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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00357/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal condominio contro la richiesta di compensi professionali avanzata da un avvocato per attività giudiziale. Il giudice di merito aveva revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto solo una somma inferiore rispetto a quella richiesta, ritenendo non provata un’accettazione integrale dei compensi e valutando la congruità delle prestazioni. Il precedente ricorso per cassazione dell’avvocato era stato dichiarato inammissibile. Con l’odierno ricorso ex art. 111 Cost., il medesimo soggetto censura quell’ordinanza di inammissibilità sostenendo: 1) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la dedotta affermazione del condominio di avere "regolarmente saldato" il debito e un fax del 22 aprile 2005 qualificato come promessa di pagamento; 2) violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che la Corte avrebbe deciso oltre i limiti della domanda, valorizzato eccezioni non proposte e omesso di considerare espressioni offensive della controparte. Chiede la cassazione dell’ordinanza precedente, con o senza rinvio, il ripristino del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte dichiara che il nuovo ricorso è inammissibile. Esclude anzitutto che, attraverso memorie o diversa qualificazione, il mezzo possa trasformarsi in revocazione o in opposizione di terzo, poiché l’ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso e non aveva deciso il merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; inoltre i vizi denunciati non rientrano nelle ipotesi tassative di revocazione delle decisioni della Cassazione. La Corte osserva anche che le doglianze ripropongono censure già incompatibili con la natura dell’impugnazione eccezionale e non possono essere introdotte o ampliate con le memorie. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    viene richiamato come base formale del ricorso contro l'ordinanza della Cassazione, ma non consente di superare i limiti delle impugnazioni eccezionalmente previste contro decisioni di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame viene evocato, ma nel caso concreto non è idoneo a rendere ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza della Cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedurre extrapetizione, ma la censura è ritenuta inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'uso delle prove e della non contestazione; la Corte ribadisce che le censure non valgono a superare l'inammissibilità

  • art. 89 c.p.c.

    la domanda relativa alle espressioni sconvenienti od offensive è ritenuta non proponibile in cassazione rispetto a fatti verificatisi nei precedenti gradi

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata presuppone la totale soccombenza e non è applicabile in presenza di soccombenza reciproca; inoltre l'istanza è assorbita dall'inammissibilità

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente per fondare una pretesa risarcitoria, ma la Corte non ne ammette l'uso nel quadro del ricorso proposto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che, nelle controversie sul compenso professionale, l'onere probatorio del credito resta a carico del professionista

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per affermare l'inammissibilità dei primi motivi, poiché la decisione impugnata si è conformata a giurisprudenza consolidata

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 360-bis per difetto di specificità e autosufficienza delle censure

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'onere di specifica contestazione era già presente nei giudizi introdotti dopo la l. n. 353/1990

  • art. 636 c.p.c.

    la parcella dell'avvocato mantiene efficacia vincolante nel procedimento monitorio, ma non nel giudizio di opposizione

  • art. 645 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione il giudice può liberamente discostarsi dalla parcella e deve verificare le singole prestazioni e la loro congruità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato in relazione alla definizione in camera di consiglio per inammissibilità

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie non possono introdurre nuovi motivi o ampliare quelli originari

  • art. 391-ter c.p.c.

    ritenuto inapplicabile perché presuppone una decisione di merito della Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per escludere che la precedente ordinanza, dichiarando l'inammissibilità, avesse deciso il merito

  • art. 391-bis c.p.c.

    ritenuto inapplicabile perché non viene dedotto un errore revocatorio

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato per affermare la tassatività dei motivi di revocazione

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità dell'opposizione di terzo contro l'ordinanza impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le memorie depositate a corredo del ricorso non possono introdurre nuovi motivi, nuove censure o nuove questioni, né ampliare il contenuto dei motivi originari.
  • L'impugnazione di un provvedimento della Corte di cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dall'ordinamento; non è possibile trasformare, in via interpretativa, un ricorso per cassazione in revocazione o in opposizione di terzo quando i presupposti tipici di tali rimedi mancano.
  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è rimedio eccezionale e tassativo: fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. non è configurabile alcuna ulteriore impugnazione.
  • Nel contenzioso relativo ai compensi professionali dell'avvocato, la parcella costituisce dichiarazione unilaterale del professionista; nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il giudice può liberamente valutarla e il professionista resta gravato dell'onere di provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la debenza del credito.
  • La non contestazione rilevante ai fini processuali presuppone una mancata negazione del fatto costitutivo della domanda; se il convenuto contesta comunque il quantum o l'incongruità della pretesa, non può dirsi integrata una non contestazione piena.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone, di regola, la soccombenza totale della parte; in presenza di soccombenza reciproca la domanda non può essere accolta.
  • Le doglianze relative a espressioni offensive contenute negli atti delle precedenti fasi processuali appartengono al potere valutativo del giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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