Ordinanza n. 229/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del verbale di aggiudicazione provvisoria di procedura negoziata telematica del 28 maggio 2026 con il quale la commissione di gara ha: 1.1. escluso la Profas Costruzioni s.r.l. dalla procedura negoziata espletata ex art. 50, comma 1, lett. c) del Dl.vo n. 36/2023, indetta con lettera di invito – disciplinare per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della funzionalità idraulica ed opere connesse, dei tombini di raccolta acque piovane a monte del centro abitato, danneggiati a seguito degli eventi atmosferici intensi del 16 e 17 gennaio 2025, Giusto DDG n. 106 del 13 febbraio 2026 del dirigente generale del DPRC Sicilia (CUP: H68H25001420002 – C.I.G.: BB7E26DD2D), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 1.2. successivamente ha redatto la graduatoria applicando il metodo A di cui all’allegato II del Dl.vo n. 36/2023 in quanto le offerte ammesse erano dodici, indi superiori a cinque, soglia al dì sopra della quale si applica il testé citato metodo; e, dopo aver individuato la soglia di anomalia in guisa automatica, ha individuato la migliore offerta non anomala, quella dell’o.e. NT Costruzioni s.r.l. (odierno controinteressato) che ha effettuato il ribasso del 32,45%. 1.3. ha disposto la c.d. aggiudicazione provvisoria in favore del suddetto o.e. primo graduato statuendo che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarebbe stato adottato con apposito provvedimento dirigenziale ad avvenuta verifica, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 36/2023, del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. 2. Gli altri atti infra specificati, inclusi: 2.1. la determinazione n. 78 del 28 maggio 2026, con la quale il funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fondachelli Fantina ha approvato il sopra citato verbale e la proposta aggiudicazione in favore di NT Costruzioni s.r.l. 2.2. la nota prot. n. 3609 del 9 giugno 2026 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico – RUP del Comune di Fondachelli Fantina ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione trasmessa da Profas Costruzioni s.r.l. con PEC dell’1 giugno 2026. e per l’accoglimento delle domande specificate in calce al ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata, approvazione della proposta di aggiudicazione in favore di altra impresa e rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria del 28 maggio 2026, con cui era stata esclusa da una procedura negoziata telematica per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica di opere di raccolta delle acque piovane, nonché gli atti conseguenti: la determinazione comunale di approvazione del verbale e della proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata e la nota con cui il RUP aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che la procedura era stata svolta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, con criterio del prezzo più basso, applicazione del metodo A per il calcolo della soglia di anomalia e individuazione dell’offerta dell’impresa controinteressata quale migliore offerta non anomala.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse essenzialmente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro; inoltre, la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito appariva idonea a scongiurare almeno parzialmente le esigenze cautelari rappresentate. L’udienza pubblica per la decisione di merito è stata fissata al 1 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda. L’ordinanza non decide la legittimità degli atti impugnati nel merito.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata per l’affidamento di lavori
La procedura di gara è stata indetta ai sensi di tale disposizione; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 18 d.lgs. 36/2023
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta
È richiamato quale fondamento della verifica dei requisiti successiva alla proposta di aggiudicazione; l’ordinanza non ne esamina l’applicazione.
Allegato II del d.lgs. 36/2023, metodo A
È richiamato per il calcolo automatico della soglia di anomalia, in presenza di dodici offerte ammesse; l’ordinanza non valuta nel merito la correttezza del calcolo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio essenzialmente patrimoniale derivante dagli atti di una procedura di gara può essere ritenuto suscettibile di ristoro e, quindi, non necessariamente idoneo a fondare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
- La sollecita fissazione dell’udienza di merito può concorrere a escludere o attenuare l’esigenza cautelare, quando consenta una rapida definizione della controversia.
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