Ordinanza n. 310/2026 - Trieste, Sezione 1
per la declaratoria di nullità o l'annullamento, previa sospensione del provvedimento del Ministero della Difesa M_D AB62BBE8 REG2026 0008354 del 29 gennaio 2026, con il quale il Dipartimento Impiego del Personale ha disposto l'assegnazione temporanea del ricorrente presso il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” di Foggia, anziché presso sedi più vicine al domicilio del padre disabile, in esecuzione della sentenza n. 298/2025 di questo Ecc.mo Tribunale, notificato il 30/03/2026. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione temporanea presso il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” di Foggia, adottato in esecuzione di una precedente sentenza e a seguito di rinnovata istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa, accogliendo la sua istanza presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, lo ha assegnato temporaneamente presso una sede di servizio di Foggia, anziché presso sedi ritenute più vicine al domicilio del padre disabile. Ha chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento dell’atto, previa sospensione, nonché, ulteriormente in subordine, la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR. All’udienza camerale il Ministero ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Friuli Venezia Giulia, rilevando che il ricorrente prestava servizio a Foggia.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il foro speciale previsto per le controversie riguardanti pubblici dipendenti dall’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente al momento dell’instaurazione del giudizio. Poiché il provvedimento riguardava il rapporto di pubblico impiego e il ricorrente prestava servizio a Foggia quando il ricorso è stato instaurato, il giudice competente è stato individuato nel TAR Puglia - Bari. Il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti a tale giudice entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza del militare per ottenere l’assegnazione temporanea a una sede più prossima al domicilio della persona con disabilità da assistere; il merito della pretesa non è stato esaminato per il difetto di competenza territoriale.
art. 13, comma 2, c.p.a.
«per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio»
Il foro speciale del pubblico impiego attribuisce inderogabilmente la competenza territoriale al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente al momento dell’instaurazione del giudizio.
art. 15, commi 1 e 4, c.p.a.
Il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di competenza territoriale prima della definizione del giudizio di primo grado, indicando il giudice competente; la causa può quindi essere riassunta davanti a quest’ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per chiedere la nomina di un commissario ad acta ai fini dell’esecuzione del giudicato, ma la relativa domanda non è stata esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, per giustificare l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente al momento dell’instaurazione del giudizio.
- Il foro speciale del pubblico impiego si determina in relazione alla sede di servizio effettiva al momento della proposizione del ricorso, anche quando la controversia riguarda un provvedimento di assegnazione o trasferimento.
- Il TAR adito può rilevare anche d’ufficio il proprio difetto di competenza territoriale prima della decisione di primo grado e deve indicare il giudice ritenuto competente.
- Dopo la declaratoria di incompetenza, il processo può essere proseguito davanti al TAR competente mediante riassunzione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
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