corte di cassazione ha ritenuto la decisione della Consulta non applicabile automaticamente alla specifica disciplina dell'art. 94 T.U. stupefacenti, osservando che la pronuncia costituzionale non riguardava direttamente l'affidamento terapeutico regolato dall'art. 94
art. 52 comma 1 d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
norma sul codice in materia di protezione dei dati personali
Annotazione del provvedimento sulla base della normativa sulla protezione dei dati
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 il limite di pena è tassativo: se il titolo esecutivo comprende reati ostativi di cui all'art. 4-bis, il residuo di pena da espiare non può eccedere quattro anni; non è ammessa la scissione virtuale del cumulo per aggirare tale soglia.
- La giurisprudenza di legittimità è contrastante, ma l'orientamento prevalente seguito in questa sentenza (richiamando Sez.1 Giuffreda e altre) esclude lo scioglimento virtuale del cumulo per l'affidamento terapeutico quando il residuo supera i quattro anni.
- Nelle istanze di differimento dell'esecuzione o di detenzione domiciliare per motivi di salute (artt. 147 c.p., 47-ter Ord. pen.) l'onere probatorio della difesa richiede documentazione medica chiara e specifica: bisogna indicare quali cure o condizioni non possono essere garantite in carcere e perché il regime detentivo comprometterebbe la salute.
- Una relazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute con il regime carcerario, anche se con raccomandazioni (es. evitare urti, spazi ampi), può essere sufficiente a negare il differimento se la difesa non prova concretamente l'impossibilità di erogare le terapie o le misure necessarie in detenzione.
- La richiesta di perizia ottenibile dalla difesa deve essere motivata con indicazioni precise sulle ragioni per cui il contratto probatorio o l'esecuzione non possono proseguire in carcere; richieste generiche o meramente assertive sono destinate a essere rigettate.
- In situazioni simili è utile: 1) produrre relazioni mediche dettagliate che specifichino terapie, prestazioni e luoghi necessari; 2) dimostrare, con prove documentali, l'impossibilità oggettiva di fruire delle cure in carcere; 3) considerare che, in presenza di reati art. 4-bis, il limite di ammissibilità per l'affidamento terapeutico è più rigido e difficilmente superabile tramite argomentazioni sul cumulo.
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