Sentenza n. 589/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.1985 dell’8 novembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 1985 dell'8 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 1985 dell'8 novembre 2024, relativa alla Carta elettronica docenti e al riconoscimento delle annualità dovute. Il ricorso presupponeva l'inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la ricorrente non aveva notificato il titolo giudiziale all'amministrazione secondo le procedure informatiche da questa indicate per consentire il tempestivo e corretto adempimento: in particolare, era stata omessa la trasmissione tramite PEC all'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, con indicazione del codice fiscale dell'interessata e delle annualità dovute.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. La mancata osservanza, da parte della creditrice, delle modalità operative indicate dall'amministrazione debitrice ha impedito di ritenere integrato l'inadempimento ministeriale, quale presupposto dell'azione di ottemperanza. Secondo il Collegio, il creditore era tenuto a collaborare all'esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 1206 c.c.; in assenza di tale collaborazione non poteva essere imputato all'amministrazione il mancato adempimento della sentenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 1206 c.c.
È stato richiamato per fondare il dovere di collaborazione del creditore necessario a consentire l'esecuzione della prestazione; finché tale collaborazione manca, il ritardo o l'inadempimento non è imputabile al debitore.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza presuppone un inadempimento dell'amministrazione rispetto al giudicato o al titolo esecutivo; tale inadempimento non è configurabile quando il creditore non abbia previamente posto l'amministrazione in condizione di adempiere mediante gli adempimenti operativi necessari indicati dall'amministrazione stessa.
- Nell'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione, il creditore è tenuto a cooperare all'adempimento, fornendo le informazioni e rispettando le modalità tecniche ragionevolmente necessarie per consentire l'esecuzione della prestazione. La violazione di tale dovere può escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'amministrazione.
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