Ordinanza n. 13436/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, connessa scheda di valutazione medico-legale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento della pubblica sicurezza lo ha dichiarato non idoneo al concorso, in ragione degli esiti di una frattura multiframmentaria dell'omero sinistro trattata chirurgicamente, ritenuti riconducibili all'art. 3, comma 7, con riferimento alla Tabella 1, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198. Dal testo non risultano specificamente esposti gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità: il ricorso non risulta notificato ad alcun controinteressato inserito nella graduatoria finale del concorso, approvata con decreto direttoriale del 19 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione a uno o più controinteressati individuabili nella graduatoria finale e ha assegnato al ricorrente un termine per depositare memorie limitate a tale questione, nel rispetto del contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 3, comma 7, Tabella 1, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
esiti da frattura multiframmentaria del terzo distale diafisario dell’omero sinistro trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare bloccato con pseudoartrosi franca in stadio avanzato al livello del focolaio di frattura
La Commissione ha ricondotto la condizione clinica del candidato alla previsione normativa utilizzata quale parametro per dichiararne la non idoneità psico-fisica.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per la tutela dei dati personali nell'ambito della diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute, giustificando l'oscuramento dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie sulla questione prima di definire il giudizio.
- Nel giudizio di impugnazione dell'esclusione da una procedura concorsuale, la mancata notificazione del ricorso ai controinteressati individuabili nella graduatoria finale può integrare una causa di inammissibilità, che il giudice può rilevare d'ufficio previa instaurazione del contraddittorio.
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