Cassazione Penale, Sentenza n. 45277/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione (appello) avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma il 20/06/2011 (divenuta irrevocabile il 10/12/2011). La difesa deduce violazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p., sostenendo che la conoscenza del procedimento non può essere desunta dalla nomina di un difensore di fiducia e dall'elezione di domicilio nella fase iniziale, soprattutto perché il ricorrente fu difeso da un difensore d'ufficio nel dibattimento e non ebbe conoscenza della sentenza contumaciale non appellata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nella formulazione anteriore alla legge n. 67/2014, l'effettiva conoscenza del procedimento rilevante ai fini della restituzione del termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p. deve riferirsi alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e non può farsi ricadere sulla semplice conoscenza risultante da atti come l'avviso di conclusione delle indagini o dalla mera assistenza di un difensore in fasi iniziali. La Corte d'Appello aveva invece dato rilievo esclusivo all'"effettiva conoscenza del procedimento" senza applicare correttamente il principio consolidato dalle Sezioni Unite. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha accolto la richiesta di restituzione del termine per proporre appello contro la citata sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, codice di procedura penale (formulazione anteriore alla legge n. 67/2014)
Ai fini della restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale, la "effettiva conoscenza" deve riferirsi alla conoscenza dell'accusa contenuta in un atto formale di vocatio in iudicium; non è sufficiente la conoscenza ricavabile da avvisi di conclusione indagini o dalla mera presenza di un difensore in fase iniziale
Legge n. 67 del 28 aprile 2014
La pronuncia richiama la formulazione dell'art. 175 precedente alla modifica introdotta da questa legge, per cui la regola applicata è quella anteriore al 2014
Sez. U., n. 28912 del 28/01/2019 (Innaro) - Rv. 275716 - 01
Principio consolidato dalle Sezioni Unite: la conoscenza rilevante ai fini della restituzione del termine deve essere collegata a un formale provvedimento di chiamata in giudizio ("vocatio in iudicium"); non è idonea la sola conoscenza materiale del procedimento salvo rinuncia o sottrazione deliberata
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175, comma 2 c.p.p., nella formulazione anteriore al 2014) occorre provare che il destinatario non ha avuto conoscenza dell'accusa tramite un formale atto di "vocatio in iudicium"; la mera conoscenza di atti investigativi o la detenzione/interrogatorio non sostituiscono tale formale vocazione
- La nomina iniziale di un difensore di fiducia o l'elezione di domicilio non è di per sé prova che l'imputato abbia avuto conoscenza tale da precludere la restituzione del termine, specialmente se in fase successiva è intervenuto un difensore d'ufficio e non vi è prova del mantenimento del rapporto fiduciario
- Se l'imputato si è sottratto deliberatamente alla conoscenza dell'atto o ha rinunciato a comparire o ad impugnare, la richiesta di restituzione può essere preclusa; occorre valutare la condotta soggettiva dell'imputato
- Verificare sempre la data e la formulazione normativa applicabile: dopo modifiche legislative (es. legge n. 67/2014) possono applicarsi regole diverse rispetto al periodo anteriore
- In casi simili è fondamentale acquisire il fascicolo processuale e le prove di notifica/nomine difensive (atti di nomina, eventuali rinunce, comunicazioni di sostituzione del difensore) per dimostrare l'effettiva mancanza di conoscenza formale della vocatio in iudicium
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