Cassazione Penale, Sentenza n. 22301/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e lesione del diritto di difesa con riferimento alla riqualificazione del fatto contestato al capo A (da detenzione di supporti privi di contrassegno SIAE a reato previsto dall'art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633/1941); (2) vizio di motivazione della sentenza impugnata; (3) contestazione della conferma delle statuizioni civili; (4) vizio di motivazione e contestazione della conferma delle statuizioni civili con riferimento al reato di ricettazione (capo B).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la riqualificazione del capo A alla fattispecie dell'art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633/1941 (duplicazione/replica illecita di supporti) e ha ritenuto che tale riqualificazione fosse prevedibile nel processo, per cui non vi è stata lesione del contraddittorio né del principio di correlazione. Ha confermato la motivazione della Corte di appello e la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nonostante il proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione in relazione al capo A. Quanto al capo B (ricettazione), la Corte territoriale ha ritenuto non provata la partecipazione all'illecito presupposto ma ha accertato la consapevolezza dell'illecita provenienza della merce al momento della vendita; la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo che impugnava tale decisione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, è stata condannata a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633 del 1941
art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633 del 1941
La Corte ha ritenuto che i supporti privi del contrassegno SIAE non fossero autentici ma illecitamente duplicati o riprodotti, configurando la fattispecie della lett. c) (duplicazione/replica illecita). La riqualificazione è considerata sviluppo prevedibile del processo.
La Corte ha confermato che, malgrado il proscioglimento per estinzione del reato (prescrizione), possono essere mantenute le statuizioni civili già accertate dalla Corte territoriale.
Applicato per disporre che la ricorrente sostenga le spese del procedimento, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come criterio di riferimento per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile non presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in sede giudiziale è lecita se costituisce uno sviluppo prevedibile del processo; in tal caso non configura violazione del diritto di difesa né del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- La predicazione dell'illiceità della duplicazione/replica di supporti privi di contrassegno SIAE rientra nella fattispecie dell'art. 171-ter L. 633/1941 quando si dimostra che i supporti sono illecitamente duplicati e non semplicemente privi di contrassegno per ragioni innocenti.
- La pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato (prescrizione) non impedisce la conferma di statuizioni civili se la responsabilità civile è stata sufficientemente accertata dal giudice di merito (art. 578 c.p.p.).
- In reati come la vendita di supporti contraffatti, la valutazione della ricettazione può fondarsi sulla consapevolezza dell'illecita provenienza della merce: la mancanza di prova dell'autoria del reato presupposto non esclude automaticamente la responsabilità per ricettazione quando è provata la coscienza dell'origine illecita.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la somma può essere determinata in modo equitativo richiamando principi di legittimità costituzionale (Corte Cost. n. 186/2000).
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