Cassazione Civile, Ordinanza n. 00357/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal condominio contro la richiesta di compensi professionali avanzata da un avvocato per attività giudiziale. Il giudice di merito aveva revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto solo una somma inferiore rispetto a quella richiesta, ritenendo non provata un’accettazione integrale dei compensi e valutando la congruità delle prestazioni. Il precedente ricorso per cassazione dell’avvocato era stato dichiarato inammissibile. Con l’odierno ricorso ex art. 111 Cost., il medesimo soggetto censura quell’ordinanza di inammissibilità sostenendo: 1) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la dedotta affermazione del condominio di avere "regolarmente saldato" il debito e un fax del 22 aprile 2005 qualificato come promessa di pagamento; 2) violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che la Corte avrebbe deciso oltre i limiti della domanda, valorizzato eccezioni non proposte e omesso di considerare espressioni offensive della controparte. Chiede la cassazione dell’ordinanza precedente, con o senza rinvio, il ripristino del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara che il nuovo ricorso è inammissibile. Esclude anzitutto che, attraverso memorie o diversa qualificazione, il mezzo possa trasformarsi in revocazione o in opposizione di terzo, poiché l’ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso e non aveva deciso il merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; inoltre i vizi denunciati non rientrano nelle ipotesi tassative di revocazione delle decisioni della Cassazione. La Corte osserva anche che le doglianze ripropongono censure già incompatibili con la natura dell’impugnazione eccezionale e non possono essere introdotte o ampliate con le memorie. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
viene richiamato come base formale del ricorso contro l'ordinanza della Cassazione, ma non consente di superare i limiti delle impugnazioni eccezionalmente previste contro decisioni di legittimità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame viene evocato, ma nel caso concreto non è idoneo a rendere ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza della Cassazione
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre extrapetizione, ma la censura è ritenuta inammissibile
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'uso delle prove e della non contestazione; la Corte ribadisce che le censure non valgono a superare l'inammissibilità
art. 89 c.p.c.
la domanda relativa alle espressioni sconvenienti od offensive è ritenuta non proponibile in cassazione rispetto a fatti verificatisi nei precedenti gradi
art. 96 c.p.c.
la responsabilità aggravata presuppone la totale soccombenza e non è applicabile in presenza di soccombenza reciproca; inoltre l'istanza è assorbita dall'inammissibilità
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente per fondare una pretesa risarcitoria, ma la Corte non ne ammette l'uso nel quadro del ricorso proposto
art. 2697 c.c.
richiamato per ribadire che, nelle controversie sul compenso professionale, l'onere probatorio del credito resta a carico del professionista
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato per affermare l'inammissibilità dei primi motivi, poiché la decisione impugnata si è conformata a giurisprudenza consolidata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 360-bis per difetto di specificità e autosufficienza delle censure
art. 167 c.p.c.
richiamato per affermare che l'onere di specifica contestazione era già presente nei giudizi introdotti dopo la l. n. 353/1990
art. 636 c.p.c.
la parcella dell'avvocato mantiene efficacia vincolante nel procedimento monitorio, ma non nel giudizio di opposizione
art. 645 c.p.c.
nel giudizio di opposizione il giudice può liberamente discostarsi dalla parcella e deve verificare le singole prestazioni e la loro congruità
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso dichiarato inammissibile
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato in relazione alla definizione in camera di consiglio per inammissibilità
art. 378 c.p.c.
le memorie non possono introdurre nuovi motivi o ampliare quelli originari
art. 391-ter c.p.c.
ritenuto inapplicabile perché presuppone una decisione di merito della Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
art. 384 c.p.c.
richiamato per escludere che la precedente ordinanza, dichiarando l'inammissibilità, avesse deciso il merito
art. 391-bis c.p.c.
ritenuto inapplicabile perché non viene dedotto un errore revocatorio
art. 395 c.p.c.
richiamato per affermare la tassatività dei motivi di revocazione
art. 404 c.p.c.
richiamato per escludere l'ammissibilità dell'opposizione di terzo contro l'ordinanza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le memorie depositate a corredo del ricorso non possono introdurre nuovi motivi, nuove censure o nuove questioni, né ampliare il contenuto dei motivi originari.
- L'impugnazione di un provvedimento della Corte di cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dall'ordinamento; non è possibile trasformare, in via interpretativa, un ricorso per cassazione in revocazione o in opposizione di terzo quando i presupposti tipici di tali rimedi mancano.
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è rimedio eccezionale e tassativo: fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. non è configurabile alcuna ulteriore impugnazione.
- Nel contenzioso relativo ai compensi professionali dell'avvocato, la parcella costituisce dichiarazione unilaterale del professionista; nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il giudice può liberamente valutarla e il professionista resta gravato dell'onere di provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni e la debenza del credito.
- La non contestazione rilevante ai fini processuali presuppone una mancata negazione del fatto costitutivo della domanda; se il convenuto contesta comunque il quantum o l'incongruità della pretesa, non può dirsi integrata una non contestazione piena.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone, di regola, la soccombenza totale della parte; in presenza di soccombenza reciproca la domanda non può essere accolta.
- Le doglianze relative a espressioni offensive contenute negli atti delle precedenti fasi processuali appartengono al potere valutativo del giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione.
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