Cassazione Penale, Sentenza n. 29319/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio (5/02/2024) su tutta la documentazione relativa al concorso pubblico e su un telefono iPhone 13 appartenente al ricorrente. Il ricorrente era indagato, in concorso con membri della commissione d'esame, per i reati indicati negli artt. 110, 323, 326 e 479, comma 1, c.p., per avere ricevuto in anticipo la rosa delle domande d'esame. I motivi di ricorso denunciavano: (1) l'utilizzo illecito di una denuncia anonima come base indiziaria e l'assenza di una notitia criminis sufficiente; (2) carenza motivazionale sul nesso di pertinenza tra il telefono sequestrato e i reati ipotizzati; (3) violazione del principio del ne bis in idem cautelare per un precedente sequestro annullato dal Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sui primi due motivi. Ha stabilito che il Tribunale del riesame aveva indebitamente fatto valere la denuncia anonima come base indiziaria, mentre le informazioni acquisite risultavano neutre e insufficienti a costituire una notitia criminis. Mancava altresì una motivazione minima e congrua sul "fumus commissi delicti" e sul nesso di pertinenza fra il telefono e gli elementi di reato. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del cellulare, disponendone la restituzione all'avente diritto.
Norme richiamate
Codice di Procedura Penale - art. 256
norma richiamata in relazione all'acquisizione della documentazione di concorso; il sequestro probatorio deve essere motivato e strumentale a indagini ulteriori
Codice Penale - artt. 110, 323, 326, 479 comma 1
artt. 110, 323, 326, 479 comma 1 c.p.
fatti ascritti al ricorrente (concorso nei reati contestati); la Corte non si è pronunciata sul merito delle imputazioni ma ha richiamato che tali articoli costituivano gli addebiti alla base del sequestro
Codice di Procedura Penale - art. 333 comma 3 e art. 240 comma 1
art. 333 comma 3 c.p.p.; art. 240 comma 1 c.p.p.
una denuncia anonima non è utilizzabile come prova, ma può stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria per raccogliere elementi idonei a formare una notitia criminis
Codice di Procedura Penale - art. 335
riferimento al registro in cui sono annotate notizie di reato; la presenza dei nominativi nel registro non è di per sé indice di reato
Codice di Procedura Penale - artt. 326 e 405 comma 1
art. 326 e art. 405 comma 1 c.p.p.
richiamati in relazione al ruolo del pubblico ministero e all'obbligo di azione penale; la notitia criminis deve giustificare l'approfondimento investigativo
Massime di principio
- Una denuncia anonima non è di per sé elemento probatorio utilizzabile; al massimo può dare impulso a indagini che però devono poi fondarsi su elementi concreti idonei a costituire una notitia criminis
- Il giudice del riesame deve valutare l'astratta configurabilità del reato ma ha l'obbligo di fornire una motivazione minima, coerente e comprensibile sul fumus commissi delicti
- Il sequestro probatorio richiede la dimostrazione del nesso di pertinenza tra il bene sequestrato e gli elementi di reato: senza tale nesso il sequestro è illegittimo e la cosa va restituita
- La carenza motivazionale o la mancata individuazione di una notitia criminis comportano l'annullamento senza rinvio del provvedimento ablativo e la restituzione del bene
- In situazioni analoghe, le autorità investigative devono raccogliere e documentare elementi non neutri (riscontri fattuali che colleghino i soggetti a condotte penalmente rilevanti) prima di disporre sequestri probatori di strumenti personali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →