Sentenza del 28/10/2016 n. 21856 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di crediti risultanti da diverse cartelle esattoriali, deducendo sia la mancata notificazione delle cartelle e dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, sia l'inesistenza storica del condono che, secondo il concessionario, avrebbe determinato la cancellazione dell'ipoteca. In Cassazione ha inoltre denunciato l'omessa motivazione della CTR e la violazione del giudicato interno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso, poiché il procedimento notificatorio era stato avviato entro il termine. Il primo motivo è stato respinto perché la CTR aveva motivato in modo non apparente né illogico, valorizzando l'estratto di ruolo successivo al condono del 2009 quale elemento idoneo a dimostrare la cancellazione dell'ipoteca; la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque ritenuto infondato, poiché la cancellazione dell'ipoteca costituiva una causa estintiva della controversia e rendeva carente l'interesse alla prosecuzione, salvo che per le spese. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
intimazione ad adempiere prima dell'esecuzione
La norma disciplina la necessità dell'intimazione ad adempiere prima di procedere all'esecuzione, questione dedotta dalla contribuente, ma non esaminata nel merito dalla Cassazione perché la controversia è stata ritenuta superata dalla cancellazione dell'ipoteca.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia
Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono rilevanti solo anomalie gravi, come la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o l'incomprensibilità obiettiva; non è consentita una nuova valutazione delle prove.
Art. 2909 c.c.
autorità della cosa giudicata
La deduzione di un giudicato interno deve essere specificamente dimostrata indicando e producendo gli atti processuali necessari; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda
Chi denuncia un errore processuale deve indicare puntualmente gli atti rilevanti e il loro contenuto, consentendo alla Corte di verificarne autonomamente la fondatezza.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda
Gli atti processuali necessari per verificare la censura devono essere allegati o depositati nei modi previsti, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012
riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riforma ha limitato il sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo la possibilità di contestare in Cassazione la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
Art. 12 preleggi
È richiamato quale criterio interpretativo della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che deve essere letta nel senso di una drastica riduzione del controllo sulla motivazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire il giudizio di merito con una diversa ricostruzione dei fatti; occorre dimostrare una vera anomalia motivazionale o una violazione di legge.
- Quando l'amministrazione o il concessionario dimostra che l'ipoteca è stata cancellata, la controversia sull'iscrizione può perdere il proprio oggetto e l'interesse del contribuente alla prosecuzione, salvo questioni autonome come quelle relative alle spese.
- Gli estratti di ruolo, pur essendo documenti formati unilateralmente, possono essere valorizzati dal giudice di merito insieme agli altri elementi disponibili, purché la motivazione della decisione sia logica e comprensibile.
- La contestazione di un giudicato interno richiede l'indicazione precisa e il deposito degli atti processuali da cui risulterebbe la mancata impugnazione; una deduzione generica è inammissibile.
- La tempestività della notifica per il notificante si valuta, di regola, con riferimento al momento in cui il procedimento notificatorio viene validamente avviato entro il termine, non necessariamente alla data in cui l'atto viene ricevuto dal destinatario.
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