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Sentenza

Sentenza n. 11732/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del bando di concorso pubblico, per l’ammissione al 14° corso triennale (2024−2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, indetto il 31.1.2024; - del provvedimento di esclusione ad esito del meccanismo bloccante che le impedisce la presentazione on line della domanda di partecipazione su piattaforma digitale;

Giustizia amministrativa202401445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non voler più coltivare il gravame. Non è stata quindi esaminata la legittimità del bando né del meccanismo informatico di esclusione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per l’ammissione al 14° corso triennale per 626 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri e provvedimento di esclusione derivante dal meccanismo bloccante della piattaforma digitale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando di concorso pubblico indetto il 31 gennaio 2024 per l’ammissione al 14° corso triennale per 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, nonché il provvedimento di esclusione determinato dal meccanismo della piattaforma digitale che le impediva di presentare online la domanda di partecipazione. Prima della decisione, con dichiarazione del 15 maggio 2026, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione dell’esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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