Sentenza n. 1282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00881/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto il ricorso contro gli atti concernenti la dichiarazione, quantificazione e richiesta di pagamento del contributo di finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Autorità ha appellato la sentenza deducendo, in via preliminare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.c. e la tardività del ricorso introduttivo, poiché la delibera generale ART n. 242/2022, pubblicata il 27 gennaio 2023, era stata impugnata soltanto con notificazione del 1° giugno 2023. Nel merito ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso l’assoggettamento della società al contributo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 109/2018, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti. La società appellata sosteneva di non rientrare tra gli operatori economici tenuti alla contribuzione, assumendo che la propria attività consistesse nella costruzione e gestione di un mercato agro-alimentare all’ingrosso e non in attività di trasporto o di logistica soggette alla regolazione ART.
La decisione
L’appello è stato accolto su entrambi i profili. Quanto all’eccezione processuale, il Consiglio di Stato ha qualificato le delibere ART che determinano la misura e le modalità di versamento del contributo come atti immediatamente lesivi e impugnabili, dotati di contenuto cogente, efficacia conformativa e obblighi finanziari e informativi immediati. Il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale, una volta completato l’iter di approvazione. Poiché la delibera relativa al contributo 2023 era stata pubblicata il 27 gennaio 2023 e il ricorso era stato notificato il 1° giugno 2023, il ricorso di primo grado è stato dichiarato irricevibile quanto all’atto determinativo. Il Collegio ha comunque esaminato anche il merito con riferimento alla successiva nota applicativa del 3 aprile 2023 e lo ha ritenuto infondato. Dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 109/2018, la platea degli obbligati comprende gli operatori economici operanti nel settore del trasporto per i quali ART abbia concretamente avviato, nel mercato di riferimento, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. La nozione è unitaria e non richiede che l’impresa sia qualificabile esclusivamente come gestore di infrastrutture o servizi regolati: rileva l’effettiva riconducibilità dell’attività al settore logistico e del trasporto e il concreto avvio dell’attività regolatoria. La società è stata ritenuta un vero hub logistico del comparto ortofrutticolo, poiché gestisce strutture per la movimentazione, lo stoccaggio, il frazionamento e il carico delle merci, con collegamenti nazionali e internazionali e servizi logistici integrati. Tali attività sono riconducibili agli ambiti regolatori ART relativi alla movimentazione delle merci, alla logistica integrata e al trasporto merci su strada connesso con nodi intermodali e infrastrutture di trasporto. È stata inoltre esclusa la sussistenza di un affidamento tutelabile sulla non assoggettabilità al contributo. La sentenza del TAR è stata quindi riformata; il ricorso di primo grado è stato dichiarato irricevibile e, in ogni caso, infondato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 37, comma 6, lettera b), d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011
mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge
La disposizione individua come soggetti passivi gli operatori economici del settore del trasporto nei cui confronti ART abbia concretamente avviato l’esercizio delle proprie competenze o attività; dopo la modifica del 2018, la nozione comprende unitariamente anche operatori logistici diversi dai gestori di infrastrutture o servizi regolati.
art. 16 d.l. n. 109/2018, convertito dalla l. n. 130/2018
operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge
La novella ha ampliato la platea dei soggetti obbligati, includendovi gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, purché sia stato concretamente avviato l’esercizio delle competenze o delle attività regolatorie ART nel relativo mercato.
art. 23 Cost.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La riserva di legge è relativa e risulta rispettata quando la legge individua sufficientemente i soggetti passivi, il presupposto e i limiti essenziali della contribuzione, consentendo l’integrazione mediante la legalità procedurale.
art. 3 Cost.
L’assoggettamento al contributo non determina disparità irragionevole quando è giustificato dal beneficio che gli operatori ricevono dalla regolazione ART.
art. 41 Cost.
La sufficiente predeterminazione legislativa dei soggetti passivi rende prevedibile l’assoggettamento al contributo e non incide irragionevolmente sulla libertà di iniziativa economica.
art. 37, comma 2, lettera a), d.l. n. 201/2011
garantire [...] condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, nonché in relazione alla mobilità [...] delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti
La competenza regolatoria ART comprende la mobilità delle merci e i servizi logistici integrati collegati alle principali infrastrutture e ai nodi di scambio intermodale.
art. 29 c.p.c.
Richiamato dall’Autorità a sostegno dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo; il giudice ha ritenuto tardiva l’impugnazione della delibera generale sulla base del termine decorrente dalla pubblicazione.
art. 11, paragrafo 5, direttiva 2009/12/CE
Secondo la Corte di giustizia, non osta a un finanziamento dell’autorità indipendente mediante contributi non correlati al costo dei singoli servizi, purché siano rispettati i principi di proporzionalità e non discriminazione.
Massime di principio
- Le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che determinano la misura del contributo e le modalità del suo versamento sono atti immediatamente impugnabili quando individuano i soggetti obbligati e impongono obblighi finanziari e informativi direttamente conformativi; il termine di impugnazione decorre dalla loro pubblicazione sul sito istituzionale, una volta completato l’iter di approvazione.
- Ai sensi dell’art. 37, comma 6, lettera b), del d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 109/2018, l’obbligo contributivo riguarda gli operatori economici operanti nel settore del trasporto nei cui confronti l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato di riferimento, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge.
- La platea degli obbligati al contributo ART non è limitata ai gestori di infrastrutture o di servizi regolati, ma comprende anche operatori della logistica e della movimentazione delle merci, quando le loro attività rientrano nella catena del trasporto e sono interessate dalla regolazione dell’accesso, dell’intermodalità o dei servizi connessi alle infrastrutture di trasporto.
- La gestione di un mercato agro-alimentare all’ingrosso può integrare attività di operatore logistico assoggettabile al contributo ART quando comprende servizi di ricezione, stoccaggio, frazionamento, movimentazione e carico delle merci, collegati alla distribuzione nazionale o internazionale e organizzati come hub logistico.
- La contribuzione destinata al finanziamento di un’autorità indipendente costituisce una prestazione patrimoniale imposta compatibile con l’art. 23 Cost. quando la legge predetermina sufficientemente i soggetti passivi, il presupposto e i limiti della contribuzione, mentre gli atti procedimentali ne specificano l’applicazione nel rispetto della legalità procedurale.
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