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Sentenza

Sentenza n. 20/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS- non definitiva del 17 febbraio 2023 e n. -OMISSIS-, del 16 ottobre 2023 e notificata il 7 dicembre 2023 esclusivamente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, rese tra le parti, notificata il 7 dicembre 2023 esclusivamente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con cui era accolto il ricorso per la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni biologici, morali, esistenziali, patiti dal dante causa degli odierni appellanti;

Giustizia amministrativa202400087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenze del TAR Sicilia - Catania che avevano accertato la responsabilità del Ministero della Difesa e liquidato agli eredi il risarcimento dei danni non patrimoniali terminali derivanti dall'esposizione lavorativa ad amianto e altri inquinanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi del danneggiato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza non definitiva e la successiva sentenza di liquidazione del TAR, deducendo: l'erroneità dell'accertamento dell'an debeatur e del nesso causale tra il servizio prestato dal militare nella Marina e la patologia che ne aveva determinato il decesso; l'irrilevanza o comunque la mancata prova di una specifica esposizione all'amianto; la non assimilabilità della domanda risarcitoria al procedimento amministrativo per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della dipendenza da causa di servizio; l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione, anche perché l'attività lavorativa si era svolta in epoca anteriore alla piena diffusione della conoscenza del rischio amianto e all'introduzione di una disciplina specifica; la mancata prova della coscienza e della sofferenza del dante causa ai fini del danno morale terminale; nonché l'erroneità della rivalutazione monetaria. Gli eredi hanno resistito e proposto appello incidentale, contestando la quantificazione del danno catastrofale o da lucida agonia, ritenuta incongrua e insufficiente rispetto alla gravità delle sofferenze accertate.

La decisione

Il CGARS ha respinto sia l'appello principale del Ministero sia l'appello incidentale degli eredi. Ha ritenuto irrilevante, rispetto alla domanda risarcitoria, l'esito del procedimento amministrativo relativo all'indennità per causa di servizio, trattandosi di titoli diversi aventi funzione compensativa distinta. Il nesso causale è stato ritenuto adeguatamente accertato sulla base della sentenza civile relativa al danno parentale, della certificazione INAIL sull'esposizione all'amianto, della documentazione lavorativa e delle valutazioni medico-legali acquisite. Il Collegio ha inoltre affermato che l'assenza, all'epoca dei fatti, di una disciplina specifica sull'amianto non esclude la responsabilità datoriale: l'art. 2087 c.c. imponeva comunque l'adozione delle misure generiche di prudenza e protezione esigibili secondo le conoscenze del tempo, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare di averle approntate. Sono state ritenute prive di riscontro le contestazioni sulla mancata coscienza e lucidità del militare e sulle sue sofferenze, puntualmente individuate nella verificazione. Quanto all'appello incidentale, il giudice ha ritenuto equitativa e adeguata la liquidazione del danno biologico terminale e del danno catastrofale, graduata dal TAR in relazione ai diversi periodi e livelli di invalidità e sofferenza. Le spese del grado sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    La responsabilità datoriale non è oggettiva, ma impone l'adozione di tutte le misure e cautele concretamente necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, anche in assenza di una specifica disciplina preventiva sull'amianto; il datore di lavoro deve provare di aver adottato le misure generiche di prudenza esigibili secondo le conoscenze del tempo.

  • d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277

    L'assenza, anteriormente alla sua introduzione, di una normativa specifica sul trattamento dei materiali contenenti amianto non esclude l'obbligo datoriale di protezione derivante dall'art. 2087 c.c.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    È richiamato quale normativa successiva che ha abrogato il d.lgs. n. 277/1991; il richiamo conferma la distinzione tra disciplina specifica del rischio amianto e obbligo generale di protezione datoriale.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 1/2018

    Una medesima condotta può dare origine a più obbligazioni, derivanti da titoli diversi e aventi finalità compensativa del pregiudizio subito; la domanda risarcitoria è autonoma rispetto alla pretesa indennitaria per causa di servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria per la lesione dell'integrità psicofisica del dipendente pubblico è autonoma rispetto alla domanda amministrativa di riconoscimento dell'indennità per causa di servizio: l'esito negativo di quest'ultima non preclude, di per sé, l'accertamento giudiziale dell'illecito e del danno risarcibile.
  • L'assenza, all'epoca dell'esposizione, di una disciplina speciale sul trattamento dell'amianto non esonera il datore di lavoro dall'obbligo generale di protezione previsto dall'art. 2087 c.c.; accertata la nocività dell'attività lavorativa, spetta al datore dimostrare di aver adottato le misure generiche di prudenza e prevenzione esigibili secondo le conoscenze scientifiche e tecniche del periodo.
  • Il nesso causale tra attività lavorativa ed evento lesivo può essere fondato su una valutazione complessiva degli elementi probatori, comprendente la durata e le modalità dell'esposizione, la documentazione professionale, la certificazione dell'ente previdenziale-assicurativo e le risultanze medico-legali, secondo il criterio della preponderante evidenza logica.
  • Il danno non patrimoniale terminale trasmissibile agli eredi può essere liquidato distinguendo il danno biologico terminale dal danno morale o catastrofale e graduando la quantificazione in relazione alla durata e all'intensità dei periodi di invalidità e sofferenza accertati.
  • La liquidazione equitativa del danno catastrofale è adeguatamente motivata quando il giudice individua periodi distinti di sofferenza, ne gradua l'intensità e applica incrementi proporzionati al danno biologico terminale già determinato.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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