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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00480/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia formalizzata dall’Agenzia delle Entrate e della mancata opposizione della controparte all’istanza di estinzione/compensazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. Non è stato esaminato il merito dei quattro motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione della controversia ha reso superfluo ogni ulteriore scrutinio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l’anno d’imposta 2009 emesso nei confronti di una società appartenente a un consolidato fiscale. L’Ufficio contestava operazioni infragruppo su immobili e un successivo schema di sale and lease back con un pool di banche, ritenendo che la differenza di prezzo rispetto alla prima cessione mascherasse un finanziamento occulto. Su tale base l’Amministrazione recuperava a tassazione, come costo indeducibile ex art. 109 TUIR, una quota dei canoni di locazione. La CTP annullava l’atto e la CTR confermava. In cassazione l’Agenzia proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe trattato la vicenda come contestazione di elusione senza affrontare la questione della simulazione; 2) violazione delle norme fiscali e civilistiche sulla deducibilità e sulla simulazione, per avere la CTR ritenuto legittimo il lease back e quindi escluso la dissimulazione; 3) erronea applicazione del ragionamento presuntivo, poiché gli indizi posti a base dell’accertamento miravano a provare un finanziamento simulato e non operazioni illecite; 4) violazione delle norme su deducibilità, accertamento e prova presuntiva, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’Ufficio volesse dimostrare che la compravendita immobiliare dissimulasse un diverso assetto contrattuale. Successivamente l’Avvocatura dello Stato comunicava che, per effetto di un accordo quadro e della definizione agevolata delle liti pendenti, la lite era stata definita anche per l’atto oggetto del giudizio, con effetti liberatori anche per la società qui resistente in quanto consolidante; l’Agenzia rinunciava quindi al ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi ai fini IRES, oggetto della ripresa a tassazione contestata dall’Ufficio.

  • art. 39, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base dell’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni.

  • art. 1414 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla dedotta simulazione del contratto e alla possibile dissimulazione di un diverso assetto negoziale.

  • artt. 2727 e 2729 cod. civ.

    Richiamati per censurare la valutazione e l’utilizzo degli indizi e delle presunzioni nel giudizio tributario.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato come parametro per la ripartizione dell’onere della prova in tema di simulazione e di accertamento fiscale.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme alle altre norme fiscali nel quarto motivo di ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 6 del d.l. n. 118 del 2019

    Richiamato nel contesto della definizione delle liti pendenti che ha determinato la rinuncia al ricorso.

  • art. 6 del d.l. n. 118 del 2019

    Richiamato nel contesto della definizione delle liti pendenti che ha determinato la rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Quando sopravviene una definizione della lite che estingue l’interesse alla prosecuzione del giudizio, la Corte prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara l’estinzione senza affrontare il merito delle censure.
  • Se la controparte, ritualmente avvisata dell’istanza di estinzione, non vi si oppone, tale comportamento può essere valorizzato come adesione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere o di estinzione del processo.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione della controversia, le spese possono essere compensate.
  • Le questioni di simulazione, di qualificazione del sale and lease back e di riparto dell’onere probatorio, pur dedotte nei motivi di ricorso, restano prive di decisione di merito quando il processo si estingue per sopravvenienze.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpiegazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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